A fine anno le partite Iva a regime forfettario sono chiamate a verificare le spese e i ricavi ai fini dei requisiti per mantenere la fiscalità di vantaggio. Restare nel regime dei forfettari comporta il soddisfacimento di determinati requisiti e l’assenza di cause ostative. Due, sono in particolare, i requisiti che devono essere verificati: il primo riguarda il limite dei ricavi o dei compensi percepiti nell’anno prima di quello nel quale si voglia aderire alla partita Iva a regime forfettario (o si voglia rimanere). Il secondo riguarda le spese che sono state sostenute per il lavoro accessorio.
Ricavi per le partite Iva del regime ordinario che vogliano passare al forfettario
In merito al requisito dei ricavi e dei compensi per l’accesso o il mantenimento della partita Iva a regime forfettario è necessario che questi non siano superiori al limite di flat tax al 15% o al 5% (per i primi cinque anni) dei 65 mila euro. Il che significa che, per chi voglia entrare nel regime forfettario, il limite è riferito all’anno precedente a quello dell’adesione. Dunque, per le partite Iva che volessero aderire al regime forfettario nel 2022, è necessario che il volume dei ricavi e dei compensi del 2021 non sia eccedente i 65 mila euro.
Mantenimento del regime forfettario per le partite Iva che già ne fanno parte
Per le partite Iva che già sono nel regime forfettario, la verifica da fare è quella di controllare che i ricavi e i compensi dell’anno non siano superiori a 65 mila euro. Pertanto, i ricavi al 31 dicembre 2021 non devono sforare la soglia della flat tax se si intende permanere nel regime forfettario anche nel 2022. In caso contrario, la partita Iva non può permanere nel regime forfettario a partire dal 1° gennaio 2022.
Partite Iva a regime forfettario, il controllo dei costi del lavoro accessorio a fine anno
La seconda verifica da fare per le partite Iva a regime forfettario (e per il mantenimento della fiscalità di vantaggio) è quella inerente le spese per il lavoro accessorio. In questa categoria rientra il lavoro svolto dal personale alle dipendenze o dai collaboratori. Il limite di costo per il lavoro accessorio è pari a 20 mila euro all’anno. Analogamente ai ricavi, anche questo requisito deve essere verificato a fine anno. In particolare il limite deve essere soddisfatto nell’anno prima di quello nel quale si voglia entrare o continuare a usufruire del regime forfettario. Se al 31 dicembre 2021 la partita Iva ha superato i 20 mila euro di lavoro accessorio, per l’anno 2022 si decade dal regime forfettario.
Partite Iva forfettarie: la verifica di assenza di cause ostative
Oltre ai requisiti per la permanenza o per l’adesione alla partita Iva a regime forfettario sono da verificare che non vi siano delle cause ostative. Si tratta di situazioni che, a differenza dei requisiti, possono ritrovarsi anche nello stesso anno nel quale si fruisce del regime forfettario. Non possono pertanto rientrare nella partita Iva agevolata le seguenti categorie:
- chi si avvale dei regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito. In quest’ultima categoria rientra chi vende sali e tabacchi, gli agriturismi e l’editoria;
- i soggetti che non siano residenti. Fanno eccezione i residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea, quelli residenti in uno Stato che aderisce all’Accordo sullo Spazio economico europeo purché fornisca adeguati scambi di informazioni. La partita Iva è, in ogni modo, assoggettata al limite minimo del 75% di produzione del reddito in Italia.
Regime forfettario delle partite Iva: le altre cause ostative
Tra le altre cause ostative al mantenimento o all’adesione del regime forfettario di partita Iva rientrano:
- chi effettua operazioni di cessioni di fabbricati e porzioni inerenti o di terreni edificabili, o cessioni intracomunitarie di nuovi mezzi di trasporto. Tale attività deve essere svolta in maniera esclusiva o prevalente ai fini della causa ostativa;
- le persone fisiche che abbiano delle quote di partecipazione alle società di persone o di controllo in società a responsabilità limitata (Srl) per attività economiche attinenti a quella che svolge il contribuente forfettario;
- le persone fisiche che svolgano la propria attività in maniera prevalente nei confronti di datori di lavoro. Con il datore di lavoro, la partita Iva forfettaria per incontrare la causa ostativa deve avere dei rapporti di lavoro oppure i rapporti devono essere riconducibili ai due antecedenti periodi di imposta; i rapporti di lavoro possono essere ricondotti anche a soggetti attinenti ai datori di lavoro in via diretta o indiretta.
Partite Iva a regime forfettario e limite di attività di lavoro alle dipendenze
Una ulteriore causa ostativa può essere riconducibile al fatto che una partita Iva svolga del lavoro alle dipendenze o assimilato. Nel caso in cui il reddito da lavoro dipendente dovesse superare i 30 mila euro, si rientra in una delle cause ostative per l’ottenimento o il mantenimento del regime forfettario. La verifica da eseguire al 31 dicembre 2021 è quella che prevede che nell’anno 2021 il reddito percepito dal lavoro dipendente non superi i 30 mila euro. In caso contrario, la partita Iva non potrà mantenere il regime forfettario o non potrà accedervi nel 2022.
Cosa succede se nel nuovo anno la partita Iva emette fatture senza addebito Iva senza rientrare nel regime forfettario?
Fare un’errata valutazione della possibilità di mantenere il regime forfettario di partita Iva non comporta un’immediata esclusione dalla fiscalità di vantaggio. Se la partita Iva emette nel nuovo anno fatture senza l’addebito dell’Iva perché convinta di rientrare nel regime forfettario può sanare la propria posizione. In questo caso è necessario emettere una nota di variazione in aumento che andrà a integrare le fatture originarie.