Tra gli interventi rientranti nei bonus edilizi, il sisma bonus e il nuovo sisma bonus 110% permettono delle detrazioni fiscali dal 50% al 110% a seconda del tipo di incentivo fiscale che si sceglie. Per tutti i bonus sono necessari i visti di conformità e le asseverazioni dei requisiti tecnici necessari per vedersi riconoscere l’esecuzione dei lavori e la spettante detrazione fiscale.
Interventi antisismici: il sisma bonus e il nuovo super bonus del 110%
Gli interventi antisismici ammessi alle detrazioni fiscali sono di due tipi. Da un lato il sisma bonus ordinario, ovvero quello previsto dai commi da 1 bis a 1 septies del decreto legge numero 63 del 2013. Le relative detrazioni spettanti sono del 50%, del 70%, del 75%, dell’80% e dell’85% da scontare nei cinque anni successivi. Dall’altro lato gli interventi possono rientrare nelle agevolazioni del nuovo super bonus 110% per i lavori svolti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023. La percentuale di detrazione scenderà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. Il beneficio fiscale è da scontare nei quattro o cinque anni successivi.
Sconto in fattura o cessione del credito di imposta per gli interventi antisismici
Per tutti gli interventi si può applicare lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta. In queste opzioni possono rientrare anche gli interventi dei commi da 1 bis a 1 septies del decreto legge numero 63 del 2013 del 50%. Inoltre le detrazioni si possono ottenere anche per la riduzione di uno o di due classi di rischio. Lo prevede il comma 1 quater con beneficio fiscale del 70% o dell’80%.
Bonus antisismici e nuovo super bonus 110%, quali visti e asseverazioni sono necessari per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta?
Chi fa svolgere lavori rientranti nei bonus edilizi, sia nel bonus antisismico ordinario che in quello rientrante nel nuovo super bonus 110%, può utilizzare la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura. Entrambe le opzioni richiedono l’asseverazione di congruità delle spese sostenute e il visto di conformità se si tratta di lavori rientranti nel nuovo superbonus 110%. Con l’entrata in vigore del decreto “Antifrodi” nel giorno 12 novembre 2021, anche per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi sono necessari i due visti. Nel caso di sisma bonus ordinario, invece, se ci si limita alle detrazioni nella dichiarazione dei redditi non sono necessari adempimenti specifici, se non quello relativo al pagamento con il bonifico tracciabile, ad esempio.
Asseverazioni di congruità delle spese nei casi di sisma bonus ordinario e super sisma del 110%
Per i lavori edilizi rientranti nel nuovo sisma bonus 110% è necessaria l’asseverazione di congruità a eccezione del sisma bonus acquisti ordinario o super secondo quanto ha spiegato l’Agenzia delle entrate nella circolare numero 16/E del 29 novembre 2021 e in risposta all’interpello numero 190 del 17 marzo 2021. L’asseverazione di congruità delle spese non è necessaria per i bonus edilizi antisismici diversi dal superbonus 110% e si ottempera in carta libera se non è specificata un altro tipo di asseverazione dalla norma. Inoltre, l’asseverazione di congruità non è richiesta per gli interventi in edilizia libera o per i lavori entro i 10 mila euro di imposto oppure se si tratta di bonus facciate.
Visto di conformità per sisma bonus ordinario e nuovo super bonus del 110%
In merito al visto di conformità delle spese sostenute, l’adempimento è sempre previsto nella comunicazione degli interventi inerenti il nuovo super bonus del 110%. Non è necessaria solo per i lavori rientranti nei bonus diversi dal 110%. Oppure negli interventi eseguiti in edilizia libera. O, infine, per importi dei lavori fino a 10 mila euro o perché rientranti nel bonus facciate. Infine, in tutti i casi è necessaria la comunicazione all’Agenzia delle entrate riguardo la scelta di avvalersi dell’opzione della cessione del credito di imposta o dello sconto in fattura.
Sisma bonus ordinario e nuovo super bonus del 110%: quali autorizzazioni sono necessarie?
Sia per il sisma bonus ordinario che per il nuovo super bonus del 110% relativo ai lavori antisismici sono necessarie le autorizzazioni comunali quali, ad esempio, la Cilas, la Cila, la Scia e i permessi a costruire. L’applicazione delle autorizzazione avviene in base ai regolamenti del Comune nel quale è situato l’immobile oggetto di intervento. Risulta altresì necessaria la notifica preliminare alle Asl, qualora prevista dal comma 1 dell’articolo 99, del decreto legislativo numero 81 del 2008. Si deve utilizzare inoltre la fattura ma non serve il bonifico parlante per il sisma bonus acquisti ordinario o per il super sisma bonus 110%.
Asseverazioni tecniche nei casi di bonus e super bonus edilizi antisismici: ecco quali
Bonus ordinario per lavori antisismici e nuovo super bonus 110% non necessitano delle asseverazioni sui requisiti tecnici da inviare all’Enea entro il 16 marzo dell’anno. Risulta, invece, necessaria l’asseverazione tecnica antisismica allo Sportello unico per l’edilizia (Sue) del Comune dove si trova l’immobile oggetto di intervento.