È corsa alla cessione del credito di imposta derivante dalle agevolazioni edilizie di superbonus 110% e altri bonus per ristrutturazioni e interventi vari. Entro il 7 febbraio 2022, i creditori di imposta devono inviare la comunicazioni all’Agenzia delle entrate. La data fa dunque da spartiacque nell’utilizzo dell’opzione della cessione dei crediti di imposta. L’adempimento della comunicazione serve infatti a chiarire la volontà dell’operatore di utilizzare l’opzione della cessione del credito di imposta affinché la “moneta fiscale” del bonus possa circolare ancora una volta. Le ultime novità sulla cessione del credito di imposta sono in dirittura di arrivo nel decreto “Sostegni ter”. Ulteriori variazioni riguardano anche l’opzione dello sconto in fattura.
Superbonus 110% e altri bonus edilizi: come si utilizzano credito di imposta e sconto in fattura?
La bozza del decreto “Sostegni ter”, ancora in fase di approvazione definitiva, contiene novità per le due opzioni di utilizzo delle detrazioni fiscali derivanti dagli interventi di superbonus 110% e degli altri bonus edilizi: la cessione del credito di imposta e lo sconto in fattura. Quest’ultima opzione permette di generare il credito di imposta corrispondente allo sconto stesso applicato dall’impresa che esegue i lavori. L’impresa, dunque, matura il credito che può utilizzare cedendolo. Il decreto “Sostegni bis” andrà a regolare l’utilizzo diretto del credito di imposta mediante cessione. Ma conseguentemente anche il credito maturato dall’applicazione dello sconto in fattura.
Cessione credito di imposta su superbonus 110% e altri bonus edilizi: cosa cambia con il decreto ‘Sostegni ter’?
L’articolo della bozza del decreto “Sostegni ter” che riguarda la nuova disciplina sulla cessione del credito di imposta e dello sconto in fattura su superbonus e bonus edilizi è il numero 26. Nell’articolo si introduce il limite di un solo passaggio nella cessione del credito di imposta. Ciò significa che, dopo il primo passaggio, il credito di imposta non potrà essere più ceduto ulteriormente. Pertanto, il cessionario del credito di imposta, cioè chi lo riceve dopo il primo passaggio, dovrà utilizzarlo direttamente. Si esclude la possibilità che chi riceve il credito di imposta possa continuare a farlo girare ulteriormente ad altri soggetti.
Cessione credito di imposta su superbonus 110% e bonus edilizi, la prima scadenza del 7 febbraio 2022
La prima scadenza del 7 febbraio 2022 della cessione del credito di imposta sugli interventi rientranti nel superbonus 110% e negli altri bonus edili deriva direttamente dalla bozza del decreto “Sostegni ter”. Nel testo entrato nel Consiglio dei ministri lo scorso 21 gennaio si legge che i crediti di imposta già oggetto di cessione del credito di imposta o di sconto in fattura alla data del 7 febbraio 2022, possono “costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”. Nel caso in cui gli operatori non siano in regola con la disciplina del decreto, i relativi contratti di cessione del credito di imposta verranno dichiarati nulli.
Cosa avviene per i crediti di imposta che si formeranno dopo il 7 febbraio 2022?
Rispetto ai crediti di imposta sui bonus edilizi che matureranno entro il 7 febbraio prossimo, quelli generati dal giorno successivo potranno essere oggetto di una sola cessione in assoluto. La nuova regola riguarderà anche lo sconto in fattura. In altre parole, le imprese che praticano lo sconto per i lavori effettuati matureranno un credito di imposta relativo allo sconto applicato. Tale credito potrà essere oggetto di un’unica cessione a soggetti terzi. Questi ultimi potranno utilizzare direttamente il credito di imposta ma non potranno cederlo ulteriormente. Rimane confermata tuttavia la regola già vigente secondo la quale l’unica cessione del credito di imposta può essere fatta anche agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari.
Credito di imposta su superbonus 110%, con la stretta alla cessione favoriti quelli entro il 7 febbraio 2022: ecco perché
Con la stretta della “circolazione fiscale” del credito di imposta del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi alcuni crediti saranno più favoriti rispetto agli altri. In particolare, i crediti di imposta già oggetto di cessione al 7 febbraio prossimo avranno il vantaggio di poter essere trasferiti ulteriormente (anche se per un’unica volta) rispetto a quelli ceduti successivamente che non potranno più essere fatti circolare. In tal caso, il credito di imposta ulteriormente cedibile avrà un valore più alto rispetto a quello non più trasferibile. Quest’ultimo può essere portato unicamente in detrazione.