Con la circolare 182 del 10 dicembre 2021 l’INPS ha dettato le regole per la maternità e paternità per lavoratori dello spettacolo dipendenti e autonomi.
Circolare 182 del 2021 dell’INPS: maternità e paternità per lavoratori dello spettacolo
Il decreto Sostegni Bis (DL 73/2021), entrato in vigore il 26 maggio 2021, con l’articolo 66 comma 3 ha introdotto delle novità inerenti il sostegno alla maternità e paternità con modifiche al Testo Unico. Con la circolare 182 l’INPS mette invece in evidenza gli aspetti operativi di tale sostegno per i lavoratori dipendenti e autonomi. La circolare prevede che nel caso in cui la lavoratrice abbia sia rapporti di lavoro subordinato che rapporti di lavoro autonomo, si applichi la disciplina prevista per l’ultimo contratto sottoscritto. Inoltre stabilisce che nel caso in cui la lavoratrice al momento dell’inizio del periodo di maternità non abbia rapporti di lavoro in corso, è comunque prevista la tutela della maternità e paternità nel caso in cui negli ultimi 12 mnesi ci siano stati rapporti di lavoro.
Maternità e paternità per lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro dipendente
In base all’articolo 59 bis del Testo Unico sulla Tutela della maternità e paternità, così come modificato dal decreto Sostegni Bis i lavoratori dello spettacolo le tutele previste dalla normativa vengono riconosciute ai lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, le stesse si differenziano in base alla tipologia di contratto.
Per i lavoratori dipendenti è previsto l’obbligo di astensione dal lavoro per la madre nei due mesi precedenti il parto e tre mesi successivi all’evento. Gli eventuali giorni non goduti prima del parto, possono essere goduti successivamente (ad esempio in caso di parto prematuro, oppure quando si decide di posticipare l’uscita dal lavoro). In questo periodo è prevista l’erogazione di un’indennità pari all’80% retribuzione media globale giornaliera.
Per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro dipendente sono previste le tutele riconosciute alle altre lavoratrici, cioè tutela del parto prematuro, sull’interruzione volontaria o spontanea di gravidanza, rinvio e sulla sospensione del congedo di maternità, prolungamento del diritto alla corresponsione dell’indennità, adozioni e affidamento.
Ai lavoratori dello spettacolo si applicano anche le regole del congedo parentale. Lo stesso può essere usufruito durante i primi 12 anni di vita del bambino, può essere utilizzato da entrambi i genitori per un periodo massimo di 6 mesi, se il padre utilizza più di 3 mesi di congedo parentale, può usufruire in totale di 7 mesi. Il periodo complessivo di congedo parentale è di 10 mesi, elevati a 11 se il padre usufruisce di almeno 3 mesi.
Il congedo parentale può essere usufruito sull’intera giornata lavorativa o per un periodo frazionato nell’arco della giornata.
I genitori nel periodo in cui usufruiscono del congedo parentale hanno diritto al 30% della retribuzione.
Lavoratori dello spettacolo: maternità e paternità per i lavoratori autonomi
Sappiamo bene che i lavoratori dello spettacolo spesso sono inquadrati come liberi professionisti con partita IVA e non come lavoratori dipendenti. In questi casi le norme che si applicano per la tutela della maternità e della paternità sono diverse. Per le lavoratrici autonome è prevista l’astensione dal lavoro per gli ultimi due mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi successivi. In questo caso l’indennità è pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera. Per accedere è necessario essere iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo.
Per le lavoratrici autonome vi è la possibilità di continuare a lavorare anche nel periodo di maternità, quindi non c’è l’astensione obbligatoria dal lavoro. Cambia anche il congedo parentale che può essere usufruito per 3 mesi con la retribuzione al 30% ma solo nel primo anno di vita del bambino, quindi il periodo risulta molto ridotto rispetto al caso dei lavoratori dipendenti.
Per poter fruire del congedo parentale è necessario che il lavoratore:
- presenti la domanda all’Istituto (INPS) prima dell’inizio del congedo al massimo nel giorno in cui inizia il congedo;
- comunichi ai committenti l’astensione dal lavoro. I periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa.
Il periodo di congedo parentale viene riconosciuto solo alle lavoratrici e non ai lavoratori.
Come si calcola l’indennità di maternità e paternità per lavoratori dello spettacolo
La circolare chiarisce anche come viene calcolata l’indennità, sia quella all’80% sia quella al 30% riconosciuta per il congedo parentale. I lavoratori dello spettacolo non hanno solitamente retribuzioni fisse, i compensi cambiano in base al singolo lavoro e al singolo committente, quindi è necessario avere una base di riferimento. La circolare sottolinea che si fa riferimento agli importi ricevuti nei 12 mesi antecedenti rispetto all’inizio del periodo indennizzabile.
Sono esclusi i redditi derivanti da attività diverse rispetto a quelle svolte nel mondo dello spettacolo. Per i lavoratori autonomi e dipendenti con contratto a tempo determinato, le indennità sono corrisposte dall’INPS. Per i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato sono erogati dal datore di lavoro e poi restituite dall’INPS al datore di lavoro.