Come leggere i verbali di invalidità per accompagnamento e legge 104

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Quale percentuale di invalidità per legge 104

Dopo aver passato la visita medica per il riconoscimento dell’invalidità presso le competenti commissioni mediche Asl arriva il classico verbale. Ma come si fa a leggerlo e capire cosa è stato concesso? Una domanda sicuramente comune a molti questa relativa ai verbali delle Commissioni Mediche. Capita di vedere scritto che è stato riconosciuto il 100% di invalidità, ma a conti fatti non è stato concesso l’accompagnamento.

Altre volte viene concesso solo il beneficio della legge 104, senza indennità. Ma come capire tutto questo? Ecco una sintetica guida con tutti i chiarimenti del caso.

La procedura di richiesta di accompagnamento e invalidità civile

Quando si è in condizioni fisiche malandate, con uno stato di presumibile invalidità, occorre produrre domanda alle competenti autorità che devono procedere all’accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordità e così via dicendo. Il primo passo lo fa il medico di base, che rilascia il certificato medico. Tale certificato è telematico e lo stesso medico di base lo invia on line. La compia di questo certificato, con la ricevuta di trasmissione deve essere portato al Patronato che provvede all’avvio della pratica.

Dopo la domanda, con tempi variabili da luogo a luogo e da periodi a periodi, si viene convocati dinnanzi alle Commissioni Mediche per l’accertamento delle invalidità civili. Si tratta di un pool di medici delle Asl. Dopo la visita, in tempi brevi la commissione medica Asl rilascia il verbale con dentro l’elenco delle patologie che sono state riscontrate e con l’esito della visita. Nel verbale viene riportata la condizione dell’ammalato, con il grado di invalidità accertato e con, eventualmente, l’accettazione delle richieste di beneficio della legge 104 o dell’indennità di accompagnamento.

Come leggere il verbale della Commissione Medica per le invalidità civili

Se la procedura pare abbastanza semplice come spiegato in precedenza, non è così con il verbale della commissione, che spesso presenta non poche difficoltà di lettura da parte degli interessati.

Il verbale della commissione Asl che viene rilasciato dopo una visita specifica, è tutto fuorché facile da comprendere.  Eppure si tratta di un semplice verbale di accertamento da cui esce fuori lo status dell’interessato e il grado di invalidità. Va detto che non saper interpretare il verbale può essere un problema dal momento che non si arriva a comprendere gli eventuali benefici e indennità eventualmente concessi.

Le definizioni nel verbale di invalidità civile

In linea generale nel verbale la cosa più chiara è il grado di invalidità concesso. Poi ci sono tutta una serie di definizioni che in genere sono le seguenti:

  • Non invalido con assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3;
  • Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 (art. 2, Legge 118/1971).
  • Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 (artt. 2 e 13, Legge 118/1971);
  • Invalido con riduzione permanente con invalidità pari o superiore al 74% (artt. 2 e 13, Legge 118/1971).
  • Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa pari al 100% (artt. 2 e 12, Legge 118/1971);
  • Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (Legge 18/1980 e Legge 508/1988);
  • Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (Legge 18/1980 e Legge 508/1988);
  • Minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età  (Legge 289/1990);
  • Minore invalido totale con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (Legge 18/1980 e Legge 508/1988);
  • Minore invalido totale con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (Legge 18/1980 e Legge 508/1988);
  • Cieco con residuo visivo (Legge 382/1970 e Legge 508/1988);
  • Cieco assoluto (Legge 382/1970 e Legge 508/1988);
  • Sordo (Legge 381/1970 e Legge 508/1988);
  • Over 65 con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età (art. 9 D.Lgs. 509/1988);
  • Over 65 con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (Legge 18/1980 e Legge 508/1988);
  • Over 65 con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (Legge 18/1980 e Legge 508/1988).

Cosa si recupera in base a ciò che definisce la Commissione Medica Asl

In estrema sintesi va sottolineato che in base alla definizione inserita nel verbale, si ha diritto a una serie di agevolazioni e benefici. Quando viene riportato il riferimento alla legge n° 18/1980 o n° 508/1988, si ha diritto all’indennità di accompagnamento e alla pensione di inabilità per i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 65 anni.

Se invece compare il riferimento alla legge n°118/1971 si ha diritto alla pensione di inabilità, ma non all’indennità di accompagnamento. Se la riduzione della capacità lavorativa certificata è pari ad 1/3 non si ha diritto a indennità o pensioni, mentre se è pari ad almeno 2/3 si ha diritto all’assegno mensile di assistenza. In tutti gli altri casi, senza accompagnamento, si ha diritto alla pensione di inabilità.

Per i minori invalidi ma con riferimento alla legge n° 289/1990, esiste l’indennità di frequenza. Negli altri casi invece l’indennità di accompagnamento.

Altri benefici concessi

Questo dal punto di vista delle indennità di natura economica. Invece le agevolazioni fiscali (detrazioni per acquisto ausili, veicoli agevolati e cos’ via) sono sempre concesse per chi è riconosciuto invalido e per i familiari che li hanno a carico o che prestano loro assistenza. Per questi ultimi ci sarebbero sempre anche i benefici lavorativi della legge 104.

Parliamo dei permessi lavorativi retribuiti e dei congedi, sia per l’invalido minorenne che per il maggiorenne o anziano. Infatti per minori sopra i 3 anni di vita, si ha diritto a 3 giorni di permessi retribuiti al mese. Se l’invalido è il lavoratore stesso,  due ore di permesso al giorno. Resta di 3 giorni di permesso al mese anche il beneficio per chi ha un familiare maggiorenne invalido a carico.

La condizione sine qua non per ottenere questi permessi è il richiamo nel verbale dell’invalidità, all’articolo n° 3, comma 3 della Legge n° 104/1992.

Con lo stesso articolo di legge si ha beneficio anche al congedo retribuito fino a due anni anche con fruizione non continuativa. Se l’invalido è un minore invece, se si richiama alla legge che concede l’accompagnamento, il genitore o il tutore ha diritto al congedo parentale o al prolungamento fino a tre anni anche frazionato con indennità pari al  30% dello stipendio per minori fino a 6 anni di età.

Per chi invece ha minori tra 6 e 12 anni con handicap grave, congedo parentale anche frazionato sempre al 30% e 3 giorni di permesso al mese retribuiti. In tutti questi casi il riferimento nel verbale deve essere specifico alla legge n° 104 e all’articolo n° 3 comma 3.

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Sindacalista, operatore di Caf e Patronato, esperto in materia previdenziale, assistenziale, lavorativa e assicurativa. Da 25 anni nel campo, appassionato di scrittura e collaboratore con diversi siti e organi di informazione.