FIS: nuovo termine per presentazione delle domande di accesso al Fondo

FIS

Il FIS (Fondo di Integrazione Salariale) è uno strumento a disposizione delle aziende che devono sospendere le attività lavorative o ridurre l’orario di lavoro. L’obiettivo è dare ai lavoratori una continuità reddituale. L’INPS con il Messaggio 606 dell’8 febbraio 2022 ha però provveduto a differire i termini per l’inoltro delle domande.

Regole per inoltro domande di accesso al Fondo di Integrazione Salariale (FIS)

Possono accedere al Fondo di Integrazione Salariale le imprese che non accedono alla CIGO, CIGS e che non hanno aderito ai fondi di solidarietà bilaterale o comunque non dispongono di altri ammortizzatori sociali. La legge istitutiva del 2015 prevedeva l’accesso solo per le aziende con almeno 5 dipendenti, con la legge di bilancio 2022, si è provveduto a estendere il beneficio alle aziende che abbiano almeno un dipendente.

La legge 234 del 2021 ha provveduto a modificare in molte parti la disciplina del FIS. La disciplina ordinaria di questo importante istituto prevede che, le domande per accedere al Fondo di Integrazione Salariale debbano essere inoltrate entro 15 giorni dalla sospensione delle attività lavorative o dalla riduzione dell’orario di lavoro. A seguito però dellle novità introdotte e visto che alla data del 4 febbraio 2022 ancora non era disponibile la piattaforma per inoltrare le richieste, con il Messaggio 606 l’INPS ha giustamente comunicato il differimento dei termini previsti inizialmente.

Gli stessi prevedevano che le domande per la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro intervenute dal 1° gennaio 2022 potevano essere proposte entro il 16 febbraio. Con il Messaggio 606  il termine è oggetto di ulteriore differimento. Per le sospensioni e riduzioni intervenute tra il 1° gennaio 2022 e il 7 febbraio 2022, le domande possono essere inoltrate entro il 23 febbraio cioè entro 15 giorni dalla pubblicazione del Messaggio 606.

Nuove regole per la consultazione dei sindacati

Il Messaggio 606 ha inoltre portato ulteriori novità, infatti stabilisce che i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di allegare alla domanda di integrazione salariale la prova di avvenuta informazione preventiva alle rappresentanze sindacali prevista dal decreto legislativo 148 del 2015, articolo 14. In questi casi basta che le rappresentanze sindacali dichiarino che la procedura sia stata correttamente espletata. Molti nutrono dubbi su questa procedura che potrebbe risultare anche più complicata rispetto a quella precedente. Infatti sarà necessario acquisire la dichiarazione di RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali) RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) e dalle articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Per sapere quali aziende possono accedere al FIS e come funziona, leggi l’articolo: Imprese: accedono al Fondo di Integrazione Salariale senza addizionale