I liberi professionisti, nell’esercizio della propria attività, sono obbligati alla comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per i lavori occasionali? Sul punto è intervenuto lo stesso Ispettorato del Lavoro con la nota numero 109 del 2022 stabilendo che i liberi professionisti non sono obbligati alla nuova “Co” per il lavoro occasionale. Infatti i liberi professionisti non risultano qualificati come imprese.
Liberi professionisti esonerati dal nuovo obbligo di comunicazione per attività occasionale
Il chiarimento dell’Ispettorato del Lavoro, dunque, stabilisce che i liberi professionisti non sono soggetti a dover comunicare, obbligatoriamente, l’avvio dell’attività come invece succede per i lavoratori autonomi nelle attività occasionali. Esempi di mancato obbligo della comunicazione all’Ispettorato si ravvisano nelle attività dei redattori degli articoli o dei correttori di bozze, o per i progettisti di grafica.
Lavoro occasionale, quando non si deve fare la comunicazione all’Ispettorato?
L’obbligo di comunicazione per l’inizio di un’attività occasionale è previsto dalla legge numero 215 del 2021. La norma è stata introdotta per contrastare le forme di irregolarità di lavoratori autonomi occasionali. L’obbligo di comunicare l’inizio dell’attività rientra nell’ambito della normativa sulla sospensione dell’attività di impresa per la quale gli imprenditori risultano committenti dei lavoratori autonomi occasionali. L’obbligo della comunicazione dei lavoratori occasionali non sussiste per le attività svolte nei confronti:
- della Pubblica amministrazione;
- delle famiglie datrici di lavoro domestico;
- dei liberi professionisti;
- degli enti non profit.
Lavoro occasionale, chi risulta obbligato alla comunicazione all’Ispettorato?
Sono obbligati alla comunicazione i lavoratori autonomi occasionali rientranti nella disciplina dell’articolo 2222 del Codice civile. Non devono, altresì, fare la comunicazione i lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.); le prestazioni occasionali rientranti nei vecchi voucher (che hanno altri obblighi di comunicazione); le professioni intellettuali; le attività autonome soggette al regime Iva.
Lavoro occasionale, quali attività non sono obbligati alla comunicazione?
Non risultano inoltre soggetti alla comunicazione per le attività occasionali:
- l’incaricato alle vendite occasionali;
- il procacciatore d’affari occasionale;
- il lavoro autonomo occasionale a favore delle associazioni dilettantistica sportiva e società sportiva dilettantistica;
- gli enti pubblici non economici sono esonerati dalla nuova “Co”;
- prestazioni autonome dello spettacolo.