Sulle spese sostenute per i figli è intervenuta l’Agenzia delle entrate per gli opportuni chiarimenti in merito alle deduzioni e alle detrazioni. I chiarimenti si sono resi necessari per l’avvicinarsi dell’introduzione dell’assegno unico. Nel dettaglio, nel 2022 rimangono le deduzioni e le detrazioni sulle spese sostenute per i figli. Di conseguenza devono essere riportate nella dichiarazione dei redditi gli oneri per i figli under 21 a carico.
Chiarimenti Agenzia delle entrate sulle deduzioni e detrazioni per i figli a carico
Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate riguarda i genitori dei figli fino a 20 anni e 364 giorni (under 21) fiscalmente a carico. Si potrà continuare a fruire delle detrazioni e delle deduzioni per le spese sostenute nel loro interesse. Anche se non si potrà più beneficiare delle detrazioni inerenti per i figli. Il chiarimento si è reso necessario per l’interpretazione delle detrazioni per i figli a carico inserite nel decreto legislativo numero 230 del 2021. Si tratta del provvedimento di legge che ha introdotto l’assegno unico per i figli.
Assegno unico per i figli, cosa avviene per le spese dal 1° gennaio 2022 su detrazioni e deduzioni?
Il che significa che dal 1° marzo 2022 i sostituti di imposta non dovranno più riconoscere nella busta paga le detrazioni spettanti per i figli fino a 21 anni di età. Tali detrazioni verranno già incorporate nell’assegno unico per i figli. Tuttavia, i genitori potranno continuare a fruire delle deduzioni e delle detrazioni per le spese sostenute a favore dei figli a carico. Inoltre, ai genitori andrà riconosciuto anche il regime fiscale agevolato dei servizi e dei beni del welfare aziendale. È quanto prevede il comma 2, dell’articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).
Spese detraibili e deducibili per i figli, come deve comportarsi il sostituto di imposta per la busta paga?
Il sostituto di imposta deve, pertanto, computare le detrazioni per le spese sostenute per i figli per i primi due mesi del 2022 (ovvero gennaio e febbraio). Per i restanti mesi dell’anno, ovvero a partire dal 1° marzo 2022, è necessario applicare quanto prevede l’articolo 10 del decreto legislativo numero 230 del 2021 che ha introdotto l’assegno unico per i figli. Pertanto, per gennaio e febbraio 2022 si devono computare le detrazioni spettanti per le spese sostenute per i figli secondo quanto prevede l’articolo 12 del Tuir, salvo il conguaglio di fine anno o il termine del rapporto sulla base del reddito complessivo.
Detrazioni e deduzione, cosa avviene per i figli non fiscalmente a carico?
Inoltre, “ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione”. In altre parole, per i figli fino a 21 anni che rispettano i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 12 (risultanti, pertanto, fiscalmente a carico), anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 del Tuir. Per i figli di età inferiore ai 21 anni, anche se non fiscalmente a carico, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 51, comma 2, del Tuir in tema di welfare.
Assegno unico per i figli, due regimi di calcolo fiscale per il 2022
Per il 2022, anno di transizione per l’introduzione dell’assegno unico per i figli, i sostituti di imposta dovranno applicare pertanto due regimi di calcolo relativi al calcolo delle detrazioni per i figli a carico. I due regimi dovranno essere calcolati rispettivamente per il periodo fino al 28 febbraio 2022 e per quello successivo, ovvero a partire dal 1° marzo 2022. Il primo regime fa riferimento all’articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi; il secondo periodo all’articolo 10 del decreto legislativo numero 230 del 2021. Saranno da formulare due differenti conguagli.