Le garanzie patrimoniali specifiche hanno dei caratteri ben chiari. Sia dal punto di vista del debitore che dei creditore, così riassumibili.
Le garanzie patrimoniali specifiche, i caratteri principali
La garanzia patrimoniale specifica è diversa da quella generica. Infatti ha delle caratteristiche di specificità legate a:
- beni determinati, del debitore o di un terzo;
- un titolo apposito o specifico per la loro costituzione;
- un diritto di prelazione, cioè alcuni creditori sono soddisfatti con preferenza rispetto ad altri;
- un diritto di seguito sul bene, cioè il diritto che segue il bene nei successivi trasferimenti, mantenendo al creditore la facoltà di esproprialo anche nei confronti dei successivi acquirenti
Tra questo tipo di garanzia patrimoniale specifica, ci sono: i privilegi, il pegno e l’ipoteca, che costituiscono cause legittime di prelazione.
Il privilegio, come garanzia secondo la legge
Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito (art.2745 codice civile). La costituzione del privilegio può tuttavia della legge essere subordinata alla convenzione delle parti; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità.
Tuttavia esistono due tipi di privilegi generale e speciale. Il privilegio generale cade su tutti i beni del debitore. Mentre il privilegio speciale cade su determinati beni, mobili o immobili. Il privilegio speciale è connotato da un vero e proprio carattere di realità attribuendo, oltre alla prelazione, il diritto di seguito. Si tratta di un privilegio che può esercitarsi anche in pregiudizio di diritti acquistati, da tersi posteriormente al sorgere di esso.
Caratteristiche patrimoniali specifiche, il pegno
Il pegno è un diritto reale che vincola un bene mobile a garanzia di un creditore (art. 2784). Oggetto di pegno possono essere i beni mobili o università di beni. Inoltre il pegno si costituisce tramite un contratto, che ha natura di contratto reale. Anche se la consegna della cosa al creditore o a un terzo designato dalle parti è obbligatoria.
Dunque il contratto di pegno è un vero e proprio contratto formale: richiede infatti la forma scritta e la data certa quando il credito garantito. Altro requisito essenziale è lo spossessamento per la nascita e il mantenimento del diritto di pegno e svolge una funzione di pubblicità.
La funzione svolta dallo spossessamento spiega perché il consegnatario, sia egli creditore o terzo, non può usare la cosa, né concederne ad altri il godimento, né darla a sua volta in pegno. Però se il creditore garantito non viene pagato, il creditore può far vendere la cosa, ovvero farsi assegnare in pagamento dal giudice la cosa o il credito ricevuti in pegno.
L’ipoteca e la sua pubblicità
L’ipoteca è un diritto reale che vincola un bene immobile a garanzia di un credito. Oggetto di ipoteca possono essere i beni immobili, i mobili registrati e le rendite di Stato. Mentre i caratteri dell’ipoteca sono la specialità e l’indivisibilità. In altre parole sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di loro. Ad esempio se un debito è stato in parte pagato, il diritto continua a gravare su tutti i beni ipotecati.
L’ipoteca si costituisce quando ci sono due elementi: il titolo e l’iscrizione in pubblici registri. L’iscrizione è una particolare forma di pubblicità in quando con essa, nasce l’ipoteca stessa. Ma per procedere all’iscrizione occorre uno specifico titolo.
I tre tipi di ipoteca
Esistono tre tipi di ipoteca: legale, giudiziale e volontaria. L’ipoteca legale nasce in forza di una specifica previsione di legge che attribuisce a determinati creditori, se ricorrono certe condizioni, il diritto di iscrivere ipoteca. Esiste poi l’ipoteca giudiziale che si costituisce in forza di una sentenza. Questa condanna il debitore al pagamento di una somma di denaro o l’adempimento di una obbligazione.
Invece l’ipoteca volontaria nasce in forza di un contratto o di una dichiarazione unilaterale, redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Tuttavia per tutti i tipi di ipoteca occorre avere la pubblicità per la nascita. L’iscrizione va eseguita nei registri del luogo dove si trova il bene o si effettua per le diverse categorie di beni capaci di ipoteca, sui registri immobiliari o sui pubblici registri.
Ma come si estingue l’ipoteca?
In ordine all’estinzione occorre richiamare la distinzione tra iscrizione e titolo dell’ipoteca. Alcune cause di estinzione incidono sul titolo. Ciò avviene per l’estinzione del creditore garantito come per il perimento del bene, la rinuncia all’ipoteca o la vendita forzata del bene ipotecato.
Mentre altre cause di estinzione incidono sull’iscrizione. L’estinzione si verifica per il decorso del termine di vent’anni dall’iscrizione salva restando però l’innovazione. L’innovazione è la ripetizione della formalità dell’iscrizione effettuata dopo un certo tempo. Infine le garanzie patrimoniali specifiche sono molto simili, ma la principale differenza è che il pegno ha ad oggetto beni mobili, mentre l’ipoteca beni immobili, beni mobili registrati e le rendite dello Stato.