Il redditometro è uno strumento che il fisco utilizza per controllare i contribuenti. In generale il meccanismo è piuttosto semplice. Qualora un contribuente ha redditi dichiarati in misura superiore al suo tenore di vita, è a carico dello stesso contribuente andare a dimostrare la provenienza di determinati soldi che hanno dato luogo a spese discordanti rispetto ai redditi stessi.
Oggi parliamo di donazioni tra parenti, una delle giustificazioni principali addotte dai contribuenti che finiscono tra le grinfie del Fisco nostrano.
Le Entrate chiedono giustifica ai contribuenti, spesso tra ite l’invio di un questionario al contribuente. Ma non sempre ciò accade.
Atto di accertamento con redditometro, perché è valido senza contraddittorio
A seguito di accertamento con redditometro, l’atto è comunque valido anche se manca il contraddittorio. Pur se spesso inviato ai contribuenti, il questionario utile a giustificare le anomalie riscontrate dal Fisco è facoltà di Agenzia delle Entrate non obbligo.
Questo l’orientamento degli organi accertatori e dei giudici chiamati a dirimere contenziosi.
La mancata instaurazione del contraddittorio non rende nullo l’atto.
Lo si evince da una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione.
Cosa hanno sancito gli ermellini della Corte di Cassazione sui controlli con redditometro
L’accertamento con redditometro è valido anche se il contribuente non ha ricevuto il questionario, è quanto si evince dalla ordinanza n° 38060 emanata dalla Cassazione il 2 dicembre scorso.
Tutto nasce da un controllo che il Fisco ha effettuato su un contribuente, per il tramite del cosiddetto redditometro. L’oggetto delle osservazioni mosse dal Fisco era il possesso di due auto “particolari” per il contribuente.
L’atto di accertamento (o meglio gli atti, perché nel caso specifico erano due) ha prodotto ricorsi e contro ricorsi. L’oggetto della contesa manco a dirlo, il questionario.
Il questionario essendo facoltà del Fisco, non va mai ad incidere sulla validità dell’atto. Sia che manchi il questionario e sia che lo stesso contribuente tardi ad inviarlo come risposta all’atto di accertamento del Fisco. In quest’ultimo caso anche le sanzioni e tutto ciò che ne deriva sono perfettamente lecite.
Deve essere sempre il contribuente a giustificare spese e redditi anche se derivati da elargizioni e donazioni tra coniugi o tra qualsiasi altro parente.