Tutelare chi ha una sospensione del lavoro o subisce una riduzione dell’orario di lavoro è uno degli obiettivi del sistema di welfare. Gli strumenti disponibili sono diversi e soprattutto variano anche in base alla dimensione aziendale. Per le realtà in cui non vi è accesso alla cassa integrazione, ordinaria o straordinaria, o altri strumenti di integrazione salariale, ci sono i Fondi di Solidarietà Bilaterale.
Cosa sono i Fondi di Solidarietà Bilaterale
I Fondi di Solidarietà Bilaterali sono istituiti con l’articolo 26 del decreto legislativo 148 del 2015. L’istituzione e l’adesione ai Fondi di è obbligatoria per le aziende che abbiano più di 5 dipendenti, inclusi gli apprendisti e in tutti i settori in cui non ci sono altre forme di integrazione salariale. La legge di bilancio 2022 porta però un’importante novità, infatti è prevista l’adesione ai Fondi di Solidarietà Bilaterale anche per le aziende che hanno un solo dipendente. Le aziende hanno tempo fino al 31 dicembre 2022 per adeguarsi alla nuova disciplina, in caso contrario dal 1° gennaio 2023 confluiscono obbligatoriamente nel FIS (Fondo di Integrazione Salariale dell’INPS). L’obiettivo è fare in modo che tutti i lavoratori possano avere una tutela economica in caso di sospensione del lavoro o sospensione delle attività lavorative. Inoltre vengono preservati i posti di lavoro.
Per maggiori informazioni su FIS, leggi l’articolo: FIS: nuovo termine per presentazione delle domande di accesso al Fondo
La normativa stabilisce che al fine di istituire tali Fondi, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le organizzazioni dei datori di lavoro stipulano accordi collettivi anche settoriali aventi ad oggetto la costituzione di tali Fondi.
Nei settori in cui i Fondi di Solidarietà Bilaterale non sono istituiti c’è in alternativa il FIS (Fondo di Integrazione Salariale istituito presso l’INPS, si tratta di un fondo residuale).
Quali sono le finalità dei Fondi di Solidarietà Bilaterale?
I fondi devono essere utilizzati al fine di:
- assicurare prestazioni economiche integrative in favore di lavoratori che perdano il lavoro o subiscano una riduzione dell’orario di lavoro;
- prevedere un assegno straordinario in favore di lavoratori che perdano il lavoro e si trovino a non più di 5 anni dal pensionamento (di vecchiaia o contributiva). In questo caso l’assegno straordinario viene utilizzato per accompagnare il lavoratore alla pensione;
- infine, i fondi devono essere utilizzati per contribuire al finanziamento di programmi formativi di conversione o riqualificazione dei lavoratori. Questi fondi possono concorrere, per tale finalità, con fondi europei e nazionali.
Per conoscere come matura la pensione con i Fondi di Solidarietà Bilaterale, leggi l’articolo: Pensioni con i Fondi di Solidarietà Bilaterali, cosa sono e quali sono i meccanismi di uscita
Per i settori dell’artigianato e della somministrazione del lavoro è prevista l’istituzione di fondi di solidarietà bilaterale alternativi.
Chi finanzia il Fondo di Solidarietà Bilaterale?
Naturalmente il fondo per esistere deve essere finanziato e quindi molti si chiedono: da dove provengono i soldi dei Fondi di Solidarietà Bilaterale? La risposta è molto semplice: dalle aziende e dagli stessi lavoratori. I contributi sono versati per 2/3 dall’azienda e 1/3 è a carico dei lavoratori, sulla base di aliquote definite con decreto interministeriale.
Ad esempio, per le aziende che occupano più di 15 dipendenti è prevista un’aliquota dello 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti al Fondo. Le aziende che invece occupano da 5 a 15 dipendenti hanno un’aliquota dello 0,45%.
In caso di sospensione del lavoro o riduzione dell’orario il lavoratore potrà ottenere un assegno ordinario per una durata non inferiore a 15 settimane nel biennio mobile e non superiore ai limiti previsti per CIGO e CIGS.
Le aziende che richiedono per i loro dipendenti l’accesso al Fondo dovranno corrispondere un contributo aggiuntivo dell’1,5% della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente per le ore di lavoro non prestate.
La procedura per la richiesta di accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà Bilaterale deve essere effettuata dal datore di lavoro entro 7 giorni dalla conclusione dell’accordo sindacale, mentre la riduzione dell’attività deve intervenire entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Una volta accettata la domanda di accesso al Fondo, sarà disposto il pagamento diretto a carico dello stesso nel caso in cui l’azienda dimostri comprovate difficoltà economiche. In caso contrario, i pagamenti saranno anticipati dal datore di lavoro e poi rimborsati.