E’ possibile andare in pensione con pochi anni di contributi? Scopriamolo in questa rapida guida, quando è possibile ottenere il pensionamento con 5, 10, 15 anni di contributi soltanto.
Andare in pensione con pochi anni di contributi
Andare in pensione con 10 anni di contributi come detto poco sopra, è dunque fattibile. Esistono nell’attuale panorama previdenziale italiano diverse opzioni che consentono di andare pensione con 5, 10 o 15 anni di contributi.
Nei paragrafi di seguito analizziamo nello specifico le seguenti opzioni di pensione con un’anzianità contributiva minima, con i vari step di contribuzione, dai 5 anni minimi ai 15.
5 anni di contributi
Partendo dal gradino probabilmente più complicato da scalare, ovvero quello dei soli 5 anni di contribuzione, vediamo come è possibile accedere al pensionamento.
Potrà accedere alla pensione di vecchiaia con 5 anni di contributi chi è iscritto presso una Gestione INPS e ha iniziato a lavorare, o meglio chi ha iniziato ad accreditare contributi, dal 1996 in poi.
Nello specifico è un’opzione per i lavoratori che cadono nel sistema contributivo puro, ecco perché questa opzione viene comunemente denominata pensione anticipata contributiva. Chi non ha un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, può quindi andare in pensione di vecchiaia con soli 5 anni di versamenti effettivi. Tuttavia, il requisito contributivo non è l’unico richiesto: bisogna anche aver compiuto almeno 71 anni.
5 anni di contributi e assegno d’invalidità
Coloro che sono iscritti presso l’Assicurazione generale obbligatoria dell’INPS, o ad alcuni fondi sostitutivi la cui capacità lavorativa risulti ridotta possono ottenere, tramite richiesta, l’assegno ordinario d’invalidità con soli 5 anni di contributi. Gli aventi diritto all’assegno di invalidità sono i lavoratori che, oltre alla riduzione permanente di due terzi della capacità lavorativa, risultino:
- assicurati presso l’INPS da minimo 5 anni;
- con un’anzianità contributiva pari almeno a 5 anni (260 contributi settimanali), dei quali almeno tre anni (156 contributi settimanali) versati negli ultimi cinque anni.
Non molto differente all’assegno ordinario di inabilità è la pensione d’inabilità al lavoro. I requisiti contributivi sono gli stessi, almeno 5 anni di contributi, di cui 3 accreditati nell’ultimo quinquennio, ma viene richiesta l’inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi attività lavorativa. La pensione di inabilità è infatti incompatibile con qualsiasi attività da lavoro e con l’iscrizione presso albi, elenchi e ruoli.
10 anni di contributi
Coloro che sono iscritti alle casse professionali hanno diverse opzioni di pensione contributiva con meno di 10 anni di contributi. Le casse professionali che consentono ai propri iscritti di andare in pensione con un’anzianità contributiva inferiore ai 10 anni sono le seguenti:
- CNPADC, la cassa dei dottori commercialisti, a patto di essere privi di contribuzione antecedente al 2004, almeno 62 anni di età e 5 anni di anzianità contributiva;
- la Cassa forense, con 70 anni di età e almeno 5 anni di contributi. Qui viene anche previsto un massimo di 34 anni di contribuzione;
- EPAP e Cassa degli psicologi, con un minimo di 5 anni di versamenti e 65 anni di età.
Esiste, ad ogni modo, pure una pensione di invalidità delle casse professionali che permette di ritirarsi dal lavoro con 10 anni di contributi. È il caso delle seguenti casse dei professionisti:
- Inarcassa, la cassa degli ingegneri, che concede:
- la pensione di invalidità in caso di riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa con almeno 5 anni di contributi anche non continuativi. Tale requisito contributivo viene meno in caso di infortunio;
- la pensione di inabilità, in caso di perdita totale e permanente della capacità all’esercizio della professione, con almeno 2 anni di contributi anche non continuativi.
- CNPADC:
- pensione d’invalidità per capacità all’esercizio della professione ridotta a meno di un terzo, con almeno 10 anni di contributi, oppure 5 anni in caso di infortunio, o meno in caso di contribuzione continuativa dal 36° anno di età;
- pensione di inabilità in caso di perdita totale dalla capacità lavorativa, con 10 anni di contributi, o meno se l’iscrizione è in atto continuativamente da data anteriore al 36° anno di età e nessun requisito contributivo in caso d’infortunio;
- CIPAG, la cassa geometri:
- pensione d’invalidità, per capacità all’esercizio della professione ridotta a meno di un terzo, con almeno 10 anni di contributi, o 5 in caso di infortunio;
- pensione d’inabilità, con gli stessi requisiti contributivi e totale perdita della capacità all’esercizio della professione
- ENPACL, la cassa dei consulenti del lavoro:
- pensione di invalidità con 10 anni di contributi;
- pensione di inabilità con 5 anni di contributi;
- CNPR, la cassa dei ragionieri, consente ai propri iscritti di accedere con 10 anni di contributi alle pensioni di inabilità e invalidità;
- Cassa Forense, che consente agli avvocati di andare in pensione di inabilità o invalidità con 5 anni di contributi.
15 anni di contributi
In ultimo, ma non ultimo, andiamo a vedere la questione con 15 anni di contributi.
Hanno alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi i lavoratori che hanno raggiunto l’età prevista per l’accesso alla pensione di vecchiaia ordinaria, ovvero 67 anni, destinatari di una delle deroghe Amato. Trattasi dei noti come quindicenni, ovvero lavoratori e lavoratrici iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme sostitutive ed esclusive in possesso di contribuzione prima del 1996 che:
- hanno perfezionato 15 anni di contributi entro la data del 31 dicembre 1992. Si ritengono utili tutti i contributi a qualsiasi titolo versati. I contributi figurativi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi che si collocano entro il 31 dicembre 1992 possono valutarsi anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data;
- Hanno avuto autorizzazione al versamento dei contributi volontari entro il 31 dicembre 1992, anche se non hanno versato i contributi volontari
- sono lavoratori dipendenti con un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni e che risultano occupati per almeno 10 anni (anche non consecutivi) per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare (lavoratori stagionali o con attività lavorative discontinue), maturati anche successivamente al 31 dicembre 1992, considerando però solo la contribuzione obbligatoria
- lavoratori che al 31/12/1992 hanno maturato un’anzianità contributiva tale che, pur se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell’età pensionabile, non raggiungerebbero il requisito contributivo richiesto in quel momento.