Con la circolare 21 del 3 febbraio 2022 l’INPS ha provveduto ad alcune precisazioni inerenti la sospensione dei termini per gli imprenditori che accedono al Fondo Vittime dell’Usura. In particolare ha provveduto ad alcune precisazioni inerenti la sospensione del pagamento dei contributi e sul rilascio del Durc Online .
Fondo vittime dell’usura
L’articolo 38-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 provvede a sospendere i termini di pagamento per coloro che hanno avuto accesso al “Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura” . Precisa l’articolo che la sospensione è in vigore in favore di coloro che:
- abbiano richiesto l’accesso al Fondo
- nei cui interesse sia stata disposta tale elargizione.
Si applica quindi anche a coloro che non hanno chiesto tale aiuto, ma sono rientrati in tali agevolazioni.
La sospensione dei termini di pagamento vige per due anni dal momento della richiesta della sospensione stessa. E’ correlata la non maturazione di interessi, more e sanzioni.
Dal punto di vista soggettivo l’accesso al fondo è riconosciuto a coloro che svolgono:
- attività imprenditoriale, commerciale artigianale o comunque “attività economica”;
- esercenti libera arte o professione.
Il requisito oggettivo è aver subito un evento lesivo in conseguenza a reati volti a costringerli ad aderire a richieste estorsive o ritorsive, anche successive ai fatti o in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale.
Per quanto riguarda il danno può trattarsi di lesioni a beni mobili, immobili, lesioni personali o anche sotto forma di mancato guadagno.
Ora che abbiamo individuato, anche se in modo generico, la tipologia di reato che consente di accedere al fondo vittime dell’usura si passa alla sospensione dei termini oggetti della circolare dell’INPS.
Pagamenti e termini sospesi in seguito all’accesso al Fondo vittime dell’usura
L’INPS precisa che tra i pagamenti sospesi ci sono anche quelli relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. L’obiettivo è favorire il reinserimento del soggetto all’interno dell’economia legale.
Il provvedimento di sospensione è di competenza del Procuratore della Repubblica e va trasmesso al giudice o ai giudici dell’esecuzione entro 7 giorni. L’obiettivo in questo caso è fermare eventuali procedure esecutive a carico di un soggetto che è stato vittima di fenomeni estorsivi e ritorsivi.
La circolare dell’INPS sottolinea che la sospensione dei termini di pagamento della contribuzione mensile o periodica vige anche se affidati già a un agente di riscossione o nel caso in cui il contribuente abbia già ottenuto una rateizzazione degli importi dovuti. La rateizzazione è oggetto di sospensione sia se emessa dall’INPS, sia se emessa da Agenti di Riscossione.
Terminato il periodo di sospensione, in caso di mancato pagamento, anche in forma dilazionata, trova applicazione nuovamente l’ordinario regime sanzionatorio.
La sospensione dei termini di pagamento consentirà comunque il rilascio del DURC online in quanto la sospensione dei pagamenti avviene per disposizione di legge. A questo proposito l’INPS sottolinea che “la verifica della regolarità non dovrà considerare gli adempimenti contributivi ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, che, in quanto interessati dal provvedimento di sospensione, non costituiscono fattispecie di irregolarità per tutta la durata della proroga. Tali adempimenti torneranno ad essere rilevanti ai fini della verifica della regolarità una volta decorsi i due anni di proroga.”
Se però al momento i crediti interessati sono antecedenti rispetto a quelli previsti nell’arco temporale prima citato, cioè entro un anno dall’evento lesivo con sospensione per due anni dei termini di pagamento, l’esito della richiesta di Durc Online sarà negativo.