La legge di Bilancio 2022 presenta novità sui controlli al superbonus 110% e agli altri bonus minori. Un primo passaggio della Manovra 2022 è stato il recepimento delle norme del decreto legge “Antifrodi” (numero 157 del 2021). La novità più incisiva riguarda la cessione dei crediti di imposta e l’applicazione dello sconto in fattura: i controlli preventivi dell’Agenzia delle entrate possono individuare soggetti a rischio decretando la sospensione della comunicazione ai fini della cessione dei crediti di imposta per 30 giorni.
Superbonus 110% e bonus minori: ecco come avvengono i controlli dell’Agenzia delle entrate
Con i controlli preventivi dell’Agenzia delle entrate sul superbonus 110% e sugli altri bonus minori, la cessione del credito può subire uno stop. Infatti, nel caso in cui, nei 30 giorni dalla sospensione, l’Agenzia delle entrate dovesse confermare i profili di rischio dei soggetti che hanno emesso la comunicazione del credito di imposta o dello sconto in fattura, la comunicazione stessa si considera come mai effettuata. Viceversa, se il controllo dell’Agenzia delle entrate non conferma il profilo di rischio, la comunicazione produce i suoi effetti.
Superbonus 110% e bonus edilizi, cosa avviene se decorre il termine dei 30 giorni dei controlli?
La sospensione dei 30 giorni della comunicazione all’Agenzia delle entrate per avvalersi dello sconto in fattura o della cessione dei crediti di imposta, non preclude gli ordinari controlli dell’Agenzia delle entrate in merito al superbonus 110% e degli altri bonus minori in materia edilizia. Allo stesso tempo, i controlli del Fisco non costituiscono il riconoscimento dell’agevolazione fiscale spettante.
Superbonus 110%, controlli e sospensione della cessione dei crediti di imposta dell’Agenzia delle entrate
Qualora nell’ottenimento delle agevolazioni fiscali legate al superbonus 110% o ad altri bonus minori, l’Agenzia delle entrate dovesse rilevare la presenza di profili di rischio, l’eventuale comunicazione per la scelta della cessione dei credito di imposta o dello sconto in fattura può essere sottoposta a sospensione per 30 giorni. Si tratta del meccanismo della scelta delle opzioni di utilizzo del superbonus 110% che prevede, entro i 5 giorni successivi alla presentazione della comunicazione, la possibilità che l’Agenzia delle entrate individui o meno i profili di rischio.
Superbonus 110%, cosa avviene se l’Agenzia delle entrate blocca il profilo di rischio?
Solo se l’Agenzia delle entrate dovesse rilevare l’insussistenza dei profili di rischi la comunicazione produce i suoi effetti. Nel caso di sussistenza dei profili di rischio e di sospensione fino a 30 giorni, la conferma dei rischi produce il risultato che la comunicazione non sia stata mai effettuata all’Agenzia delle entrate. Viceversa, se i rischi non dovessero essere confermati, la comunicazione dello sconto in fattura o della cessione dei crediti di imposta produce i suoi effetti.
Come fa i controlli sul superbonus 110% l’Agenzia delle entrate?
Nell’individuazione dei profili di rischio inerenti la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi, l’Agenzia delle entrate valuta:
- la coerenza e la regolarità delle informazioni indicate nella comunicazione con i dati già presenti nell’Anagrafe tributaria;
- le informazioni inerenti i crediti di imposta e la cessione a soggetti coinvolti nell’operazione;
- analoghe situazioni di cessione del credito di imposta già effettuate precedentemente dai soggetti riportati nella comunicazione.
Superbonus 110% e altri bonus edilizi, i soggetti intermediari possono non accettare la cessione del credito di imposta?
Inoltre, i soggetti intermediari verso i quali può essere ceduto il credito di imposta del superbonus 110%, possono non accettare la cessione stessa. Pertanto, banche, istituti di intermediazione finanziaria e poste, sono obbligati a segnalare le operazioni sospette seguendo le norme antiriciclaggio.
Accertamento nel superbonus 110% e negli altri bonus edilizi minori
La legge di Bilancio 2022 ha recepito il decreto “Antifrodi” anche in materia di accertamento fiscale per il recupero di quanto indebitamente utilizzato. L’Agenzia delle entrate può procedere con gli appositi atti di recupero. In tal caso l’attività viene esercitata entro il 31 dicembre del 5° anno susseguente a quello nella quale si sia verificata la violazione. Fanno parte degli accertamenti per le attività di recupero:
- gli importi dovuti e non versati;
- i contributi Covid percepiti in maniera indebita;
- la cessione dei crediti di imposta senza averne i requisiti.
Cosa avviene nell’accertamento della compensazione in F24 dei crediti di imposta?
Ad esempio, nel caso sia avvenuta una compensazione con F24 il giorno 30 novembre 2021 relativa a un credito di imposta per una una cessione dei crediti fatta senza requisiti, l’atto di recupero dell’Agenzia delle entrate deve essere effettuato entro il 31 dicembre del 2026.