Per quel che riguarda le indagini finanziarie, in Italia ci sono degli organi che sono preposti ai controlli. Si tratta, nello specifico, dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Dogane, della Guardia di Finanza e dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
I soggetti potenzialmente sottoposti ad indagine sono tutti gli operatori finanziari, i quali proprio nei confronti degli organi di controllo hanno degli obblighi ben precisi da rispettare. Ed allora, per le indagini finanziarie, vediamo cosa sono nel dettaglio. E vediamo anche come gli operatori finanziari sono obbligati a rispondere alle richieste degli organi di controllo.
Obbligo di PEC per gli operatori finanziari, ecco come e perché
Al fine di ricevere le richieste da parte degli organi di controllo, per le indagini finanziarie, gli operatori finanziari, a partire dall’1 gennaio del 2006, hanno l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). La PEC, infatti, serve agli operatori finanziari per trasmettere agli organi di controllo i dati richiesti entro e non oltre i termini previsti.
Con obbligo a partire dall’1 luglio del 2012, si legge altresì sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, gli operatori finanziari, utilizzando il formato XML, sono tenuti ad inoltrare solo ed esclusivamente in via telematica pure le istanze di proroga dei termini di risposta alle richieste di indagini finanziarie ricevute da parte degli organi di controllo sopra indicati.
Indagini finanziarie, quali sono i soggetti obbligati e quelli esonerati a fornire le risposte telematiche
Oltre agli istituti di credito, ed al Gruppo Poste Italiane, ci sono pure altri soggetti che, per quel che riguarda le indagini finanziarie, sono tenute all’obbligo di fornire le risposte telematiche via PEC. Tra questi, in particolare, ci sono le Sim, ovverosia le Società di intermediazione mobiliare, ed anche le Sgr che sono le Società di gestione del risparmio. Nonché gli Imel, che sono gli Istituti di moneta elettronica, le società fiduciarie e gli intermediari finanziari includendo, tra gli altri, pure i confidi ed i cambiavalute.
Sono invece esonerati dall’obbligo di risposta telematica alle indagini finanziarie i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria mono e plurimandatari. Inoltre, per le compagnie di assicurazioni, l’obbligo di risposta telematica alle indagini finanziarie è previsto per alcuni prodotti. Nella fattispecie, per i contratti e per le operazioni di capitalizzazione, per le polizze index-linked ed anche per le polizze unit-linked.
Le risposte negative alle richieste degli organi di controllo, inoltre, possono essere inoltrate dagli operatori finanziari anche in modalità cumulativa. La modalità di risposta cumulativa, in particolare, è stata introdotta in data 12 novembre del 2007 con un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.