La crisi pandemica ha colpito anche gli enti sportivi e le associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche, proprio per questo il decreto legge 146 del 2021 recante disposizioni urgenti in materia economica e fiscale, ha disposto la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. L’INPS con un Messaggio ha reso noti i passi per poter usufruire di questo beneficio.
Contributi enti sportivi: chi può usufruire della sospensione
Il decreto legge 146 del 2021 ha concesso a enti e associazioni sportive la possibilità di usufruire della sospensione contributiva per il pagamento degli oneri relativi a novembre 2021. Tale opzione è fruibile da enti sportivi e associazioni che sono in crisi a causa delle conseguenze della pandemia Covid 19. L’INPS con il Messaggio 884 del 23 febbraio 2022 ha reso note le indicazioni per poter beneficiare della sospensione dei termini per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Possono usufruire della sospensione dei termini gli enti di promozione sportiva, le federazioni sportive nazionali, le associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche.
I passi per poter beneficiare della sospensione
La prima data da tenere in considerazione è quella del 28 febbraio 2022. Entro questa le associazioni e gli enti sportivi devono inviare il Flusso Uniemens regolarizzativo inserendo nella denuncia il codice calamità e l’importo dei contributi sospesi. Si tratta del codice 978.
In seguito a questo primo adempimento rilascia il codice di autorizzazione “7M” che indica l’ “Organismo sportivo interessato alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8, D.L. n. 18/2020, Art. 61 e Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146”.
Per i committenti iscritti alla Gestione Separata INPS il codice calamità è invece 37.
Il messaggio sottolinea inoltre che entro il 31 marzo 2022 devono essere versati gli importi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali per intero o, in caso di rateizzazione, è necessario provvedere al pagamento della prima rata.
Il pagamento avviene compilando all’interno della pagina INPS il modulo F24 con il codice tributo causale contributo DSOS e la matricola aziendale. Per gli iscritti alla Gestione Separata INPS, la causale tributo è invece CXX/C10