Partita Iva forfettaria: possono aprirla anche le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale

ISA

Anche le associazioni di promozione sociale (Aps) e le organizzazioni di volontariato (OdV) potranno aprire la partita Iva a regime forfettario. Si tratta della novità più importante relativa al Terzo settore introdotta con la conversione del decreto legge numero 146 del 2021 con la modifica di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972 in tema di applicazione Iva. Le ultime novità sono in discussione al Parlamento. Il voto definitivo si avrà lunedì 13 dicembre 2021.

Terzo settore, quali sono i requisiti per aderire alla partita Iva a regime forfettario?

Per aprire la partita Iva a regime forfettario le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato devono aver realizzato un volume di ricavi annuo che non superi i 65 mila euro, come tutte le altre società e i professionisti aderenti alla fiscalità della flat tax. Inoltre, nel volume dei ricavi sono incluse:

  • la somministrazione di bevande e alimenti;
  • le attività commerciali che sono assoggettate all’Iva.

Partite Iva a regime forfettario, gli altri requisiti per il Terzo settore e le semplificazioni

Organizzazione di volontariato e associazioni di promozione sociale per applicare la partita Iva a regime forfettario devono seguire le altre regole e i requisiti indicati dai commi dai 54 a seguire della legge di Stabilità del 2015 (legge numero 190 del 2014). L’adesione al regime forfettario comporta anche varie semplificazioni fiscali:

  • non va addebitata l’Iva nella fattura verso i propri clienti;
  • mancata detrazione dell’Iva sugli acquisti;
  • non va liquidata e versata l’Iva;
  • mancato obbligo di presentare la dichiarazione annuale;
  • non c’è bisogno della comunicazione annuale dell’Iva;
  • mancato obbligo di presentare la comunicazione all’Agenzia delle entrate delle operazioni rientranti nello spesometro, ovvero rilevanti ai fini dell’Iva;
  • non c’è bisogno di comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni fatte con operatori che abbiano la residente o la sede nei Paesi della black list.

Ulteriori obblighi che non hanno associazioni di promozione sociale (Aps) e le organizzazioni di volontariato (OdV) col regime forfettario

Inoltre, associazioni di promozione sociale (Aps) e le organizzazioni di volontariato (OdV) che aderiscono al regime forfettario di partita Iva non devono:

  • registrare le fatture emesse, le ricevute e i corrispettivi;
  • effettuare la certificazione dei corrispettivi;
  • procedere con l’integrazione delle fatture da versare entro il 16° giorno del mese successivo ai fini del debito di imposta, senza detrarre l’imposta stessa.

Vendita di beni e servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale

Le novità per il Terzo settore dell’adesione al regime forfettario di partita Iva, potrebbero riguardare le operazioni effettuate da alcuni enti. In particolare, le associazioni di categoria, religiose, politiche, assistenziali, culturali, di formazione extra scolastica, sindacali che effettuino servizi oppure vendano beni, compresi bevande e alimenti, recependo corrispettivi determinati, potranno considerare queste operazioni come esenti. Detti beni e servizi, dovranno non essere gravati dall’imposta che andrebbe a colpire essenzialmente i consumatori e gli utenti finali.