L’assegno unico ha un valore legato al numero dei componenti e alle condizioni reddituali del nucleo familiare. Ma cosa si intende di preciso con questo termine?
Assegno unico, la definizione ai fini del concetto di nucleo familiare
Prima di ogni cosa è bene considerare il concetto di nucleo familiare secondo l’articolo 3 del Dpcm 159/2013. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU. Tuttavia i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, si identifica di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con una residenza anagrafica diversa è attratto al nucleo la cui residenza anagrafica è attratto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare.
Se non vi è accordo, la residenza famigliare è individuata nell’ultima residenza comune, o in assenza di una residenza comune, quella in cui uno dei coniugi ha maggiore durata. Il coniuge non fa parte del nucleo familiare quando:
- è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l’omologazione della separazione consensuale;
- uno dei coniugi non ha la potestà sui figli o è adottato;
- la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti;
- sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
L’assegno unico in caso di soggetti conviventi
Può succedere che all’interno di una famiglia il genitore sia uno solo e l’altro adulto sia un convivente. Cosa fare in questi casi? Per richiedere l’assegno unico per i figli a carico, è necessario presentare l’Isee minorenni (articolo 7 del Dpcm 159/2013). Ai fini del calcolo dell’ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte ai minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio.
Però il discorso non vale nei seguenti casi, che possiamo così riassumere, quando:
- il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;
- il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;
- sussiste esclusione della potestà sui figli o è adottato;
- risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;
- con provvedimento dell’autorità giudiziaria in cui è stabilito il versamento di assegni periodi destinato al mantenimento dei figli.
Il caso di genitori non conviventi
Nel caso in cui il genitore non convivente non contribuisca versando un assegno di mantenimento del figlio, il suo reddito e patrimonio rilevano nell’indicatore come “componente attratta” o “componente aggiuntiva“. Per i figli maggiorenni invece si fa riferimento all’Isee ordinario e i maggiorenni con residenza diversa rispetto ai genitori che fanno nucleo familiare a se.
Infine, in generale, comunque, l’Isee fa riferimento alla famiglia anagrafica che risulta dallo stato di famiglia in Comune. Pertanto, se nel nucleo che convive con il minore ci sono eventuali zii o nonni, vanno indicati anche loro nel nucleo a fini Isee. Quindi per presentare domanda è sempre meglio chiedere maggiore informazioni al Patronato o ai professionisti che potranno provvedere ad una corretta compilazione della richiesta.