Per accedere ad alcune prestazioni assistenziali molti genitori scoprono che è necessario avere l’ISEE Minorenni. Di cosa si tratta e in cosa differisce dall’ISEE ordinario? Scopriamolo insieme.
Cos’è l’ISEE Minorenni e quando viene richiesto
L’ISEE Minorenni viene richiesto per prestazioni in favore di minorenni ad esempio per ottenere il Bonus Nido. Viene richiesto però in condizioni particolari, cioè nel caso in cui i genitori non siano coniugati e non siano conviventi. Ad esempio in caso di un figlio riconosciuto da entrambi i genitori che però abbiano deciso di non avere una vita in comune. Oppure in caso di genitori separati/ divorziati. Si tratta quindi di un bambino con due genitori che però appartengono a due nuclei familiari differenti e naturalmente il minore può essere incluso in solo nucleo di uno dei due. L’ISEE Minorenni in questi casi si richiede perché ovviamente la situazione economica del figlio non corrisponde a quella del suo unico nucleo familiare di cui è parte.
E’ bene ricordare che già ora è possibile richiedere il Bonus Nido, per conoscere la procedura, leggi l’articolo: Bonus Nido 2022: dal 24 febbraio si può presentare la domanda. Guida
In passato l’ISEE Minorenni era necessario per presentare anche l’istanza per il bonus bebè, ma ricordiamo che da marzo 2022 questa prestazione è stata inglobata nell’Assegno Unico.
Come determinare il nucleo familiare del minore
La prima cosa da chiarire è come viene calcolato l’ISEE minorenni. L’ISEE è l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Il primo nodo da risolvere in presenza di genitori non conviventi è: in quale nucleo familiare iscrivere il minore? Generalmente viene iscritto in quello del genitore con cui convive o in cui è in affido condiviso con collocamento prevalente. Può però capitare che un minore non conviva con nessuno dei due genitori, in questi casi:
- se si trova in affido pre-adottivo, entra nel nucleo affidatario;
- se si trova collocato in comunità/ casa famiglia, fa nucleo a sé;
- qualora sia in affido temporaneo a uno dei genitori, viene considerato parte del nucleo in cui è in affido temporaneo.
Fatta questa premessa vediamo come si realizza l’ISEE Minorenni. Ci sono diverse ipotesi da considerare.
Come si calcola l’ISEE Minorenni? Tutte le ipotesi
La prima è quella dei genitori non conviventi tra loro, il minore convive con uno dei genitori e quindi è parte di quel nucleo, ma l’altro genitore a sua volta non convive con nessuno, non è coniugato e non ha figli. Esempio classico il bambino vive con la madre, ma il padre che lo ha riconosciuto non convive e non è coniugato con altri, non ha figli con altre persone . Al verificarsi di questo caso l’ISEE del genitore viene attratto all’ISEE del nucleo del bambino.
In questo caso deve essere compilato il Quadro A dell’ISEE con relazione di parentela GNC (che sta per genitore non coniugato e non convivente). Nel caso in cui il genitore non convivente ha autonomamente presentato una dichiarazione ISEE basta indicare il protocollo di riferimento nella DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica).
Questa ipotesi non può però verificarsi nel caso in cui l’altro genitore risulti:
- coniugato con soggetto diverso dall’altro genitore;
- genitore di altri figli generati con persona diversa dall’altro genitore.
In questi primi due casi l’altro genitore viene considerato come componente aggiuntiva nell’ISEE minorenni.
Le altre due ipotesi sono :
- genitore obbligato con provvedimento dell’autorità giudiziaria a versare nei confronti dei figli un assegno di mantenimento;
- genitore escluso dalla responsabilità genitoriale oppure è stato allontanato dal nucleo familiare.
Nel primo di questi due casi nell’ISEE Minorenni contribuisce l’assegno di mantenimento e quindi non sono attratti altri redditi del genitore non convivente. Nell’ultimo caso, siccome il genitore ha perso la responsabilità genitoriale, il suo reddito non viene considerato di fini di determinare l’ISEE minorenne.