Tonnage tax è un regime di tassazione forfettario, ecco le caratteristiche e le società che lo possono utilizzare nella loro gestione contabile.
Tonnage tax, cos’è?
Il tonnage tax è un regime di tassazione forfettario che possono usarlo le aziende nel settore marittimo. In particolare possono usufruire di questa tassazione le seguenti società:
- cooperative di mutua assicurazione;
- per azioni (SpA);
- in accomandita per azioni;
- a responsabilità limitata;
- in nome collettivo;
- in accomandita semplice
Tutte però devono avere sede nel territorio dello Stato e operante nel settore marittimo. Inoltre il reddito di queste aziende deve essere determinato a forfait e si riferisce alle navi che:
- sono iscritte al Registro internazionale (Dl 457/1997 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 30/1998);
- esercitano le attività di trasporto merci, soccorso, rimorchio, trasporto passeggeri, realizzazione e posa in opera di impianti e altre attività di assistenza marittima da svolgersi in alto mare o altre attività direttamente connesse o strumentali a quelle indicate;
- con un tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di stazza netta.
Infine possono utilizzare il regime del tonnage tax anche le società e gli enti non residenti, ma dotati di stabile organizzazione nel nostro Paese.
Come e quando si applica il tonnage tax
Quando un’impresa decide di voler aderire al regime forfettario del tonnage tax deve comunicarlo all’Agenzia delle entrate, al momento della presentazione delle dichiarazione dei redditi e dell’Irap. Dichiarazioni che fanno riferimento al periodo di imposta a partire dal quale si vuole esercitare l’opzione. Tuttavia l’opzione può anche esser rinnovata o confermare l’adesione ai regimi.
La comunicazione all’agenzia delle entrate si fa attraverso un modello che si chiama: “Comunicazione per i regimi di Tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione Irap”. Il modello va presentato:
- dalla società controllante entro 3 mesi dall’evento che ha determinato la variazione del gruppo in regime di tonnage tax;
- dalla società partecipata entro 30 giorni dall’evento che ha determinato la perdita di efficacia dell’opzione per il regime di trasparenza fiscale;
- entro il periodo d’imposta da cui decorrono gli effetti fiscali dell0operazione straordinaria, in caso di conferma dell’opzione per il regime di trasparenza fiscale;
- dalla consolidante entro 30 giorni:
- dal verificarsi dell’evento che ha determinato l’interruzione della tassazione di gruppo
- dal termine di presentazione della dichiarazione dell’ultimo periodo di imposta del triennio, in caso di mancato rinnovo dell’opzione per il regime di Consolidato
- dalla risposta all’interpello del contribuente per la continuazione del regime di Consolidato, in caso di conferma dell’opzione;
- dal soggetto che, trovandosi nel primo anno di attività o avendo mutato la forma societaria in essere nell’annualità precedente, esercita l’opzione per uno dei regimi della Tonnage tax, del Consolidato, della Trasparenza fiscale o per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole dell’articolo 5 del d.lgs. n. 446/97, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.
Come si compila il modello?
Sull’agenzia delle entrare è possibile scaricare il modello di comunicazione del tonnage tax. Inoltre sono presenti anche le istruzioni per la compilazione. Tuttavia il modulo è diviso in sezioni. Nella prima parte si indicano il nome della società, l’imprenditore o l’ente che effettua la comunicazione.
Nel rigo CR1 si indicano il tipo di comunicazione con i rispettivi codici:
- 1, variazione del gruppo;
- 2, opzione per la tonnage tax.
Mentre nei righi CR2 e Cr4 si indica il codice fiscale delle società del gruppo per le quali trova applicazione il regime di tonnage tax. Nella seconda sezione di parla di Consolidato. Si barra la casella “Nazionale” per quei gruppi di imprese consolidate e residenti dentro il territorio italiano. Mentre si barra la casella “Mondiale” se il gruppo non ha residenza in Italia.
Nei righi da CR5 a CR7 di indicano i dati delle società consolidate per le quali si comunica la revoca, l’interruzione, la conferma o l’opzione per il consolidato. La tipologia comunicazione indica il tipo di comunicazione relativa a ciascuna società consolidata.
Tutte le altre sezioni del modello
Tutte le altre sezioni del modello sono dedicate alla trasparenza fiscale, alla dichiarazione Irap e alla firma dell’interessato. La comunicazione deve essere fatta telematicamente. Infatti vi è nella parte finale un riquadro che deve essere compilato e firmato soltanto se la comunicazione è trasmessa solo da un intermediario abilitato. Come tutte le procedure di questo tipo, si inserisce il codice fiscale e la data di assunzione dell’impegno a trasmettere il modulo.