Fino al 31 dicembre del 2024 si può utilizzare l’ecobonus o il bonus per la riqualificazione energetica con la detrazione dell’Irpef o dell’Ires pari al 65% o al 50% sulle spese inerenti lavori che incrementano l’efficienza energetica degli edifici esistenti. La detrazione fiscale può essere usufruire nei 10 anni successivi al sostenimento delle spese.
Bonus riqualificazione energetica ed ecobonus, quando si può ampliare la volumetria?
La misura dell’ecobonus o del bonus riqualificazione energetica va a vantaggio anche dei lavori di demolizione e di ricostruzione degli edifici. Per questi interventi si può prevedere anche una differente sagoma o un aumento della volumetria. In quest’ultimo caso si deve far riferimento alle norme vigenti o agli strumenti urbanistici. Peraltro, per l’ampliamento senza la demolizione, la detrazione fiscale si può ottenere sui costi riferiti alla parte dell’edificio già esistente.
Bonus riqualificazione energetica, pluralità di spese per ottenere la detrazione fiscale
L’ecobonus o il bonus sulla riqualificazione energetica può essere fatto valere su una pluralità di spese. Ad esempio, si possono sostituire gli impianti di climatizzazione con l’ecobonus. Oppure gli infissi. In generale gli interventi possono riguardare:
- la riqualificazione energetica generale dell’edificio;
- i lavori sull’involucro o il cappotto;
- l’installazione dei pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali;
- i contatori individuali nei condomini;
- le schermature solari e le chiusure tecniche mobili oscuranti;
- i dispositivi multimediali per controllare gli impianti di riscaldamento o dell’acqua calda;
- la sostituzione dei micro-cogeneratori.
Riqualificazione energetica di un edificio con l’ecobonus: cosa si può fare?
L’ecobonus o la riqualificazione energetica di un edificio persegue l’obiettivo di incrementare i risparmi energetici. I lavori devono raggiungere determinati parametri di riqualificazione e di prestazione energetica dell’edificio. Se i lavori vengono svolti all’interno di un condominio, la detrazione deve essere suddivisa fra tutti i condomini proporzionalmente alla partecipazione alle spese. La detrazione massima può arrivare a 100 mila euro, pari al 65% di un costo sostenuto di 153.846,15 euro.
Ecobonus per il cappotto termico, quale detrazione fiscale spetta?
Nel caso del cappotto termico o di lavori sull’involucro, si procede con interventi sulle strutture opache verticali e orizzontali per incrementare l’efficienza termica. Esempi di strutture verticali sono le pareti, in genere quelle esterne. Quelle verticali comprendono i pavimenti e le coperture. Ma gli interventi possono essere previsti anche sugli infissi e le finestre. La detrazione massima è pari a 60 mila euro, corrispondente a spese per 92.307,69 euro. Per le finestre comprendenti gli infissi la detrazione fiscale scende al 50%, ma la spesa agevolabile arriva a 120 mila euro.
Ecobonus, come procedere con l’installazione dei pannelli solari?
Con l’ecobonus o gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici si può procedere anche con l’installazione dei pannelli solari. I lavori consentono di produrre l’acqua calda per l’utilizzo domestico o industriale; per l’acqua calda nelle piscine e negli impianti sportivi, nelle case di cura o di ricovero, ma anche negli istituti scolastici e nelle università. La detrazione fiscale massima è corrispondente a 60 mila euro, pari al 65% di una spesa di 92.307,69 euro.
Interventi per sostituire gli impianti di climatizzazione: cosa si può fare con l’ecobonus?
Con l’ecobonus è possibile procedere con la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali, consistenti caldaie a condensazione ad aria o ad acqua classe A. La sostituzione va fatta con:
- impianti di termoregolazione evoluti;
- pompe di calore altamente efficienti;
- impianti geotermici a bassa entalpia;
- apparecchi ibridi composti dalla pompa di calore e caldaia a condensazione.
Si possono sostituire anche i tradizionali scaldaacqua con quelli a pompa di calore e i generatori di aria calda a condensazione. La detrazione è pari al 65% nell’importo massimo di 30 mila euro, corrispondente a una spesa di 46.153,84 euro. La detrazione scende al 50% per l’installazione delle caldaie a condensazione di classe A.
Ecobonus, interventi sui contatori individuali
Con l’ecobonus si possono anche cambiare i contatori individuali dei condomini per la misurazione dei consumi di raffreddamento, di calore e di acqua calda delle singole unità abitative. Sono compresi i sistemi di termoregolazione. La detrazione arriva a 60 mila euro corrispondente al 65% di una spesa massima di 92.307,69 euro.
Schermature solari, generatori di calore, dispositivi multimediali e micro-cogeneratori in ecobonus
Ulteriori interventi che si possono fare in ecobonus sono quelli delle schermature solari mobili oscuranti, per le quali è prevista una detrazione del 50% su una spesa di 60 mila euro (detrazione massima di 30 mila euro). Si possono sostituire anche i generatori di calore a biomasse combustibili con la stessa detrazione fiscale del 50% e i medesimi limiti di spesa. I dispositivi multimediali per controllare da remoto gli impianti della produzione dell’acqua calda o del riscaldamento hanno una detrazione pari al 65% e non vi sono limiti di spesa. Infine i micro-cogeneratori comprati per sostituire i prevedenti hanno una detrazione massima di 100 mila euro, pari al 65% della spesa di 153.846,15. Inoltre, il risparmio energetico deve essere pari ad almeno il 20%.
Quando la detrazione fiscale può arrivare al 70% o al 75% sugli interventi in ecobonus?
Vari degli interventi previsti nell’ecobonus o nel bonus di riqualificazione energetica possono prevedere detrazioni fiscali più elevate per lavori fatti nelle parti comuni degli edifici. Infatti, la detrazione fiscale arriva al 70% se i lavori interessano l’involucro dell’edificio con una superficie di oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio; o al 75% per gli interventi che migliorano la prestazione energetica estiva ed invernale. In tal caso, è necessario che il miglioramento rientri nella qualità media individuata dal Mise (ministero per lo Sviluppo Economico) secondo quanto previsto dal decreto del 25 giugno del 2015. La maggiore detrazione deve essere calcolata su un totale non eccedente i 40 mila euro moltiplicato per il numero delle unità abitative componenti l’edificio.
Quanto l’ecobonus può prevedere detrazioni fiscali pari all’80% o all’85%?
La detrazione fiscale dei lavori svolti in ecobonus può raggiungere le percentuali dell’80% o dell’85% se i lavori delle parti comuni degli edifici rientrino nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Gli interventi, quindi, devono mirare a ridurre il rischio sismico e la riqualificazione energetica in maniera congiunta. Deve essere raggiunto l’obiettivo dell’avanzamento di una (80%) o di due (85%) classi inferiori. La spesa massima è pari a 136 mila euro da moltiplicare per il numero delle unità abitative componenti l’edificio prima dei lavori di ristrutturazione.
Lavori in ecobonus o riqualificazione energetica, quali sono gli adempimenti?
I lavori in ecobonus o in riqualificazione energetica richiedono determinati adempimenti. In particolare è necessaria l’asseverazione tecnica rilasciata da professionisti abilitati che attesti:
- il rispetto dei requisiti tecnici richiesti dalla misura;
- che siano stati rispettati i massimali di costo.
Entrambi i punti dell’adempimento sono rintracciabili nel decreto ministeriale cosiddetto “decreto Requisiti” del 6 agosto del 2020. Inoltre, entro i 90 giorni susseguenti alla conclusione dei lavori è necessario trasmettere all’Enea i dati contenuti nell’attestato di prestazione energetica e la scheda delle informazioni inerenti i lavori stessi realizzati.
Lavori in ecobonus o riqualificazione energetica, possono rientrare nel superbonus 110%?
Peraltro, i lavori in ecobonus o in riqualificazione energetica possono rientrare nel superbonus 110%. Per ottenere la detrazione fiscale maggiorata è necessario, tuttavia, rispettare i requisiti e i limiti specifici. In particolare, molti dei lavori in ecobonus devono risultare come interventi “trainanti” e altri come “trainati”.