In questa rapida guida andremo ad occuparci della questione del pignoramento della pensione, una paura che attanaglia molti. Ma come accade, quali sono i limiti entro cui si rischia qualcosa? Scopriamolo assieme.
Pignoramento pensione: cosa significa
Quando si fa riferimento alla possibilità di pignoramento della pensione si fa riferimento ad una sottrazione, ad un blocco della propria pensione sul conto corrente.
Nel momento in cui un soggetto ha contratto dei debiti e non è riuscito a saldarli, i creditori possono pignorare il suo conto corrente. Il pignoramento può riguardare anche la pensione, tuttavia la legge prevede un minimo vitale che deve essere rispettato dai creditori.
Quali sono quindi quei limiti previsti dalla legge? Scopriamolo nei prossimi paragrafi.
Quali sono i limiti per il pignoramento pensione
Tornando, quindi, a quanto detto, esiste un minimo garantito che non può essere pignorato.
Stando a quanto previsto nel nostro ordinamento, infatti, le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che hanno luogo di pensione o comunque di altri assegni di quiescenza, non possono essere oggetto di pignoramento per un totale che sia corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. Per cui la parte che eccede questo ammontare è pignorabile solamente nel limite di un quinto.
Quanto sopra rappresenta il c.d. “minimo vitale”, ovvero una somma di denaro che il legislatore ha ritenuto essere impignorabile, e che è indispensabile per poter garantire al pensionato un’esistenza dignitosa.
Vediamo, di seguito, come si può calcolare questo limite di garanzia.
Come calcolare il limite di pignoramento
Restando, dunque, in linea con quanto sopra indicato, andiamo a vedere come calcolare il minimo vitale non pignorabile.
Per ottenere questo calcolo, bisognerà innanzitutto prendere come oggetto di riferimento la misura dell’assegno sociale erogato dall’Inps (importo annualmente rivalutato) e andare a sommare a questo il 50% dello stesso medesimo importo.
Andando a considerare che per l’annata del 2018 l’importo dell’assegno sociale era pari a 453,00 Euro, ne consegue che il minimo impignorabile è pari ad euro 679,50 (ovvero 453,00 euro + 226,50 euro, che è il 50% di 453,00).
Una volta eseguito questo basilare calcolo, ne deriva che la parte di pensione che il creditore può effettivamente cercare di pignorare sarà pari al quinto di ciò che è in eccedenza. Ipotizzando una pensione di 1.500 euro, bisognerà quindi sottrarre i 679,50 euro come sopra calcolati e, sul risultato (ovvero 820,50 euro) così ottenuto, calcolare il quinto (164,10 euro).
Ecco, quindi come si calcola il limite non pignorabile.
Agenzia delle entrate, pignoramento e riscossione
Come si sa, l’Agenzia delle Entrate può eseguire una riscossione forzata in pignoramento presso terzi, attraverso notifica con cartelle esattoriali.
Anche nel suddetto caso vale la pena ricordare come la pensione non potrà mai essere pignorata per intero, considerando che la legge prevede specifici limiti di pignorabilità con riguardo ai crediti esattoriali, che variano in base agli importi della pensione e di altre indennità.
I limiti, nel caso specifico sono pari a:
- 1/10 per importi fino a 2.500,00 euro;
- 1/7 per importi da 2.500,00 a 5.000,00 euro;
- 1/5 per importi superiori a 5.000 euro.
Nella valutazione dei limiti sopra elencati, sarà importante avere a memoria che anche l’Agenzia delle Entrate – Riscossione dovrà rispettare i requisiti di minimo vitale impignorabile, come sopra anticipato.
Pignoramento pensione, previa conto corrente
Cambia qualcosa di leggermente più specifico nel caso in cui il creditore cerchi di pignorare la pensione che è in accredito sul conto corrente.
Nel suddetto caso, difatti, le pensioni che sono state accreditate nei mesi sul conto corrente possono essere pignorate solamente per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, ma tenendo conto che l’accredito dovrà essere avvenuto in data anteriore al pignoramento. Il limite di pignorabilità, quindi, potrà essere calcolato, per le somme precedentemente accreditate a titolo di pensione, in 1.359 euro, cioè nell’importo dell’assegno sociale (453,00) moltiplicato per tre.
Qualora l’accredito avesse luogo alla data del pignoramento o successivamente, la somma potrà essere pignorata nel rispetto dei limiti che sopra abbiamo avuto modo di ricordare.
Questo è dunque, quanto di più necessario da sapere in merito ai rischi e i limiti del pignoramento della pensione.