La scadenza del 31 dicembre, in particolare quella del 2021, è cruciale per le detrazioni del superbonus 110% e per le altre agevolazioni edilizie. La legge di Bilancio 2022, in via di approvazione, anticipa la riduzione del bonus facciate dal 90% al 60% a partire dal 2022. Decurtazioni sono previste anche per il bonus mobili previsto per 5 mila euro anziché per 16 mila.
Le novità del decreto legge Antifrodi: necessario prestare attenzione alle date delle fatture e dichiarazione redditi
Tuttavia, recenti novità sono intervenute sullo sconto in fattura e sulla cessione del credito di imposta del superbonus 110% (e di altre detrazioni per lavori edilizi) con assoggettamento alle disposizioni del recente decreto Antifrodi. In questo ambito è necessario prestare attenzione alle dichiarazioni dei redditi e alle date di emissione delle fatture per gli obblighi inerenti i visti di conformità e di congruità.
Superbonus 110% e bonus dell’edilizia, cosa ci si aspetta per il 2022?
Fermo restante le disposizioni fiscali, si possono fare delle previsioni sulle agevolazioni edilizie dei prossimi ani. Per le detrazioni edilizie ordinarie dovrebbe arrivare la proroga triennale, mentre il superbonus 110% dei condomini dovrebbe essere confermato fino al 2025. Le disposizioni del decreto Antifrodi del 12 novembre 2021 andrà proprio nella direzione di regolare le agevolazioni edilizie dei prossimi anni, ponendo vincoli alle misure attualmente in vigore. Gli interventi edilizi devono essere improntati alla congruità delle spese e al visto di conformità per beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta.
Quali sono gli elementi per beneficiare degli sconti fiscali?
Tre, sotto il profilo fiscale, sono le regole da tener presente nella richiesta e nell’utilizzo delle agevolazioni per gli interventi edilizi. Il primo riguarda le detrazioni che devono essere applicate con le regole vigenti nell’anno in cui si sostiene la spesa. Inoltre, i lavori devono essere fissati entro la scadenza prevista dalla normativa, fermo restando che l’ultimazione può avvenire anche successivamente. Per le detrazioni dell’anno 2021 relative alle spese già sostenute l’intervento deve essere quanto meno cominciato. Per il superbonus 110% la norma stabilisce particolari regole per lo stato di avanzamento dei lavori (Sal).
Superbonus 110%, per la cessione del credito o lo sconto in fattura il Sal nel 2021 deve essere del 30% minimo
Per chi ha fatto iniziare lavori rientranti nel superbonus 110% e volesse beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito di imposta sulle spese già sostenute nell’anno, è necessario che lo stato di avanzamento dei lavori sia arrivato ad almeno il 30%. I Sal, inoltre, non possono superare il numero di due con una percentuale di avanzamento del 30% ciascuno.
Sconto in fattura o cessione del credito di imposta nel superbonus 110%: cosa bisogna fare entro il 31 dicembre 2021?
Entro fine anno è necessario arrivare al Sal minimo del 30% o del 60%, altrimenti non si può richiedere lo sconto in fattura e nemmeno la cessione del credito di imposta. Con Sal al di sotto delle soglie minime, la detrazione del superbonus va usata direttamente nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno. Pertanto, il visto di conformità e congruità vale per la cessione del credito e lo sconto in fattura per verificare la corretta applicazione delle spese e la congruità degli importi sostenuti per gli interventi.
Visto di congruità per i lavori del superbonus 110%: cosa significa?
Sempre nel caso del superbonus 110% con Sal non raggiunti entro fine anno (con detrazioni, anche per scelta del beneficiario, direttamente nella prossima dichiarazione dei redditi), è necessario il visto di conformità. Tale visto non è richiesto se la dichiarazione viene presentata direttamente all’Agenzia delle entrate tramite la precompilata oppure al sostituto di imposta che si occupa dell’assistenza fiscale.
Visto di congruità e conformità, come regolarsi con le fatture?
Le norme sul visto di congruità per i lavori ricadenti nel superbonus 110% sono relative alle fatture emesse a partire dal 12 novembre 2021. Tale obbligo è previsto dal decreto legge numero 157 del 2021. All’adempimento sono soggette sia le imprese che le persone fisiche. Sono escluse dal visto le spese dell’anno 2020 riportate nei modelli 730 o Redditi 2021. In tal caso, si ricorre alla vecchia disciplina (esente dal visto di conformità e congruità) anche se le fatture sono datate dopo l’11 novembre 2021. Le spese dell’anno in corso necessitano invece la verifica della data in cui sono state sostenute. Quelle sostenute dal 12 novembre 2021, infatti, sono assoggettate ai due visti.