In questa rapida guida andremo a scandagliare i possibili rischi sulla possibilità di pignoramento della prima casa. Quando può accadere questa nefasta possibilità.
Pignoramento prima casa, per debiti
Per dirla in maniera particolarmente rapida ed esaustiva, la prima casa può essere pignorata tutte le volte in cui il debito è di natura privata. Non è previsto un limite minimo di debito a partire dal quale il pignoramento immobiliare è possibile. Pure in presenza di importi bassi, pertanto, il creditore può avviare tale procedura di esecuzione forzata.
Quando ad esempio il creditore è un istituto bancario o una finanziaria che ha emesso un prestito, la legge non prevede limiti e per il debitore non sussiste nessuna forma di tutela. Questa situazione vale anche nel caso in cui i creditori sono familiari, controparti di processi che hanno vinto le cause o altri soggetti privati.
Andiamo, appurato ciò a scoprire ulteriori dettagli sulla questione.
Quali sono i limiti alla pignorabilità della prima casa
Partiamo col precisare, innanzitutto, che la norma limitativa dell’esecuzione immobiliare ha effetto solo nei confronti dell’erario, nell’attualità, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Tale norma, inerente all art. 76, D.P.R. n. 602/1973 recita
. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’articolo 499 del codice di procedura civile, l’agente della riscossione:
a) non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
a-bis) omissis
- b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l’ipoteca di cui all’articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto
- Il concessionario non procede all’espropriazione immobiliare se il valore dei beni, determinato a norma dell’articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all’importo indicato nel comma 1.”
Stando quindi al comma 1, lettera a, si evince che ad essere impignorabile non è la “prima casa” bensì l’unico immobile, con l’ulteriore specificazione riguardante la circostanza che debba, questo immobile, essere adibito ad uso abitativo e lo stesso (contribuente esecutato) vi risieda anagraficamente. In buona sostanza si prevede l’impignorabilità della prima casa a condizione che sia l’unica casa posseduta, che non si possa annoverare tra i beni di lusso (ai sensi del D.M. Lavori Pubblici n. 1072/1969) o accatastata nella categoria A/8 (Abitazioni in ville) o A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Qualora, invece, vi sia l’ipotesi che il debitore sia possessore di più unità immobiliari (non soltanto di case, ma genericamente di immobili), questi a determinate condizioni, possono essere aggrediti dall’erario, compresa la “prima casa”. Infatti, dal disposto del comma 1, lettera b) si può evincere che si “procede all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera centoventimila Euro”. Per importi inferiori, ma superiori ad Euro ventimila, l’Agenzia delle Entrate Riscossione potrà solo provvedere all’iscrizione ipotecaria ma non ottenere il pignoramento.
Questo è, dunque quanto vi fosse di più utile, sostanziale e necessario da sapere in merito ai rischi di pignoramento per la prima casa.
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