Con la legge di Bilancio 2022 anche il sismabonus ordinario è stato prorogato con alcune novità e con gli adempimenti ereditati dal decreto “Antifrodi” per quanto attiene al visto di conformità e all’asseverazione di congruità delle spese per gli interventi. Anche nel sismabonus, per le spese sostenute nel 2022, 2023 e 2024, i beneficiari hanno la possibilità di scegliere se cedere il credito di imposta relativo alla detrazione spettante oppure avvalersi dello sconto in fattura. Tuttavia, per beneficiare delle due opzioni, la normativa ha esteso gli adempimenti previsti per il superbonus 110%: è necessario dunque prestare attenzione ai documenti da ottenere e da presentare.
Sismabonus, chi può richiederlo?
Possono richiedere il sismabonus vari soggetti. Innanzitutto i condomini e le persone fisiche, ovvero il proprietario dell’immobile oggetto di intervento, il detentore, il familiare convivente, o convivente di fatto, il componente di unione civile e il coniuge separato. Può altresì chiedere il sismabonus anche il promissario acquirente dell’immobile. Sono ammessi alla richiesta del sismabonus anche le società, di persone o di capitali, e le associazioni tra i professionisti. Infine, soggetti ammissibili alla misura di detrazione fiscale sono gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciali.
Sismabonus, quali sono gli interventi ammessi alla detrazione fiscale?
Per richiedere l’agevolazione fiscale del sismabonus, è necessario rispettare le varie tipologie di intervento. La normativa, infatti, fissa i lavori in:
- miglioramenti delle prestazioni sismiche per gli immobili che sono situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3;
- interventi per le singole unità abitative purché si migliori una classe di rischio sismico o di due classi nelle zone 1, 2 e 3;
- parti comuni di un edificio con il miglioramento di una o di due classi di rischio sismico nelle zone 1, 2 e 3.
Sismabonus, i dati sull’edificio oggetto degli interventi
Ulteriori documenti sono inerenti all’immobile oggetto degli interventi del superbonus. In particolare, è necessaria la visura catastale, la domanda di accatastamento o, in alternativa a quest’ultima, le ricevute degli avvenuti pagamenti dei tributi locali. È altresì necessaria la documentazione dalla quale si ottenga la zona sismica nella quale sia ubicato l’edificio oggetto dei lavori di sismabonus.
Sismabonus, quali sono i documenti da presentare per l’attestazione della proprietà o delle disponibilità dell’immobile?
Ai fini del sismabonus è necessaria l’attestazione della proprietà e della disponibilità dell’edificio. In particolare occorre l’atto di acquisto o il certificato catastale; il contratto di locazione o di comodato debitamente registrato; il certificato dello stato di famiglia o l’autocertificazione per i familiari conviventi; la successione; l’autocertificazione che attesti la disponibilità e la detenzione dell’edificio rilasciata dall’erede nel caso in cui si proceda con la cessione delle rate residue; la sentenza di separazione a favore del coniuge assegnatario di proprietà dell’ex coniuge; il preliminare di acquisto regolarmente registrato; l’acconsentimento agli interventi da parte del proprietario; la copia dell’atto di cessione dell’edificio.
Sismabonus, cosa serve nel caso di condominio e interventi sulle parti comuni?
Nel caso di condominio e per interventi relativi alle parti comuni, ai fini del sismabonus serve la copia della delibera dell’assemblea nella quale siano stati approvati gli interventi. Tra i documenti è necessaria anche la tabella millesimale nella quale si procede alla ripartizione delle spese. Nel caso si tratti di condominio minimo, occorre sia la delibera dell’assemblea dei condomini che abbiano approvato gli interventi e le modalità con le quali si sono ripartite le spese, sia l’autocertificazione che attesti la natura dei lavori eseguiti. Nell’autocertificazione devono essere inseriti anche i dati catastali delle unità abitative che fanno parte del condominio.
Sismabonus, quali altri documenti servono da parte del beneficiario della misura?
Ai fini del sismabonus, sono necessarie altre dichiarazioni da parte del beneficiario della misura di detrazione fiscale. In particolare serve:
- la dichiarazione sostitutiva nella quale si attesti di aver rispettato i limiti massimi di spesa ammissibili;
- quella nella quale si attesti di aver ottenuto o meno altri contributi per gli stessi lavori (le spese agevolate devono essere calcolate al netto degli altri contributi già attenuti);
- la dichiarazione sostitutiva nella quale si attesti che gli interventi in regime di sismabonus costituiscano o meno la continuazione di lavori già iniziati nei precedenti anni;
- la documentazione relativa alla produzione di reddito in Italia.
Sismabonus, quali sono le autorizzazioni e relazioni tecniche da richiedere?
In merito alle autorizzazioni amministrative, alle comunicazioni, alle attestazioni tecniche e alle relazioni necessarie per essere in regola con il sismabonus, è necessario avere:
- la comunicazione di inizio degli interventi (Cila o Cil) con relativa ricevuta di deposito;
- la Scia, ovvero la Segnalazione certificazione dell’inizio dei lavori con relativa ricevuta di deposito;
- se necessaria, la comunicazione all’Asl competente per territorio;
- l’asseverazione della classe di rischio dell’immobile prima di procedere con l’intervento con ricevuta di deposito presso lo Sportello unico competente per comune.
Sismabonus, quali documenti bisogna presentare per avere lo sconto in fattura o credito di imposta?
Durante i lavori del sismabonus, e prima che terminino, è necessario presentare vari documenti che fanno capo alle opzioni di cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura. In particolare:
- la dichiarazione dell’amministratore di condominio che attesti l’entità degli importi corrisposti da ciascun condomino e l’importo della detrazione maturata;
- il consenso a cedere il credito di imposta o ad applicare lo sconto in fattura da parte di chi svolge i lavori o fornitore;
- l’asseverazione della congruità delle spese fatte secondo quanto prevede il decreto “Antifrodi” (numero 157 del 2021). All’asseverazione va allegato il computo metrico;
- l’iscrizione a collegi e ordini professionali da parte del tecnico asseveratore;
- la polizza assicurativa Rc da parte del tecnico asseveratore.
Tra i documenti di spesa, è necessario tenere conservati i bonifici parlanti, le fatture, gli oneri di urbanizzazione e le imposte di bollo.
Sismabonus, quali documenti bisogna produrre quando gli interventi si sono conclusi?
Nel momento in cui terminino gli interventi previsti dal sismabonus, è necessario tenere conservati i seguenti documenti oggetto di scelta tra cessione del credito di imposta o applicazione dello sconto in fattura. Nel dettaglio:
- la dichiarazione dell’amministratore di condominio che accerti gli importi corrisposti da ogni condomino e l’importo maturato ai fini della detrazione maturata;
- il consenso a cedere il credito di imposta o ad applicare lo sconto in fattura da parte di chi esegue i lavori o fornitori;
- l’attestazione di conformità dei lavori eseguiti al progetto già depositato. È necessaria l’asseverazione del progettista a inizio dei lavori con presentazione della ricevuta ottenuta allo sportello unico competente per comune;
- l’attestazione del collaudatore statico, anche in questo caso con la ricevuta dello sportello unico;
- l’iscrizione a collegi e ordini professionali da parte del tecnico asseveratore;
- la polizza assicurativa Rc da parte del tecnico asseveratore;
- la copia o la ricevuta dell’Agenzia delle entrate relativa alla comunicazione nella quale il beneficiario abbia scelto l’opzione di sconto in fattura o di cessione del credito di imposta relativa ai precedenti stati di avanzamento dei lavori (Sal) qualora presenti.