Gli abusi edilizi purtroppo sono molto frequenti e in alcuni casi possono portare a un ordine di demolizione dell’immobile con la conseguenza che, se l’immobile è utilizzato come abitazione principale, si possono avere reali problemi ad affrontare l’imminente esecuzione. Ciò che molti si chiedono è se l’ordine di demolizione possa essere eseguito anche nel caso in cui nell’immobile vivono minori e il nucleo familiare non ha un altro alloggio a disposizione. Vedremo a breve che negli ultimi anni la prassi giurisprudenziale è piuttosto uniforme.
Cos’è l’abuso edilizio
Deve essere fin da subito detto che la giurisprudenza sul punto non sempre è stata unanime e molto dipende dalla situazione concreta del singolo, infatti l’ordine di demolizione può andare a contrastare con il diritto all’abitazione nei casi di “abusi di necessità”.
Per capire bene è necessario fare una premessa. Si verifica l’abuso edilizio quando una parte costruisce un immobile senza un idoneo titolo edilizio, cioè senza il permesso di costruire, in assenza della comunicazione di inizio dei lavori oppure quando l’opera appare difforme rispetto ai titoli edilizi concessi. Nel caso in cui l’abuso edilizio venga scoperto dall’autorità vi è l’ordine di demolizione al fine di ripristinare lo stato dei luoghi.
Nel caso in cui il proprietario non provveda alla demolizione, può essere acquisito alla proprietà comunale, inoltre in presenza di reato è possibile l’arresto e la comminazione di una sanzione pecuniaria. C’è il reato penale nel caso di costruzione realizzata in violazione delle norme, in caso di totale assenza di titolo e in caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio.
Sanataria per abusi edilizi: quando si può evitare l’ordine di demolizione?
Vi sono dei casi in cui però è possibile la sanatoria, ciò può avvenire solo nel caso in cui non ci sia un contrasto tra il fabbricato e il piano regolatore generale e quindi in teoria si poteva avere il titolo edilizio per realizzare la costruzione. Per ottenere la sanatoria inoltre è richiesto un ulteriore requisito, cioè l’immobile deve essere conforme alla normativa vigente in materia di edilizia.
Per ottenere la sanatoria deve essere presentata istanza presso il Comune in cui è ubicato l’immobile entro 60 giorni dal momento in cui è stato rilevato l’illecito.
Ordine di demolizione in presenza di minori
Fatta questa prima premessa sull’abuso edilizio e sui casi in cui può esserci ordine di demolizione, occorre ora capire se la presenza di minori nella casa possa essere motivo ostativo all’esecuzione della demolizione stessa. Come detto, le sentenze in materia sono numerose, ma in questo caso si fa particolare riferimento alla pronuncia 45971 del 15 dicembre 2021.
I giudici della Corte di Cassazione hanno rilevato che la presenza di minori nell’abitazione non sempre è ostacolo all’esecuzione dell’ordine di demolizione. Seguiamo l’iter logico giuridico seguito dalla Suprema Corte.
La premessa è che il diritto all’abitazione previsto negli articoli 2 e 3 della Costituzione (articolo 2 stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo anche all’interno delle formazioni sociali, articolo 3 prevede il principio di uguaglianza sostanziale e stabilisce che è compito della Repubblica eliminare gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.) e articolo 8 della CEDU (Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza) è di pari rango rispetto ad altri principi costituzionali come la necessità che vi sia un ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell’ambiente.
Tale “parità” giustifica l’ordine di demolizione di un immobile abusivo purché tale obbligo sia proporzionato rispetto allo scopo della normativa edilizia. Insomma va demolito un immobile abusivo in una zona dove vige il divieto di costruire.
Il ricorrente aveva sottolineato nel ricorso che il nucleo familiare era composto da 3 minori e che l’ordine di demolizione, confermato da una sentenza del Tribunale di Napoli, non aveva ottemperato a un giusto bilanciamento tra la tutela dei minori e l’interesse al ripristino della situazione antecedente. L’abitazione infatti era l’unica dimora a disposizione della famiglia e le condizioni economiche sociali non permettevano altre soluzioni.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo inammissibile. Ha precisato che il diritto all’abitazione non deve essere visto in termini assoluti, ma deve essere confrontato con valori di pari rango. D’altronde è necessario scoraggiare comportamenti illegali che contrastano con l’esigenza di tutela dell’ambiente e del territorio.
Ha inoltre sollevato due particolari questioni. Spetta alla parte ricorrente infatti indicare in modo preciso e circostanziato i motivi che osterebbero all’esecuzione dell’ordine di demolizione. In primo luogo il ricorrente non ha specificato i problemi di salute che lo riguarderebbero ( ha solo rinviato al contenuto di una relazione dei servizi di protezione sociale), inoltre il ricorrente non si è mai attivato per la ricerca di un alloggio popolare infatti non si è rivolto ai servizi competenti per l’individuazione di una situazione abitativa nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica.
Ordine di demolizione in caso di ampliamento e in presenza di minori
Già in altre pronunce la Corte di Cassazione aveva sottolineato come il diritto previsto dall’articolo 8 della CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) non deve essere visto come assoluto, ma deve essere contemperato con altre esigenze e in particolare con il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato e a ripristinare l’equilibrio urbanistico-edilizio (Sentenza Corte di Cassazione 844 del 2020 depositata il 13 gennaio 2020).
Nella stessa trova conferma l’ordine di demolizione parziale di un edificio e a nulla è valso il fatto che nella stessa abitassero due minori o le consulenze tecniche di parte da cui si evince che la demolizione della parte abusiva avrebbe compromesso anche la stabilità della parte regolarmente costruita e danneggiato l’impiantistica, tra cui quella del metano. Per la Corte di Cassazione in sede di merito, Tribunale di Brindisi, il ricorrente non aveva sufficientemente provato tale pericolo e nel caso in oggetto non vi era parziale difformità tra il progetto iniziale di ampliamento e i lavori effettivamente eseguiti, infatti non aveva richiesto alcun titolo edilizio relativo a tale ampliamento, di conseguenza non è possibile la sanatoria.
Si può evincere da queste due pronunce che la presenza di minori spesso non è un elemento ostativo rispetto all’ordine di demolizione.