Il Regime forfettario 2022 è un regime agevolato molto utilizzato dagli italiani. In questa guida indichiamo i requisiti per accedervi.
Regime forfettario 2022, chi può accedere?
Il Regime forfettario 2022 non ha grandi differenze con quello degli anni passati. Tuttavia è davvero il regime più scelto dai piccoli imprenditori e professionisti. Inoltre la sua applicazione e quindi collaudata e pari davvero che funzioni, anche se a breve sarà applicato l’obbligo della fatturazione elettronica.
Quindi è fruibile dalle persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, di arte o professioni, purché in possesso dei requisiti stabiliti. Mentre sono escluse tutte le associazioni professionali, le società di persone e i soggetti equiparati di cui all’art. 5 del Tuir.
I requisiti del regime forfettario 2022, le condizioni di accesso
L’art. 1 del D.D.L. Bilancio 2020 ha modificato le condizioni di accesso e le cause ostative previste per l’adozione del regime forfettario. Le condizioni prevedo che:
- il totale dei compensi percepiti e dei ricavi non possono superare 65.000 euro;
- introduzione del limite delle spese sostenute per il personale dipendente o per lavoro accessorio per un ammontare non superiore a 20 mila euro lordi.
Requisiti | Dal 2020 |
---|---|
Limite dei ricavi e compensi | € 65.000 per tutte le attività |
Spese per lavoro dipendente e assimilati | € 20.000 lordi |
Beni strumentali | Abrogato dal 2019 |
Inoltre le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dall’1° gennaio 2020, pertanto per coloro che sono già in attività i requisiti vanno verificati sulla base dei dati dell’anno precedente (2019) mentre per chi intende iniziare una nuova attività, i requisiti vanno verificati su dati presunti. Infine la perdita dei requisiti comporta l’uscita dallo stesso regime già dall’anno successivo.
Cause di esclusione ed alcuni esempi
La legge di Bilancio ha ribadito le cause di esclusione dal regime forfettario in merito ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati eccedenti l’importo di 30 mila euro. Tuttavia non possono applicare il regime:
- le persone fisiche che usufruiscono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- i soggetti che si occupano di cessioni di fabbricato o di porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, co. 1, numero 8), del d.P.R. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, co. 1, del D.L. 331/1993;
- le persone che hanno percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro eccedenti l’importo di 30 mila euro. Però questa soglia non si conta se il contratto è già cessato;
- i soggetti residenti in Italia. Ma anche quelli che sono residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni ma che producono redditi in Italia per almeno il 75% del reddito complessivo prodotto;
- le persone fisiche la cui attività è stata esercitata nei confronti di rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai precedenti datori di lavoro;
- gli esercenti un’attività d’impresa, arti o professioni che svolgono altre attività come la partecipazione a società di persone, associazioni professionali ed imprese familiari. Oppure che controllano società a responsabilità limitata o associazioni di partecipazione riconducibili ad attività svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.