Si potranno fare fino a tre operazioni di cessione dei crediti di imposta sui bonus energia elettrica e gas naturale entro tutto il 2022. Ma servirà il visto di conformità. Nella Gazzetta ufficiale del 21 marzo scorso è stato pubblicato il decreto legge “Energia” (il decreto legge numero 21 del 2022) sui bonus per le imprese energivore e gasivore, ma anche per tutte le altre imprese che acquistano gas naturale o energia elettrica o a forte consumo di energia elettrica. Tutte le imprese devono aver subito un aumento dei costi di almeno il 30%. Oltre alla possibilità di detrazione diretta del bonus in compensazione, c’è la possibilità di far girare la moneta fiscale ma entro determinate regole.
Imprese energivore, quale credito di imposta matura sull’acquisto di energia elettrica ed energia?
Gli articoli 5 e 9 del decreto legge numero 21 del 2022 disciplinano il bonus sull’energia elettrica delle imprese energivore. Il credito di imposta è riconosciuto per un incremento del costo dell’energia elettrica per kilowattora del primo trimestre del 2022 di oltre il 30% rispetto a quello medio dei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2019. In queste condizioni, viene riconosciuto un credito di imposta del 25% sulla spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022, da usare in ogni modo entro il 31 dicembre 2022. Il credito di imposta è cedibile e cumulabile con altre agevolazioni relative alle specifiche spese purché il cumulo non ecceda il costo complessivo.
Imprese gasivore, quale bonus per il costo di acquisto del gas?
Per le imprese gasivore occorre far riferimento agli stessi articoli (5 e 9) del decreto legge numero 21 del 2022. In particolare, per beneficiare del credito di imposta, è necessario aver subito l’incremento di non meno del 30% del prezzo medio del gas nel primo trimestre del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2019. A queste condizioni, il credito di imposta è pari al 20% sul costo sostenuto nel secondo trimestre del 2022, da utilizzare comunque entro il 31 dicembre 2022. Il bonus si può cedere e cumulare.
Imprese che acquistano energia elettrica: credito di imposta del 12% sulla spesa
Per le imprese che acquista energia elettrica è necessario far riferimento all’articolo 3 del decreto legge numero 21 del 2022. Si tratta di imprese che hanno in dotazione i contatori dell’energia elettrica di portata pari o superiore ai 16,5 kilowatt. Se l’incremento del costo dell’energia elettrica nel primo trimestre del 2022 risulta eccedente rispetto al prezzo a kilowatt dello stesso periodo del 2019, le imprese hanno diritto al bonus del 12% della spesa sostenuta. Il credito di imposta si può utilizzare per le spese sostenute nel secondo trimestre del 2022 e, in ogni modo, non oltre il 31 dicembre prossimo per la cessione del relativo credito. Il bonus si può cumulare e cedere.
Credito di imposta per le imprese che acquistano gas naturale: la percentuale è del 20%
Per le imprese che acquistano gas naturale il credito di imposta è pari al 20%. L’articolo di riferimento è il numero 4 del decreto legge numero 21 del 2022. In particolare si tratta di imprese che hanno subito un incremento del costo del gas naturale nei primi tre mesi del 2022 di almeno il 30% rispetto al prezzo praticato nel primo trimestre del 2019. Il credito di imposta si può utilizzare sulla spesa di gas naturale del secondo trimestre dell’anno e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Il bonus risulta cedibile e cumulabile.
Imprese a forte consumo di energia elettrica secondo il decreto legge numero 4 del 2022: quale credito di imposta?
Infine, l’articolo 15 del decreto legge numero 4 del 2022 disciplina le imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore). Anche in questo caso, le imprese devono aver subito un aumento del costo del kilowatt per ora del 30% rispetto ai primi tre mesi del 2019. Il credito di imposta risulta pari al 20% delle spese sostenute nel primo trimestre del 2022. Si può cedere o cumulare il bonus.
Bonus energia elettrica e gas, come si può cedere il credito di imposta?
Per i crediti di imposta derivanti dal bonus energia elettrica e gas naturale, alle condizioni previste dalle norme dei decreti legge, c’è la possibilità di cessione. Questa operazione è stata uniformata per tutti i crediti di imposta, anche non derivanti dai bonus energia. La disciplina risulta, dunque, uniformata a quella dei crediti di imposta per i bonus edilizi e Covid. Ne consegue che le operazioni di cessioni dei crediti di imposta possono essere in numero massimo di tre. La cessione deve avvenire per l’intero importo. Il decreto legge 21 del 2022 precisa, inoltre, che la prima cessione è libera e può essere effettuata a qualsiasi tipo di soggetto, incluse le banche e gli altri intermediari finanziari.
Seconda e terza cessione del credito di imposta sui bonus energia elettrica e gas naturale: ecco i vincoli
Le novità insistono, invece, sulla seconda e sulla terza cessione del credito di imposta legato al bonus per l’energia elettrica e per il gas naturale. Infatti, le ulteriori ed eventuali cessioni devono essere effettuate a favore solo di banche e di intermediari finanziari riconosciuti dall’albo dell’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Sono comprese anche le società appartenenti a gruppi bancari iscritti all’albo secondo quanto prevede l’articolo 64 del Testo unico bancario. Risultano esclusi tutti gli altri soggetti, pertanto, nella seconda e nella terza cessione del credito di imposta. Le operazioni, in ogni modo, non possono andare oltre il 31 dicembre 2022.
Visto di conformità occorrente per la cessione del credito di imposta su energia elettrica e gas: come e a chi si richiede?
Propedeutico alla cessione del credito di imposta sul bonus energia elettrica e gas naturale è il visto di conformità delle spese. Più nel dettaglio, l’adempimento risulta essere soddisfatto nel momento in cui si forniscono i dati inerenti la documentazione che attesti la sussistenza dei requisiti che sono alla base del credito di imposta stesso. Per ottenere il visto di conformità delle spese è necessario rivolgersi:
- ai dottori commercialisti o ai ragionieri;
- periti commerciali e consulenti del lavoro;
- ai responsabili dei Centri di assistenza fiscale (Caf).