Si può essere licenziati quando si supera il periodo di comporto? E quando il licenziamento per superamento può essere assimilato al licenziamento disciplinare? A queste e ad altre domande, relative al periodo di comporto, daremo risposta nella nostra guida.
Periodo di comporto, il superamento
Con periodo di comporto si intende il periodo di malattia massimo a cui un lavoratore dipendente deve far fronte, in caso di assenza dal lavoro.
Quando è che si rileva, dunque il superamento del periodo di comporto, giustificando il licenziamento?
Partiamo col dire che il superamento del periodo di comporto da parte del lavoratore non va a giustificare il recesso del datore di lavoro laddove l’infermità sia comunque imputabile a responsabilità dello stesso datore di lavoro, in dipendenza della nocività delle mansioni o dell’ambiente di lavoro, che egli abbia omesso di prevenire o eliminare, andando così a violare l’obbligo di sicurezza o di specifiche norme, incombendo, sul lavoratore l’onere di provare il collegamento causale fra la malattia e il carattere morboso delle mansioni eseguite.
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Licenziamento e tempestività
Riguardo al licenziamento per superamento del periodo di comporto la decisione spetta esclusivamente al datore di lavoro, se recidere o meno non appena terminato il periodo, oppure di attendere il rientro del lavoratore. Ne consegue che soltanto a partire dal momento del rientro in servizio l’eventuale inerzia del datore nel recedere potrebbe indicare la rinuncia al potere di licenziamento e, dunque, potrebbe ingenerare un corrispondente incolpevole affidamento da parte del dipendente.
Quando il licenziamento è nullo
Quando si può rivelare la nullità per assenze o infortunio, del licenziamento per superamento del comporto?
In breve, possiamo ben dire che il licenziamento intimato con causale il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, si rivela nullo per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2110, comma 2, c.c.
Licenziamento periodo di comporto: si assimila al licenziamento disciplinare?
La risposta a questa domanda, che è fulcro nucleico della nostra guida, è No. Il licenziamento per il superamento del periodo di comporto non si può assimilare al licenziamento disciplinare.
Scopriamo, in breve, nel seguente paragrafo il perché.
In merito al licenziamento per superamento del comporto, non assimilabile a quello disciplinare, il datore di lavoro non deve specificare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive.
Tuttavia, pure sulla base del novellato art. 2 della l. n. 604 del 1966, il quale impone la comunicazione contestuale dei motivi, la motivazione esposta deve essere idonea ad evidenziare il superamento del comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, dando atto del numero totale di assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l’onere, nell’eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato.
Quando si rivela efficace il licenziamento?
In ultimo, ma non ultimo, andiamo a valutare l’efficienza del licenziamento per superamento del periodo di comporto.
Si rimette al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite la questione della natura del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato prima del decorso completo dello stesso periodo e quando il lavoratore è ancora assente per malattia, per stabilire se il licenziamento sia inefficace in via temporanea e, pertanto, possa acquisire efficacia con il successivo superamento del periodo di comporto o se, al contrario, il recesso sia da considerare nullo, perché intimato in contrasto con l’art. 2110 c.c.
Questo è, dunque, quanto vi fosse di più utile e necessario, da sapere in merito al licenziamento per superamento del periodo di comporto e le sue variabili, quantunque fosse esso anche assimilabile al licenziamento disciplinare.