Tempo di grandi cambiamenti in materia di fisco in Italia, anche per la Partita iva. La riforma delle aliquote e degli scaglioni Irpef, l’abolizione dell’Irap, le nuove detrazioni. La riforma del fisco sta prendendo piede ed ormai tutti ne parlano e tutti si stanno adoperando per conoscere i suoi punti salienti. Ma restano in piedi alcuni pratici meccanismi di tassazione che per esempio riguardano imprenditori e liberi professionisti, o aspiranti tali. Resta infatti utilizzabile da questi soggetti, il regime di tassazione agevolata meglio conosciuto come forfettario. Si tratta di un regime fiscale di favore per questi soggetti. E statistiche alla mano, è il regime più usato ancora oggi da chi apre una nuova Partita Iva.
Chi si chiede se alla luce delle nuove aliquote Irpef abbia perso appetibilità il regime forfettario può stare tranquillo. Come vedremo è ancora un regime di favore.
Il regime forfettario in sintesi per la Partita Iva
Aprire una Partita Iva e aderire al regime forfettario significa godere di una tassazione ridotta rispetto a quella ordinaria. L’aliquota in oggetto è al 5%. Occorre però rispettare alcune condizionalità.
Al regime forfettario possono accedere coloro i quali prevedono (nel caso di nuova apertura) o hanno ottenuto, ricavi e compensi per anno solare, sotto la soglia dei 65.000 euro.
Poi occorre non superare 20.000 euro come spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente o per compensi dati ai propri collaboratori. Un occhi particolare a queste spese, perché molti non sanno che rientrano anche quelle sostenute per utili da partecipazione erogati a soci lavoratori, o a familiari del diretto interessato.
Per quanto detto, il regime forfettario non si applica a persone fisiche che utilizzano già regimi speciali. Inoltre non è ammesso il regime forfettario per chi risiede all’estero, tranne che per chi risiede in uno Stato UE con cui l’Italia ha convenzione per scambio di informazione sui redditi e sugli utili di questi imprenditori. Per essere ammesso al regime forfettario un residente all’estero che rientra nella casistica prima citata, deve dimostrare di aver prodotto in Italia non meno di 3/4 del reddito complessivo.
Un vincolo molto importante è quello del lavoro nei confronti di un datore di lavoro con cui si lavorava prima. In pratica, se un lavoratore decide di mettersi in proprio, svolgendo una attività che va tutta nei confronti del suo vecchio datore di lavoro (con cui ha lavorato negli ultimi 2 anni), il regime forfettario non può essere applicato.
La guida al regime forfettario 2022
Ferme restando le condizioni precedentemente esposte, chi rientra nel regime forfettario deve sapere come determinare il reddito su cui si va ad applicare l’aliquota agevolata.
Il cosiddetto reddito imponibile non si ottiene solo sommando ricavi e compensi. Infatti occorre applicare al risultato il coefficiente di redditività che la normativa fiscale vigente prevede in misura differente in base alla tipologia di attività svolta.
Al netto dei contributi previdenziali versati, il titolare della Partita Iva deve applicare una aliquota fissa del 15%. Nettamente inferiore a quelle della tassazione ordinaria sui redditi.
L’aliquota ancora più bassa è appannaggio di chi apre una attività e vale per il periodo di imposta iniziale. Tale aliquota è al 5%. Anche in questo caso una agevolazione non neutra da condizionalità.
L’interessato infatti non deve aver esercitato nei tre anni che precedono l’inizio della nuova attività, una riguardante l’arte, la professione o l’impresa. Inoltre non deve essere una attività, quella in avvio, che di fatto ne prosegue una dello stesso tipo precedentemente instaurata.