Novità in arrivo per le aziende agricole: la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 151 del 2 febbraio 2022 chiarisce che, attraverso la regolarizzazione dei contratti di lavoro dei lavoratori in nero ed extracomunitari senza permesso di soggiorno impiegati in agricoltura, è possibile far cadere gli effetti del provvedimento di sospensione delle attività.
Impiego di lavoratori in nero in aziende agricole
L’articolo 14 del decreto legislativo 81 del 2008 stabilisce che le autorità preposte ai controlli “possono adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale qualora riscontrino l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro”. La sospensione può essere adottata anche nel caso in cui siano violate norme sulla sicurezza dei lavoratori.
La norma parte dal presupposto che i lavoratori privi di contratto, e quindi di previdenza, siano solitamente esposti a rischi inerenti lo svolgimento delle attività stesse. Di conseguenza, la mancata regolarizzazione attraverso contratto viene parificata alla mancata adozione di piani di sicurezza.
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Il provvedimento di sospensione dell’attività può essere adottato dalle autorità dell’ASL e dagli organi di controllo del Ministero del Lavoro. Questi stessi organi possono revocare il provvedimento di sospensione. La durata della sospensione è fissata con apposito provvedimento e non può superare i due anni. La posizione dell’azienda può però essere sanata attraverso la regolarizzazione dei lavoratori e il pagamento della maxi sanzione.
La regolarizzazione dei lavoratori a nero anche con contratto inferiore a 90 giorni in agricoltura porta alla revoca della sospensione
La Nota 151 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha l’obiettivo di rispondere a una richiesta di chiarimenti. In particolare viene chiesto se, nel caso in cui il provvedimento di sospensione sia stato adottato per impiego di lavoratori in nero nel comparto dell’agricoltura, basti un contratto di durata inferiore a 90 giorni per regolarizzare la posizione e quindi ottenere la revoca della sospensione.
Per rispondere a tale quesito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro riprende la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 26 del 2015. Questa stabilisce che nel caso in cui le aziende abbiano del personale non in regola, è prevista una maxi sanzione e la possibilità di far cadere il provvedimento di sospensione dell’attività stipulando un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Viste però le peculiarità del settore agricolo in cui il lavoro è soprattutto di tipo stagionale, vi è una deroga a tale norma. La nota del Ispettorato del Lavoro sottolinea che è possibile sanare la posizione attraverso un contratto di lavoro stagionale che vada a ricomprendere comunque il periodo in cui il lavoratore ha già prestato il suo lavoro. Naturalmente è possibile regolarizzare la posizione dell’azienda agricola solo dopo aver provveduto al pagamento della maxi sanzione. La stessa è di 2.500 euro se i lavoratori impiegati in modo irregolare sono in numero massimo di 5, mentre la sanzione prevista per chi ha più di 5 lavoratori impiegati in modo irregolare è di 5.000 euro.
Regolarizzazione lavoratori extracomunitari in agricoltura
Nel caso in cui la sospensione sia inerente l’impiego di lavoratori extra-comunitari senza permesso di soggiorno, la nota dell’Ispettorato del Lavoro precisa che, per poter ottenere la revoca della sospensione dell’attività, il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver provveduto al versamento dei contributi di legge, sebbene i termini siano già scaduti oppure fornire la prova di aver provveduto alla denuncia contributiva secondo le modalità previste dall’INPS.
In questo caso la nota dell’Ispettorato del Lavoro cita il parere rilasciato su richiesta dall’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 847 del 31 gennaio 2022 e sottolinea che “Le condizioni di legge necessarie per la revoca del provvedimento di sospensione sono, oltre al pagamento della somma aggiuntiva, la regolarizzazione dei lavoratori “in nero” “di norma” – come testualmente chiarito dalla circ. n. 26/2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – “mediante le tipologie contrattuali indicate dalla disciplina in materia di maxisanzione”.
Per chi invece ha un regolare contratto in agricoltura, ricordiamo che entro il 31 marzo 2022 i lavoratori devono presentare la domanda per la disoccupazione agricola. Tutti i chiarimenti nell’articolo: Disoccupazione agricola 2022: termini per la domanda e procedura