Dalla Legge di Bilancio 2022 arrivano novità importanti per le imprese che assumono percettori di reddito di cittadinanza. Lo sgravio contributivo ora viene riconosciuto anche per chi assume a tempo determinato e parziale.
Novità negli incentivi per chi assume percettori di reddito di cittadinanza
La Legge di Bilancio 2022 porta delle novità nel settore degli incentivi all’assunzione dei percettori del reddito di cittadinanza, l’obiettivo è far in modo che costoro possano essere più facilmente collocati nel mondo del lavoro e che la disoccupazione diventi quindi una fase transitoria. Questa disciplina è strettamente correlata con le nuove regole per coloro che rifiutano un lavoro.
Per saperne di più leggi l’articolo: Le nuove regole per il reddito di cittadinanza: cosa cambia per i percettori.
L’articolo 1, comma 74, lettera g del decreto 234/2021 (legge di bilancio 2022) modifica il primo comma dell’articolo 8 del decreto legge 4 del 2019 e stabilisce l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per coloro che stipulano un contratto di lavoro:
- a tempo determinato, pieno o parziale;
- a tempo indeterminato pieno o parziale;
- un contratto di apprendistato.
L’esonero contributivo ha un valore massimo di 780 euro mensili, cioè l’importo massimo previsto per il reddito di cittadinanza.
Lo sgravio può essere fruito per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e il numero di mensilità di reddito di cittadinanza già godute dal beneficiario e per un lasso di tempo non inferiore a 5 mesi.
Incentivi per la formazione dei percettori di reddito di cittadinanza
L’estensione dello sgravio contributivo non riguarda però tutti i contratti, ad esempio non sono stati ricompresi i contratti a tempo determinato instaurati in seguito al percorso di formazione (patti di formazione) in questo caso lo sgravio continua ad esserci solo per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Inoltre l’ente che ha curato la formazione che ha portato all’instaurazione del contratto di lavoro nei confronti del percettore, continuerà a ricevere, sotto forma di sgravio contributivo applicato per l’assunzione dei propri dipendenti, una somma pari alla metà del reddito di cittadinanza percepito dal soggetto che ha seguito la formazione. Si tratta quindi di un importo massimo di 390 euro, per un periodo non inferiore a 6 mesi.
In nessun caso l’ente di formazione o il datore di lavoro può ottenere uno sgravio contributivo e assistenziale di importo superiore a quello a carico del datore di lavoro per il pagamento dei contributi. Insomma, il datore di lavoro non può intascare importi ulteriori rispetto a quanto effettivamente dovrebbe corrispondere di contributi.
Agevolazioni per le Agenzie per il Lavoro
La Legge di Bilancio 2022 prevede incentivi anche per le Agenzie per il Lavoro riconosciute da ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive per il lavoro). Per ogni soggetto percettore di Reddito di Cittadinanza collocato nel mondo del lavoro grazie alla mediazione dell’Agenzia per il lavoro, è previsto un contributo pari al 20% dell’incentivo riconosciuto al datore di lavoro per l’assunzione diretta. Tale 20% viene però decurtato dall’importo di cui dovrebbe avere vantaggio l’azienda che assume, quindi non ci sono maggiori oneri per lo Stato, solo una divisione del beneficio tra il datore di lavoro e l’agenzia.
Chi può accedere al beneficio contributivo per l’assunzione di percettore RdC
Possono beneficiare dell’incentivo tutti i datori di lavoro, inclusi quelli del settore agricolo, sono escluse le assunzioni per lavoro domestico.
Vi sono però dei limiti e delle condizioni.
Per poter ottenere il beneficio è necessario:
- che l’azienda abbia un aumento netto del numero di dipendenti (non si può licenziare e assumere il percettore di reddito di cittadinanza);
- devono essere rispettati i limiti per gli Aiuti di Stato e gli Aiuti de Minimis;
- l’azienda deve essere in regola con le assunzioni previste in favore dei disabili;
- devono essere rispettate le norme in materia di tutela delle condizioni di lavoro;
- devono essere rispettate le norme dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- deve essere rispettato il diritto di precedenza o repechage;
- sia rispettata la regolarità contributiva.
Si cade dal beneficio nel caso in cui il lavoratore sia licenziato senza giusta causa o giustificato motivi nell’arco di 36 mesi.