Dal 4 febbraio sarà attiva la nuova piattaforma dell’Agenzia delle entrate per la cessione dei crediti di imposta. Ad oggi, infatti, la piattaforma attiva non consente di poter procedere con le operazioni di cessione dei crediti del superbonus 110%, degli altri bonus edilizi, nonché dei lavori minori e degli interventi con importo non eccedente i 10 mila euro. Questi ultimi due interventi, in ogni modo, non sono soggetti al visto di conformità e all’asseverazione delle spese, come chiarito dalla stessa Agenzia delle entrate.
Aggiornamento piattaforma cessione dei crediti dell’Agenzia delle entrate: cosa cambia?
L’aggiornamento della piattaforma del portale dell’Agenzia delle entrate si è reso necessario per trasmettere le comunicazione di scelta dell’opzione della cessione dei crediti di imposta o dello sconto in fattura in conseguenza dell’utilizzo del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi. Di norma i crediti sono lavorati e resi disponibili tramite il cassetto fiscale del contribuente entro il giorno 10 del mese susseguente alla trasmissione della comunicazione. Solo la visibilità nel cassetto fiscale consente al contribuente di attivarsi per monetizzare il credito fiscale verso i soggetti terzi. Solitamente quest’ultima operazione si rivolge a istituti di credito e verso le poste.
Superbonus 110% e altri bonus edilizi, le ultime novità del decreto ‘Sostegni ter’ sulla cessione del credito di imposta
In seguito alle novità del decreto “Sostegni ter” (numero 4 del 2022) che ha bloccato l’utilizzo del credito di imposta come moneta fiscale, consentendo di poter utilizzare più volte il credito di imposta, l’aggiornamento della piattaforma dell’Agenzia delle entrate si è reso indispensabile. Infatti, a partire dal 7 febbraio 2022, i crediti di imposta derivanti dal superbonus 110% e dagli altri bonus edilizi potranno subire una sola cessione. Con la nuova piattaforma sarà possibile nuovamente procedere con la comunicazione della scelta della cessione del credito di imposta o dell’applicazione dello sconto in fattura. Fermo restando la necessità di adeguare i passaggi dei crediti di imposta alle novità del decreto “Sostegni ter”.
Superbonus e bonus edilizi, quali devono avere il visto di conformità delle spese?
Con l’aggiornamento del software dell’Agenzia delle entrate, i soggetti potranno procedere con la comunicazione all’Agenzia delle entrate della scelta di una delle due opzioni di utilizzo della detrazione fiscale. Per i lavori realizzati in edilizia libera e per quelli di importo non eccedenti i 10 mila euro, i contribuenti dovranno procedere con la comunicazione della scelta senza ottemperare al visto di conformità delle spese. Tale visto permane per il superbonus 110% e per il bonus facciate.