Le donazioni sono atti di libera scelta con cui si trasferisce un bene, un immobile o altro. Ma le banche non li amano, ed ecco il perché.
Le donazioni, cosa son da punto di vista normativo
La donazioni sono secondo l’articolo 769 del codice civile degli atti liberi. In particolare la donazione è il contratto con quale una parte, per spirito di liberalità, arricchisce l’altra tramite l’attribuzione di un diritto ovvero l’assunzione di una obbligazione. Dunque lo spirito del contratto è quello della liberalità, inteso come arricchimento disinteressato di una parte nei confronti di un’altra.
L’esempio classico è quello della donazione di una bene dai genitori nei confronti dei figli, che “regalano” un immobile ai propri figli, evitando così di sostenere i costi dell’acquisto. Però è anche vero che il contenuto della donazione può essere l’arricchimento in termini di assunzione di una obbligazione. Infine molto frequente è l’attribuzione di un diritto. Mentre non è ammessa la donazione di beni futuri o di beni altrui.
Alcuni tipi di donazione
Esistono vari tipi di donazione. Ad esempio quella modale, che è gravata da un onere o modo che il donatario è tenuto a eseguire. Tuttavia si ricorda che l’onere è spesso legato a qualcosa che deve fare chi riceve il bene. Ad esempio dono un immobile ad un’altra persona con l’obbligo ad esempio di realizzare qualcosa di utile per il sociale.
La donazione remuneratoria è quella fatta per riconoscenza ovvero in considerazione dei meriti del donatario, ovvero per speciale remunerazione. Inoltre la donazione è manuale quando la liberalità ha ad oggetto beni mobili ed è di modico valore, avuto anche riguardo alla condizione economica del donante.
La donazione obnuziale è la liberalità fatta in riguardo di un futuro matrimoniale dagli sposi tra loro, sia da altri a favore degli sposi o dei loro figli nascituri, alla celebrazione del matrimonio. Questa donazione non ha bisogno di accettazione.
Infine le donazioni possono essere indirette, poiché il fine di arricchimento si realizza in maniera indiretta, tramite atti e negozi che hanno un fine tipico diverso da quello della liberalità. Rientrano tra questi casi:
- l’intestazione di un bene a nome altrui;
- l’adempimento di un terzo;
- la remissione del debito;
- la rinuncia dell’usufrutto.
Ma perché le donazioni non piacciono alle banche?
La donazione è un atto in cui il donante trasferisce ad un altro soggetto un proprio bene per spirito di libertà, senza, cioè alcun corrispettivo. Si tratta però di un atto che viene spesso richiesto sia perché ha un costo molto basso, rispetto ad una vendita. Infatti viene spesso usata per “gestire” i patrimoni familiari, anche ai fini di pagare meno in merito alle tasse sugli immobili che sono sempre abbastanza alte, soprattutto per gli immobili non destinati alla prima casa.
Tuttavia è un atto che ha molti inconvenienti, perché è un atto revocabile e impugnabile per molti motivi. L‘azione revocatoria può essere esperita anche dai creditori del donante i quali ritengano che l’atto abbia recato pregiudizio alle loro ragioni. Anche in questo caso è necessaria una pronuncia giudiziale. In entrambi i casi però l’esperimento vittorioso dell’azione revocatoria (da parte del donante o dei creditori) comporta il venir meno degli effetti della donazione con conseguente restituzione dei beni in natura o dell’equivalente in denaro.
Ecco che quindi quando le banche devono concedere un mutuo, ci pensano davvero mille volte. Proprio perché l’atto può essere revocabile. E le banche potrebbero trovare difficoltà, qualora l’immobile subisse un’azione revocatoria e quindi perdere il loro “credito” sulla rivendita del bene, qualora il mutuo non fosse interamente ripagato.
Problemi anche in caso di rivendita
Come abbiamo detto la donazione è astrattamente a rischio di un’impugnazione, magari degli eredi, che renda inefficace la successiva rivendita. Infatti, rivendere un bene ricevuto in donazione, non è semplicissimo. Questo perché se ad ipotesi chi ha ricevuto il bene, dovesse decidere di vendere, cosa succede?
Se il terzo dovesse aver bisogno di fare mutuo, potrebbe riceve un due di picche. Questo perché le banche non accettano di essere garantite da un’ipoteca su di un bene che un domani potrebbe essere loro sottratto, magari da un’azione di rivendica da parte di qualche altro erede.
La azioni di rivendica da parte di vari soggetti
Tuttavia ci sono delle azioni di rimedio più o meno efficaci per cercare di ovviare alla situazione, come la prescrizione di alcune situazioni:
- azione di revocatoria per sopravvivenza di figli si prescrive in 5 anni dal giorno della nascita del figlio o dalla notizia dell’esistenza del figlio o dell’avvenuto riconoscimento del figlio naturale;
- l’azione di riduzione proposta dagli eredi legittimari si prescrive in 10 anni dalla morte del donante;
- azione revocatoria proposta dal donante per ingratitudine si prescrive in un anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione;
- l’azione di restituzione proposta dagli eredi legittimi si prescrive in 20 anni dalla donazione;
- azione di revocatoria proposta dai creditori del donante si prescrive in 5 anni alla data dell’atto.
Inoltre il consiglio è quello di fare attenzione al tempo trascorso: 20 anni dalla donazione, sempre non vi è opposizione da parte di altri aventi diritto. Tuttavia un altro consiglio molto utile è quello di rivolgersi sempre ad un notaio per la valutazione di fare o meno l’atto di donazione. E se si deve fare un mutuo, meglio evitare questo tipo di immobili o magari parlare con il proprio consulente finanziario, per evitare spiacevoli “sorprese” in fase di richiesta e accettazione di mutuo.