Sulle comunicazioni della cessione dei crediti di imposta o dello sconto in fattura relative agli interventi con superbonus 110% o agli altri bonus edilizi, c’è stata la proroga dal 16 marzo al 7 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non rientranti nelle detrazioni fiscali riferite all’anno 2020. Tuttavia, vi sono dei soggetti per i quali la proroga, a meno di modifiche dell’ultima ora, non risulta operativa. E che dunque devono procedere con la comunicazione entro la scadenza originaria del 16 marzo 2022.
Cessione dei crediti di imposta, gli amministratori e i condomini minimi devono adempiere alla comunicazione entro il 16 marzo 2022
Si tratta degli amministratori dei condomini, anche dei condomini minimi, che devono procedere con la comunicazione all’Agenzia delle entrate. Tale comunicazione riguarda la scelta dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta sui bonus edilizi. L’adempimento va fatto entro mercoledì 16 marzo 2022.
Comunicazione all’Agenzia delle entrate dei condomini minimi
L’adempimento dei condomini minimi deve essere ottemperato sia che sia presente un amministratore, sia che non ci sia. È necessaria la comunicazione nel caso in cui uno o più condòmini, ai quali sia stata attribuita la spesa, abbiano effettuato la cessione dei crediti di imposta. In tal caso, dovrà essere il condomino a procedere con la comunicazione.
Superbonus 110% e bonus edilizi, come deve essere fatta la comunicazione all’Agenzia delle entrate dello sconto in fattura?
Nella comunicazione da presentare all’Agenzia delle entrate in merito a interventi effettuati con il superbonus 110% o con altri bonus edilizi, è necessario indicare il tipo di vantaggio fiscale utilizzato. Ovvero se sia stata fatta la cessione del credito di imposta al fornitore oppure lo sconto in fattura. In tal caso è necessario utilizzare il Codice 2 delle specifiche tecniche. Inoltre, il contribuente deve indicare anche il caso in cui la cessione del credito di imposta sia stata fatta verso soggetti differenti dai fornitori. In questo caso è necessario utilizzare il Codice 1.
Istruzioni per la compilazione della comunicazione da presentare all’Agenzia delle entrate sulla cessione dei crediti di imposta
Tuttavia, il modello della comunicazione all’Agenzia delle entrate è cambiato più di una volta. Nel modello previsto per quest’anno, i contribuenti che abbiano fatto svolgere lavori per il condominio troveranno la richiesta dei dati dei lavori in superbonus 110% per i quali non sia stato effettuato alcun “bonifico parlante”. Tale richiesta è giustificata nel caso in cui i condomini abbiano provveduto a cedere il credito di imposta ai fornitori, oppure abbiano fruito dello sconto in fattura.
Comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessione dei crediti di imposta e dichiarazione precompilata
Una ulteriore richiesta di dati nella comunicazione da presentare all’Agenzia delle entrate è prevista al campo 27. Questa sezione è relativa ai dati sulla dichiarazione dei redditi precompilata. In tal caso, la spesa agevolata deve essere sempre attribuita al condomino, al lordo dell’eventuale sconto in fattura o della cessione del credito di imposta. L’indicazione è necessaria per evitare che l’Agenzia delle entrate riporti la spesa detraibile nella dichiarazione dei redditi precompilata, anche in caso di cessione dei crediti di imposta a terzi. Oppure di ottenimento dello sconto in fattura.
Cosa indicare alla voce 29 della Comunicazione all’Agenzia delle entrate per la cessione dei crediti di imposta?
Pertanto, per evitare sovrapposizioni nella dichiarazione dei redditi precompilata, è necessario indicare alla voce 29:
- la cessione del credito di imposta effettuata a favore del fornitore o lo sconto in fattura. In tal caso il contribuente deve utilizzare il Codice 2 delle specifiche tecniche;
- in caso di cessione del credito di imposta a soggetti terzi rispetto ai fornitori, deve essere utilizzato il Codice 1.