Come si arriva al pignoramento? In questa rapida guida approfondiremo i principali passaggi della questione, per capire come si sviluppa ed avviene un atto di pignoramento.
Pignoramento, di cosa si tratta
Quando si è in debito verso qualcuno vuol dire che non siamo in una buona situazione. E chi deve ricevere un pagamento sarà un nostro creditore.
Nei casi in cui un creditore non ottiene un pagamento spontaneo da parte del debitore può ricorrere alla procedura di esecuzione forzata che, sui crediti di denaro, è il cosiddetto pignoramento.
Quando e come può essere eseguito, quindi un pignoramento? Quale è il suo iter esecutivo? Scopriamolo nei prossimi passaggi della nostra guida in merito.
Pignoramento, quali sono le procedure
Partiamo col dire che per decidere se proseguire o meno ad un atto di pignoramento, il creditore deve avere in possesso un titolo esecutivo, laddove necessario che sia di efficacia esecutiva e deve avere notificato un atto di precetto.
Prima di tale notifica, il creditore può ancora una volta cercare di ottenere l’adempimento spontaneo del debitore con l’invio di una diffida ad adempiere, che non è obbligatoria e il creditore potrebbe decidere di passare direttamente alle “maniere forti”. Quindi, una sorta di ultimatum da porre al debitore, prima di far scattare il pignoramento, che però sta alla volontà del creditore.
Un titolo esecutivo non è altro che un documento che consente di accertare, in modo sicuro e stabile, il diritto di credito di una persona o di un’azienda.
Un titolo esecutivo è rappresentato da un decreto ingiuntivo non opposto entro 40 giorni dalla sua notifica. Lo sono anche un assegno o una cambiale.
Titolo esecutivo e pignoramento: cos’altro c’è da sapere
Per venire al punto cruciale della questione e capire quindi come si arriva al pignoramento, vediamo nello specifico cosa c’è ancora da sapere sul titolo esecutivo.
Diciamo subito che suddetto titolo esecutivo dovrà essere notificato al debitore insieme o separatamente all’atto di precetto. L’atto di precetto è un atto autonomo del creditore, pure se notificato attraverso l’ufficiale giudiziario.
Consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo che risulta dal titolo esecutivo entro un termine non inferiore a 10 giorni, salva l’autorizzazione all’esecuzione immediata nell’ipotesi di pericolo nel ritardo, con l’avvertimento che, nel caso del mancato adempimento, si procederà ad esecuzione forzata.
Si tratta, come detto anche sopra, dell’ultimo avviso prima del pignoramento.
Tale precetto ha efficacia per 90 giorni al superamento dei quali non può più essere avviato il pignoramento.
Alla scadenza del termine niente vieta al creditore di notificare un altro atto di precetto.
Il precetto non deve indicare il tipo di pignoramento che il creditore vuole svolgere, tale valutazione può essere riservata anche a un momento successivo.
Sul precetto devono essere necessariamente indicati
- nominativi del creditore, ovvero nome e cognome
- Il nome e il cognome del debitore
- L’entità del credito con annessi interessi e le spese legali
- Il titolo esecutivo e la data nella quale la cancelleria ha apposto la formula esecutiva, in caso di cambiali e assegni, vanno trascritte integralmente o fotocopiate
- L’avviso di pagare entro 10 giorni
- L’avviso di poter proporre uno dei sistemi di composizione della crisi da sovraindebitamento.
In ultimo, ma non ultimo, va detto che la scelta del creditore sul tipo di pignoramento da attuare non deve essere necessariamente comunicata al giudice, poiché la fase dell’esecuzione forzata si svolge fuori dall’aula giudiziaria, in un rapporto che vede protagonisti il creditore e l’ufficiale giudiziario, quindi un dipendente del ministero della giustizia e pubblico ufficiale, che svolge le operazioni di pignoramento secondo quanto gli è stato impartito dal creditore.
Questo, quindi, è quanto di più utile e necessario da sapere in merito alla questione di come si arriva al pignoramento, con la sua fase conclusiva.
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