Le diverse formule di incentivi del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr) si possono cumulare a vantaggio delle imprese? Proprio recentemente il ministero dell’Economia è intervenuto sulla questione chiarendo che le diverse formule di incentivo si possono cumulare. Si può, cioè, determinare una sinergia per coprire differenti quote di uno stesso investimento. Ma è necessario non superare il 100% del costo complessivo dell’investimento stesso.
Cumulabilità dei contributi del Pnrr: i riferimenti normativi
La cumulabilità tra gli incentivi previsti dal Pnrr opera a favore dell’unione tra diverse quote parti di un medesimo bene e tra costi differenti all’interno dello stesso progetto. Rimane esclusa, invece, la possibilità di procedere con un doppio finanziamento se la somma dei contributi aggiuntivi dovesse eccedere l’importo dell’investimento agevolato. Si è espresso in tal senso il ministero dell’Economia mediante la circolare numero 33 del 31 dicembre 2021.
Per il ministero dell’Economia si possono cumulare differenti quote di una spesa con più finanziamenti pubblici
La comunicazione del ministero dell’Economia fornisce chiarimenti sulla possibilità di cumulare gli incentivi del Pnrr. Nella nota, inoltre, si danno risposte alle incertezze nell’attuazione degli interventi previsti. Nella circolare, il ministero dell’Economia fa riferimento a due principi differenti e non sovrapponibili. Si fa innanzitutto richiamo al divieto di cumulo del doppio finanziamento, con il riferimento alla norma europea che specifica che lo stesso costo di un intervento non può essere rimborsato due volte mediante fonti di finanziamento pubbliche, anche di differente natura. Su questo punto il Mef ha specificato che la normativa europea debba intendersi come la possibilità di creare una sinergia tra le differenti forme di finanziamento pubbliche in modo che quote diverse della stessa spesa possano trovare copertura negli incentivi.
Cumulabilità finanziamenti Pnrr, la possibilità di finanziare una spesa con più interventi
A sostegno della tesi del ministero dell’Economia viene incontro anche l’articolo 9 del regolamento comunitario numero 241 del 2021. La norma, infatti, specifica che “il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (Rrf) si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione”. Nell’ambito di uno stesso progetto è prevista la possibilità di utilizzare delle fonti finanziarie diverse. Il cumulo è possibile a condizione che i sostegni finanziari al progetto non coprano due volte lo stesso costo. Solo in quest’ultimo caso si ricadrebbe nel divieto di doppio finanziamento.
Quando si può procedere con il doppio finanziamento per coprire i costi di un progetto?
La comunicazione del ministero dell’Economia provvede anche a fare un esempio pratico della possibilità di cumulare più finanziamenti per lo stesso progetto. Se un intervento del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr) finanzia il 40% del valore di un bene o di un progetto, la restante quota del 60% può essere finanziata mediante l’utilizzo di altre fonti di finanziamento. Pertanto, vanno rispettate le condizioni per cumulare le fonti di finanziamento. Risulta indispensabile non superare, utilizzando più finanziamenti, il totale del 100% sostenuto. Se si eccedesse il 100% del costo, infatti, si avrebbe la fattispecie che una quota dei costi del progetto sarebbe stata finanziata due volte.
I richiami al regolamento europeo 241 del 2021 per stabilire quali costi di finanziamento possano essere cumulati
La circolare del ministero dell’Economia si conclude poi con la raccomandazione alla buona finanza. “Le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell’Unione in corso – si legge nella comunicazione – evitando però di finanziare due volte la stessa spesa nell’ambito del dispositivo e di altri programmi dell’Unione”. Lo stesso articolo 9 del regolamento 241 del 2021 ribadisce, inoltre, che “i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”.
Cumulo dei finanziamenti alle imprese per i beni 4.0
Caso particolare del cumulo dei finanziamenti sono quelli a copertura dei beni 4.0 delle imprese. Le relative misure, richiamate anche dalla circolare del ministero dell’Economia, fanno riferimento ai cluster del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza relativi alla Transizione 4.0. Nello specifico, è previsto che le imprese possano ottenere un credito di imposta per gli investimenti in tecnologie 4.0 e nella ricerca e sviluppo. In questo contesto, se l’investimento fosse in parte finanziato da risorse pubbliche, è possibile procedere con il cumulo con il credito di imposta. Il tutto nel limite del 100% del costo dell’investimento. Il credito di imposta è fruibile per la quota parte del costo dell’investimento non coperta dalle altre formule di finanziamento pubblico.