L’assegno unico per i figli a carico è la grande novità che entrerà in vigore nel 2022, dal prossimo primo marzo 2022. Una misura che scombina tutta la normativa oggi vigente in materia di prestazioni per i figli a carico. L’assegno unico andrà a cancellare tutte le misure di welfare sulla famiglia, o quasi tutte.
Ma la novità come è normale che sia, apre a tutta una serie di problematiche da affrontare bene, per evitare di rimanere spiazzati da questa rivoluzione. Per esempio, i casi particolari riguardano le famiglie con genitori separati, divorziati o non conviventi. Tutti casi da approfondire attentamente.
Assegno unico genitori separati, divorziati o non conviventi
Sono molti gli aspetti di non facile interpretazione collegati all’assegno universale per i figli a carico. Corretto calcolo dell’Isee, corretta individuazione del nucleo familiare e così via. Senza considerare poi tutte le altre beghe dietro, dai genitori che non sono in accordo con la ripartizione del bonus. Basti pensare ai problemi di chi conti correnti con Iban, non intestato al diretto interessato.
Infatti l’assegno deve essere liquidato sul conto intestato al genitore o al massimo cointestato tra i genitori.
In altri termini, una serie di problemi che possono portare ad una reiezione delle domande. Problemi che l’Inps deve cercare di risolvere quanto prima tramite le sue risposte alla centinaia di migliaia di faq pervenute. Va considerata prima di tutto la portata della misura, che interessa una enorme platea. In effetti, solo in queste prime settimane dall’avvio delle domande, l’assegno ha fatto registrare oltre un milione di richieste.
Il genitore attratto nel nucleo familiare dei figli anche se non risiede effettivamente con loro è un principio cardine per capire come funziona, prima di tutto l’Isee, e poi l’assegno unico.
Assegno unico ed Isee, un collegamento inevitabile o quasi
Per percepire l’assegno unico serve l’Isee. Questo ciò che è evidente a tutti. Per la prima volta, anche lavoratori che mai prima d’ora avevano dovuto ottenere l’Isee per le detrazioni o gli assegni al nucleo familiare. Da adesso, per percepire la misura universale che sostituisce le precedenti, devono adempiere all’obbligo di munirsi di Isee in corso di validità.
L’assegno universale può essere richiesto anche senza Isee, ma in questo caso la somma percepita è quella minima, pari a 50 euro al mese a figlio. L’Isee quindi serve per la misura dell’assegno e non per il diritto a riceverlo. L’Isee è necessario per ottenere la cifra effettivamente spettante in base alle proprie condizioni patrimoniali e reddituali. Situazioni economiche che come vedremo, vanno riferite all’intero nucleo familiare.
Occorre pertanto presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica, la cosiddetta DSU. Ed è proprio nella DSU che viene prevista l’attrazione nel nucleo familiare del genitore non più convivente con i figli.
Genitori separati o divorziati, cosa occorre sapere per Isee e assegno universale
L’assegno unico riguarda i figli a carico fino ai 21 anni di età. Sui figli esiste l’istituto della responsabilità genitoriale. Per questo per famiglie con genitori separati o divorziati, in linea di massima e senza previo accordo tra i due ex coniugi, l’assegno unico spetta ad entrambi. E deve essere ripartito in pari misura tra loro due.
Lo prevede l’articolo n° 6 comma n° 4 del Decreto Legislativo che ha istituito la misura, ovvero il n° 230 del 2021. L’accordo tra le parti può essere diverso. Magari con l’assegno che viene erogato ad uno dei due, soprattutto a quello che il giudice ha stabilito essere il genitore affidatario o collocatario dei figli.
Per fugare i dubbi, va sottolineato che in caso di affido esclusivo ad un solo genitore, l’assegno verrà erogato proprio a quest’ultimo e per intero. Lo stesso vale per i casi di nomina di un tutore. Questo alla luce del fatto che l’assegno è riconosciuto nell’esclusivo interesse del minore tutelato. Un principio confermato dal fatto che dopo i 18 anni di età il figlio può richiedere direttamente l’assegno al posto dei due genitori.
L’importanza del nucleo familiare
La scelta di ripartire l’assegno in parti uguali tra entrambi i genitori può sopraggiungere anche nei mesi successivi alle prime erogazioni. In questo caso la ripartizione scatterà dal primo giorno di pagamento successivo alla scelta effettuata e differente da quella iniziale.
Va ricordato che il nucleo familiare per la DSU deve comprendere sempre entrambi i genitori, a prescindere dalla loro coabitazione o convivenza. A meno che non ci si trovi in alcuni casi specifici.Tra questi, il mancato riconoscimento di un figlio da parte di uno dei due genitori. Ma anche in caso di decesso di uno dei due o se sia sopraggiunta una sentenza di allontanamento dal nucleo familiare per uno di essi.
Il nucleo familiare è fondamentale non solo per l’Isee ma anche per la corresponsione dell’assegno universale per i figli a carico. Il nucleo familiare che viene preso in considerazione per l’assegno universale è quello comprensivo di entrambi i genitori. Questo vale anche per quelli separati, divorziati o non conviventi. E nel modulo di domanda va indicato anche il cognome dell’altro genitore.
Quale Isee deve essere quello di riferimento?
Per calcolare l’importo dell’assegno unico spettante, come dicevamo, l’Isee è di fondamentale importanza. In caso di genitori separati o divorziati la regola generale è cosa certa. Infatti per calcolare il giusto ammontare dell’assegno l’Isee di riferimento è quello dove è inserito il figlio beneficiario della prestazione. E questo prescinde dal fatto che il richiedente sia il genitore che non fa parte di quel nucleo familiare per separazione o divorzio.
Va precisato che se ci si trova dinnanzi a casi di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, occorre cautela. Infatti il genitore esterno al nucleo familiare va considerato come facente parte del nucleo familiare del figlio.
Ricapitolando, il genitore non convivente che però ha riconosciuto il figlio (il beneficiario dell’assegno), viene attratto nel nucleo familiare del figlio a meno che:
- Sia risposato con un altro coniuge naturalmente diverso dall’altro genitore del beneficiario della prestazione;
- Abbia altri figli con una persona differente dall’ex coniuge e genitore del figlio beneficiario dell’assegno;
- Sia stato assoggettato all’erogazione dell’assegno di mantenimento al figlio beneficiario dell’assegno unico;
- Abbia ricevuto un provvedimento giudiziario di allontanamento dal nucleo familiare del figlio beneficiario dell’assegno.
Altri chiarimenti necessari per i casi particolari per l’assegno unico
Non è attratto nel nucleo familiare del figlio beneficiario dell’assegno il genitore risposato o con nuova prole da altro genitore. Ma occorrerà integrare la DSU con una componente aggiuntiva dal momento che si tiene conto della sua situazione reddituale e patrimoniale. Cosa che non accade in caso di assegno di mantenimento o di allontanamento dal nucleo familiare, cioè da provvedimenti di una autorità giudiziaria. In pratica in questi casi il genitore non convivente oltre a non essere attratto nell’Isee, non andrà a costituire nemmeno la componente aggiuntiva. Quindi, quella componente che serve nei casi prima citati, per il giusto calcolo della prestazione.
Infine va detto che l’adempimento della componente aggiuntiva può essere espletato anche inserendo il numero di protocollo Inps dell’Isee se il genitore non convivente ne ha già uno in corso di validità.