Il diritto alla percezione della pensione di inabilità è di spettanza dei lavoratori impossibilitati a svolgere mansioni lavorative. Molti, preoccupati per il loro futuro, si chiedono: come si calcolano gli importi della pensione di inabilità? Cercheremo di scoprirlo.
Requisiti per la pensione di inabilità
La pensione di inabilità spetta a coloro che si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere mansioni lavorative a causa di patologie invalidanti. Non basta però il requisito sanitario, infatti è necessario anche il requisito contributivo. Il lavoratore deve aver versato almeno 5 anni di contributi, di cui tre negli ultimi 5 anni.
Può capitare purtroppo che l’inabilità intervenga anche in giovane età, cioè nel momento in cui il lavoratore ha maturato il minimo dei contributi previsti per poter accedere a tale misura, in questo caso ha la necessità di avere comunque un importo mensile che consenta una vita dignitosa. Proprio per questo molti si chiedono: come vengono calcolati gli importi della pensione di inabilità?
Come si determinano gli importi della pensione di inabilità?
Per aiutare coloro che si trovano in questa condizione, soccorre il calcolo della pensione di inabilità basato in parte sui contributi effettivamente versati e in parte attraverso un incremento di contribuzione calcolato tenendo in considerazione gli anni mancanti al raggiungimento del sessantesimo anno di età. Il metodo è più conosciuto come “legge Amato”, purtroppo non è semplice da capire. I contributi aggiunti non possono comunque superare 40 anni (2080 settimane).
Per quanto riguarda la quota calcolata sui contributi versati occorre ricordare che per chi:
- non possiede contributi nel periodo antecedente il 1° gennaio 1996, la pensione si calcola sul sistema contributivo;
- al 31 dicembre 1995 ha maturato meno di 18 anni contributivi, si adotta il sistema misto (retributivo fino al 1995 e contributivo dal 1° gennaio 1996;
- prima del 31 gennaio 1995 ha maturato più di 18 anni di contributi, si applica il retributivo fino al 31 dicembre 2012 e in seguito il contributivo.
La quota aggiuntiva per il calcolo della pensione di inabilità
La quota aggiuntiva di contribuzione si determina tenendo in considerazione i contributi effettivamente versati, cioè la media delle basi annue pensionabili rilevate negli ultimi 5 anni e rivalutate attraverso l’uso dei coefficienti di rivalutazione. La somma ottenuta deve essere rivalutata applicando l’aliquota di computo della gestione, che per i lavoratori dipendenti è al 33%. Il risultato deve essere diviso per 260 (numero di settimane presenti in 5 anni). A questo punto abbiamo la media contributiva settimanale degli ultimi 5 anni.
Questa deve essere moltiplicata per il numero di settimane intercorrenti tra il momento della richiesta di accesso alla pensione e il compimento dei 60 anni di età. Viene quindi determinata la quota di maggiorazione.
Il coefficiente di rivalutazione deve essere calcolato a 57 anni di età per chi ha un’età inferiore a tale limite.
E’ come se venisse fatto un calcolo della pensione ipoteticamente maturabile dal lavoratore nel caso in cui non avesse avuto problemi.
Ad esempio, per un lavoratore che ha 45 anni di età al momento del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità alla quota di contributi effettivamente versati (quota A) sono aggiunti ulteriori 15 anni di contributi (quota B) calcolati in modo virtuale tenendo in considerazione i contributi degli ultimi 5 anni.
Pensione di inabilità nel pubblico impiego
Nel pubblico impiego l’accesso alla pensione di inabilità decorre dal 1996, in questo caso varia però il calcolo, infatti la base contributiva è giornaliera e non settimanale. E’ inoltre previsto un doppio tetto. L’importo non può superare l’80% della base pensionabile delle quote di pensione determinate con il sistema retributivo ( vale per i lavoratori che hanno anzianità contributiva antecedente al 31/12/1995) e non può superare gli importi previsti per la pensione per causa di servizio.
A questo proposito deve essere anche ricordato che la legge Fornero ha eliminato la pensione privilegiata per causa di servizio generalizzata nel pubblico impiego e ha previsto solo residue applicazioni per il comparto Difesa, Sicurezza, Soccorso Pubblico).
Assegno per l’assistenza personale e continuativa
E’ bene ricordare che la pensione di inabilità si corrisponde quando vi è impossibilità di eseguire prestazioni lavorative, di conseguenza si tratta di casi abbastanza gravi. Nel caso in cui il percettore di pensione di inabilità abbia anche problemi di autosufficienza, può richiedere l’assegno per l’assistenza personale continuativa (assegno di accompagnamento). L’ammontare attuale di questo è di 547,45 euro.
La pensione di inabilità e reversibile mentre l’assegno per l’assistenza no.
Per conoscere la differenza, anche di importo tra pensione di inabilità, assegno ordinario di invalidità e invalidità civile, leggi la guida: Pensione di inabilità: differenze con invalidità civile, assegno ordinario. Guida