La legge di Bilancio 2022 ha istituito un nuovo fondo per l’agricoltura e, in particolare, per il rimborso agli agricoltori dai danni causati da alluvioni, da gelo, da brina e dalla siccità. La dotazione del fondo è di 50 milioni di euro per tutto il 2022. L’istituzione del fondo mostra l’attenzione del legislatore per i fenomeni del cambiamento climatico che vanno a danneggiare l’agricoltura.
Fondo per rimborsare i danni causati agli agricoltori dai fenomeni climatici: riferimenti normativi
L’istituzione del fondo per il rimborso delle calamità climatiche ai danni dell’agricoltura è disciplinata dai commi 515-519 dell’articolo 1 della recente legge di Bilancio 2022. Il fondo assicurerà la gestione dei rischi delle imprese che operano nell’agricoltura, beneficiarie dei pagamenti della Politica agricola comune (Pac). La copertura assicurata del fondo sarà in tempi brevi ed ex post, ovvero al verificarsi del danno agli agricoltori. La copertura dei rischi potrà continuare a essere ottenuta ex ante anche tramite le compagnie assicuratrici. Dunque le misure pubbliche e private sono cumulabili.
Copertura dei danni alle strutture agricole: come chiedere il rimborso al Fondo
Per l’operatività del fondo stesso è necessario attendere il decreto del Mipaaf. Il provvedimento andrà a disciplinare il riconoscimento, il finanziamento e la gestione del fondo per i danni arrecati dai fenomeni climatici al settore agricolo. Il fondo è affidato alla gestione di Ismea, mentre i criteri e le modalità di intervento verranno definiti, per ciascun anno, dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura secondo quanto prevede il decreto legislativo numero 102 del 2004 all’articolo 4.
Imprenditore agricolo: deroga alla perdita della qualifica per eventi dannosi riconosciuti dal Mipaaf
Sempre in tema di danni al settore agricolo, il comma 988 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 introduce una deroga alla regola generale della prevalenza lavorativa per la qualifica di imprenditore agricolo. Infatti, rispetto a quanto disciplina l’articolo 2135 del Codice civile, l’imprenditore agricolo non perde la qualifica nel caso in cui si verifichi un evento calamitoso o epidemiologico. L’eccezionalità dell’evento deve essere dichiarata da un decreto declaratorio del Mipaaf. La deroga ha validità per tre anni dal provvedimento del Mipaaf.
Contributi previdenziali, esonero contributivo 2022 e finanziamenti all’imprenditoria dell’Ismea
In tema di esonero contributivo dei coltivatori diretti, il comma 520, dell’articolo 1, della legge di Bilancio 2022 produce la proroga per i lavoratori agricoli fino a 40 anni che si dovessero iscrivere, nel 2022, alla previdenza. I commi dal 521 al 525, inoltre, potenziano i contributi assegnati dall’Ismea all’imprenditoria giovanile e femminile nel settore agricolo.