In questa rapida guida andremo a cavallo di un argomento non trascurabile nel novero dell’economia dei contribuenti. Le fatture a cavallo dell’anno, come e quando sono detraibili? Vediamo alcuni chiarimenti in merito alla questione.
Fatture e detraibilità
Diciamo subito, in ambito piuttosto generico che rientrano nell’obbligo di pagamento tracciato, per fare alcuni esempi, le spese veterinarie, le spese funebri, le spese per attività sportive dei ragazzi, gli affitti degli studenti fuori sede, le spese di intermediazione immobiliare.
Quindi, attraverso le fatture delle sopra citate spese sarà possibile ottenere una detrazione fiscale dalle nostre tasse.
Andiamo, però a scoperchiare cosa dice uno specifico articolo in merito alle detrazioni:
L’art 1 del DPR n 100/1998 recita che “entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese (ai sensi dell’art 19 DPR 633/72) . Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente“.
Chiarimenti su fatture a cavallo dell’anno
Con le fatture a cavallo dell’anno si fa riferimento a quelle fatture ricevute ad inizio anno, in merito ad acquisti effettuati sul finire dell’anno precedente.
Stando all’ultimo passaggio dell’articolo sopra citato, nel paragrafo immediatamente precedente, possiamo ben evidenziare che per le fatture a cavallo d’anno non si applica la regola generale di detrazione dell’imposta per i documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione della operazione.
Va quindi chiarito che non si può portare in detrazione, nella liquidazione riferita al mese di dicembre 2021 l’imposta relativa a una cessione di beni o prestazione di servizi il cui momento di effettuazione si verifica nel mese di dicembre 2021, se la corrispondente fattura sia ricevuta e annotata nei primi quindici giorni di gennaio 2022.
Ciò premesso con l’approssimarsi di fine anno è utile chiarire gli effetti che il momento dell’emissione della fattura e della ricezione della stessa determinano sulla esigibilità della imposta.
In particolare bisogna supporre che:
- una operazione venga effettuata in data 30 dicembre 2021
- la relativa fattura può essere generata e trasmessa con sistema di interscambio SDI entro l’11 gennaio 2022.
Lo specifico momento in cui si effettua l’operazione, non va a coincidere necessariamente con la data di emissione della fattura, dato che quest’ultima può essere emessa entro “dodici giorni dal momento di effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6”, ai sensi dell’art 21 comma 4 del DPR 633/72.
Dunque, questo è quanto vi fosse di più utile ed essenziale da mettere in chiarimento in merito alla detraibilità di fatture a cavallo dell’anno.