Cartelle esattoriali un emendamento del Decreto Mille proroghe prevede una dilazione di pagamento, ecco di cosa si tratta.
Cartelle esattoriali, per quali debiti si sta parlando?
Le cartelle esattoriali sono un incubo per molti italiani. Tuttavia sono somme che devono essere pagate prima o poi. Grazie alla rateizzazione c’è possibilità di mettersi in regola pagando i debiti poco alla volta. Ma grazie al Decreto Mille proroghe sono previste delle dilazioni di pagamento, oltre a quelle già previste. Dunque la proroga dovrebbe riguardare i pianti di dilazione che hanno beneficiato della decadenza del beneficio anteriore al periodo della sospensione.
Anche le richieste di rateizzazione presentate dal 1 gennaio e il 30 aprile 2022. Richiesta di rateizzazione che prevede al massimo settantadue rate mensili. Secondo quanto previsto dal Decreto Mille proroghe la richiesta di rateizzazione potrebbe essere spostata fino al 30 aprile 2022, allungando così il termine del 31 dicembre 2021, che ovviamente ormai è scaduto.
Cosa prevede il piano di rateizzazione delle cartelle esattoriali
Secondo quanto stabilito dal Governo, le modalità di rateizzazione sono due:
- per le cartelle con importo inferiore a 5 mila euro è possibile rateizzare i pagamenti in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo;
- per i debiti di importi superiori a 5 mila euro, è possibile rateizzare i pagamenti in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
Inoltre la prima rata si deve pagare entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate. Le altre a seguire hanno una valenza trimestrale, anche nel caso di rottamazione. Inoltre si ricorda che il mancato pagamento di una rata comporta la perdita del beneficio della rateizzazione.
Le multe in caso di inadempimento
L’articolo 3 del decreto legislativo n.159/2015 ha previsto alcune ipotesi di inadempimento che però non comporta la decadenza della rateizzazione.
Dunque se la rata viene versata per una frazione non superiore al 3% e comunque non superiore a 10 mila euro, si procede all’iscrizione al ruolo della frazione non pagata, dei relativi interessi e della sanzione commisurata all’importo non versato. Ma cosa fondamentale, non si perde il beneficio della stessa rateizzazione. Tuttavia ci sono altri casi che evitano l’iscrizione al ruolo, se il pagamento avviene entro 90 giorni e se:
- la frazione non pagata, gli interessi legali e la sanzione in misura ridotta, nei casi di insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro
- gli interessi legali e la sanzione in misura ridotta, nei casi di tardivo versamento, non superiore a 7 giorni.
Le stesse disposizioni si applicano anche alle somme da versare a seguito del ricevimento delle comunicazioni riguardanti l’esito dell’attività di liquidazione effettuata sui redditi soggetti a tassazione separata, nonché delle comunicazioni relative alle liquidazioni periodiche Iva.