L’obbligo della fattura elettronica per le partite Iva a regime forfettario è a un passo dall’adozione definitiva, ma non è ancora scattato. Il Consiglio Ue ha approvato la proposta dell’Italia di estendere l’adozione della fattura elettronica anche ai contribuenti del forfettario e, con tutta probabilità, nel corso del 2022 l’obbligo diventerà operativo. Ma ancora non lo è. È necessario che lo Stato emani innanzitutto una norma che introduca l’obbligo della fatturazione elettronica alle partite Iva forfettarie e ai minimi.
Cosa significa che il Consiglio Ue ha accolta la proposta di adozione della fattura elettronica anche ai forfettari?
La richiesta al Consiglio Ue dell’Italia di estendere l’adozione della fattura elettronica alle partite Iva del regime forfettario è stata approvata dall’organo istituzionale europeo. La relativa decisione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea (Guce) numero 454 del 17 dicembre 2021. Tale richiesta è stata accolta precedentemente dalla Commissione europea che ha accettato il documento di proposta Com/681 del 2021. Nel documento di proposta sono elencati i vantaggi conseguiti dall’Italia nell’adozione della fattura elettronica per tutti gli altri soggetti obbligati: tale obbligo rimarrà in vigore fino a tutto il 2024.
Quali vantaggi si sono avuti finora dall’adozione della fatturazione elettronica alle partite Iva?
Per l’Italia, l’adozione dell’obbligo della fattura elettronica a tutte le partite Iva, a esclusione dei forfettari, finora ha comportato:
- il potenziamento della lotta all’evasione fiscale e alle frodi inerenti l’Iva con contestuale riduzione dei tempi per l’individuazione dei comportamenti scorretti;
- la possibilità, per le partite Iva, di poter utilizzare dei servizi supplementari, come i registri di acquisto e di vendita precompilati, le dichiarazioni annuali Iva precompilate, il prospetto della liquidazione periodica Iva e i moduli di pagamento;
- la semplificazione degli obblighi delle partite Iva mediante la soppressione della comunicazione dei dati di fatturazione sulle operazioni nazionali e le dichiarazioni Intrastat sugli acquisti.
Partita Iva regime forfettario, ci sono dei costi da sostenere per la fatturazione elettronica?
L’obbligo di emettere fattura elettronica non dovrebbe comportare costi e oneri amministrativi alle partite Iva a regime forfettario. In primo luogo perché oltre il 10% dei forfettari, pur non avendone l’obbligo, utilizza già la fatturazione elettronica. In secondo luogo, l’Agenzia delle entrate ha già messo a punto una piattaforma (on line e tramite applicazione mobile) che consente ai soggetti obbligati alla fatturazione elettronica di poterle trasferire, conservare e consultare.
Fatturazione elettronica alle partite Iva a regime forfettario: cosa avviene ora?
Con il via libera della Commissione europea e del Consiglio Ue, adesso spetta all’Italia decidere se annullare l’esonero per le partite Iva a regime forfettario e dei minimi introducendo, dunque, l’obbligo di adozione della fattura elettronica. Per arrivare a tale obbligo è necessaria l’adozione di una norma nazionale da inserire nell’ordinamento italiano. In attesa dell’estensione dell’obbligo, ad oggi le partite Iva forfettarie sono tenute a emettere le fatture elettroniche nei rapporti con la Pubblica amministrazione. Non sono obbligate, invece, nei rapporti con le imprese e con i consumatori privati.
Le partite Iva a regime forfettarie sono obbligate a ricevere la fattura in formato elettronico?
Secondo la normativa attuale, le partite Iva a regime forfettarie non sono obbligate a ricevere le fatture elettroniche. Possono ricevere dal fornitore la copia analogica della fattura nel formato cartaceo o in pdf, via email o a mano. A scelta, e in alternativa, i forfettari possono comunicare ai fornitori un indirizzo di posta elettronica certificato (Pec) o il codice destinatario per ricevere le fatture in formato elettronico. La ricezione avviene alla propria casella Pec o attraverso il canale telematico accreditato. Ad oggi, in ogni modo, la partita Iva a regime forfettario non è obbligata a conservare le fatture in formato elettronico usando la conservazione sostitutiva. Tuttavia persiste l’obbligo di conservare le fatture di acquisto nel formato cartaceo anche se il soggetto ha ricevuto la fattura tramite la posta elettronica certificata (Pec) oppure attraverso il codice destinatario.