Sarebbe dovuta entrare in vigore il 1° gennaio 2022 la disciplina sugli imballaggi, ma con il Decreto Milleproroghe tutto è stato rimandato. Nonostante questo, è bene riepilogare quali saranno i nuovi obblighi delle aziende sull’etichettatura ambientale.
L’etichettatura ambientale
Le linee guida dell’etichettatura ambientale sono contenute nel decreto legislativo 116 del 2020, che modifica il decreto legislativo 152 del 2006 anche conosciuto come Codice dell’Ambiente, e si adeguano alla decisione 129/1997/CE . La disciplina prevedeva, dopo diverse proroghe, l’entrata in vigore dell’etichettatura ambientale dal primo gennaio 2022, ma a causa dell’emergenza epidemiologica, tale termine è stato ulteriormente abrogato, c’è però da dire che sono molte le imprese che si erano già adeguate, quindi in realtà la maggior parte dei prodotti che oggi acquistiamo contengono le nuove formule.
La prima cosa da sottolineare è che tutti gli imballaggi adottati in Italia, che siano primari (quello che entra direttamente a contatto con il prodotto), secondari o terziari devono avere l’indicazione del codice alfanumerico previsto dalla codifica europea e che identifica la tipologia di materiale utilizzato per l’imballaggio stesso, ad esempio la tipologia di polimero utilizzato.
Se gli imballaggi sono destinati al consumatore finale oltre a contenere il codice alfanumerico appena citato, devono contenere anche ulteriori informazioni inerenti la disciplina prevista per lo smaltimento delle varie parti dell’imballaggio. Le aziende possono scegliere come apporre le indicazioni, cioè possono essere stampate direttamente sul packaging, come succede nella maggior parte dei casi, oppure possono essere apposte su un cartellino o etichetta comunque attaccate alla confezione. Le aziende hanno anche libertà circa la grafica da utilizzare, i colori, i caratteri della scrittura utilizzati per fornire tali indicazioni essenziali.
Etichettatura ambientale per prodotti specifici
La normativa non prevede una dimensione minima per le indicazioni, ma viene suggerito di utilizzare le specifiche tecniche indicate nella normativa.
L’etichettatura ambientale dovrà essere seguita per tutte le componenti dell’imballaggio, in caso di imballaggio neutro, di piccole dimensioni o componenti separabili, è possibile adottare diverse soluzioni, in particolare si possono utilizzare etichette esterne, documenti di trasporto, schede tecniche, manuali QRCode o addirittura strumenti digitali come i link.
Per imballaggi neutri si intendono quelli privi di grafica, cioè senza segni distintivi particolari. Nella maggior parte dei casi si tratta di semplici semilavorati come fogli di carta, pluriball, film per la pallettizzazione, pallet, scatole, interfalde di cartone ondulati in questi casi si ritiene ottemperato l’obbligo nel momento in cui il produttore indica le caratteristiche dell’imballaggio nel documento di trasporto. Per i pre-incarti ad esempio quelli che vengono utilizzati al banco salumi, è necessario che le informazioni siano facilmente reperibili, ad esempio su un sito internet o attraverso schede informative rese note al pubblico presso gli esercizi commerciali.
Qualunque sia il metodo utilizzato è essenziale che la comunicazione sia idonea.
Attenzione alle indicazioni sugli imballaggi compositi in carta
Particolare attenzione deve essere posta agli imballaggi compositi in carta, in questo caso le indicazioni circa la raccolta differenziata devono tenere in considerazione la percentuale cellulosica. La disciplina prevede che possano essere avviati al recupero e quindi al riciclo gli imballaggi che abbiano una percentuale cellulosica compresa tra il 60% e il 95% del peso complessivo. Per percentuali inferiori non sarebbe conveniente avviare un ciclo di riciclo. Questo implica che per questa tipologia di imballaggio, se la percentuale di cellulosa è inferiore al 60% non deve essere data indicazione di riciclo con la carta.
In base alla disciplina prevista, pur essendoci per le aziende libertà circa le diciture da inserire, visto che i Comuni hanno regole in parte diverse per la raccolta differenziata, è consigliato inserire nell’etichettatura la dicitura “Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo comune” .
Imballaggi separabili
Per i prodotti confezionati con imballaggi separabili le indicazioni sull’etichettatura ambientale dovranno essere fornite per ogni componente dell’imballaggio, ad esempio la classica scatola delle merendine deve avere l’indicazione per lo smaltimento della plastica esterna (imballaggio terziario), le indicazioni per il cartoncino interno (imballaggio secondario) e per la confezione della singola merendina (imballaggio primario). La bottiglia di vetro con tappo in plastica dovrà avere indicazione per la bottiglia e per il tappo e via discorrendo. Se l’imballaggio è composto da più parti non separabili, ad esempio un’etichetta attaccata e non separabile, devono essere fornite le indicazioni circa lo smaltimento della componente principale e la codifica identificativa del corpo principale.
Imballaggi destinati all’estero
La normativa vista si applica agli imballaggi prodotti e immessi in commercio in Italia, ma cosa succede nel caso in cui i prodotti siano destinati all’esportazione presso Paesi Terzi? In questo caso la disciplina prevede che debbano essere rispettati anche i canoni, le normative richieste nei Paesi di destinazione e siano accompagnati da idonea documentazione da cui sia possibile rilevare la destinazione del prodotto e informazioni sulla composizione degli imballaggi.
Le sanzioni previste in caso di violazione dell’obbligo sull’etichettatura ambientale
Naturalmente a fronte di un obbligo, cioè quello dell’etichettatura ambientale, c’è connesso un sistema sanzionatorio. Il problema reale è dato dal fatto che spesso chi immette in commercio un prodotto non è certo chi produce gli imballaggi ed è proprio quest’ultimo a decidere la composizione del materiali utilizzati, sebbene seguendo le indicazioni di conservazione del prodotto indicate dal produttore. A questo punto, resta da risolvere un ulteriore dubbio, cioè chi è responsabile della corretta etichettatura ambientale?
La normativa stabilisce che la responsabilità per l’apposizione dell’etichettatura ambientale è condivisa tra i due soggetti. Sarà cura del produttore degli imballaggi dare corrette informazioni agli altri produttori della catena inerenti la composizione dei vari packaging, mentre l’azienda dovrà accertare che gli imballaggi siano conformi alle normative di legge. Quindi il produttore di pasta dovrà comunicare le informazioni circa il prodotto a colui che produce l’imballaggio, questo dovrà realizzare un imballaggio consono al prodotto alimentare e inserire le informazioni sullo smaltimento dell’imballaggio e dovrà comunicarne le caratteristiche al produttore di pasta che dovrà a sua volta verificare che l’imballaggio segua le direttive dell’etichettatura ambientale. L’articolo 261 comma 3 del decreto 116 del 2020 stabilisce che “ chiunque immetta sul mercato imballaggi privi dei requisiti di etichettatura, sia applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 a 40.000 euro.”
Se vuoi conoscere tutte le proroghe intervenute con il decreto Milleproroghe, leggi l’articolo: Decreto Milleproroghe 2022: ecco tutti i nuovi termini