Quando viene stipulato un contratto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a versare contributi a fini pensionistici e un’assicurazione a copertura di eventuali sinistri avvenuti sul luogo di lavoro. Si tratta dei contributi INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro Infortuni sul Lavoro). Il premio da pagare viene calcolato avendo come riferimento la contribuzione prevista per le varie categorie di lavoratori e in caso di infortunio che porta alla inabilità, temporanea o permanente, lavorativa è previsto il pagamento di una rendita INAIL. Gli importi delle rendite INAIL sono quindi rivalutati con applicazione della circolare.
Rivalutazione del minimale e del massimale dei premi INAIL
Con la circolare 32 del 23 novembre 2021 l’INAIL ha provveduto alla “Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° gennaio 2021 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi”. Si tratta quindi di un porvvedimento retroattivo.
I nuovi importi andranno in vigore dal 1° gennaio 2022. La rivalutazione applicata è del 4,9% e dovrebbe corrispondere alle rivalutazioni delle retribuzioni medie. Le rivalutazioni dipendono naturalmente dalle categorie, la prima categoria interessata riguarda:
- detenuti e internati;
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- personale impegnato in tirocini formativi e di orientamento;
- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
- giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.
Per loro il premio giornaliero corrisponde a una retribuzione giornaliera di 58,16 euro. La retribuzione giornaliera è leggermente più elevata per i partecipanti all’impresa familiare, in questo caso l’ammontare è 58,40 euro.
Altre categorie di lavoratori
Per i lavoratori di gruppi e compagnie portuali gli importi della rivalutazione delle rendite INAIL ( e quindi dei premi) sono calcolati su una base mensile di 12 giorni e corrisponde a 108,41 euro.
Per i lavoratori dell’area dirigenziale l’importo previsto è 108,02 di retribuzione giornaliera se hanno contratto full time, mentre è di euro 13,50 orari per il contratto part time.
Diverso è il calcolo per i lavoratori parasubordinati, in questo caso si fa riferimento all’effettiva paga mensile con un importo minimo mensile previsto di minimo mensile 1454,08 euro e un massimo mensile di 2700,43 euro.
Le rivalutazioni interessano inoltre anche alunni e studenti di istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali e che effettuano esperienze ed esercitazioni di lavoro. Per questa categoria l’importo del premio annuale è di 2,79 euro.
Per gli allievi dei corsi di istruzione e formazione professionale (Allievi IeFP) il premio è calcolato su una retribuzione minima giornaliera di 58,16 euro e premio speciale annuale di 62,82 euro.
Occorre ricordare che predisporre tutte le misure per la sicurezza sul lavoro è compito del datore di lavoro. Per saperne di più, leggi l’articolo: Lavoro e misure di prevenzione e protezione: doveri dell’azienda