E’ entrato in vigore il 14 dicembre 2021 il decreto legislativo 183 dell’8 novembre 2021 che completa il recepimento della direttiva europea 2019/1151 che modifica la direttiva UE 2017/1132 . Il decreto prevede la possibilità di costituire online SRL e SRLS. Ecco le varie procedure da seguire per farlo.
Costituire online SRL e SRLS: principi fondamentali
L’obiettivo della normativa è semplificare le procedure per la costituzione di queste due tipologie di società di capitali, ciò attraverso la digitalizzazione. La disciplina prevede il superamento dell’articolo 47 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 che prevedeva la presenza davanti al notaio per la stipula dell’atto costitutivo.
La direttiva europea 2019/1151 fissa dei principi a cui gli Stati Membri devono adeguarsi, in particolare stabilisce che la costituzione della Società debba avvenire nell’arco di 5 giorni nel caso in cui siano utilizzati dei moduli standard, mentre in caso contrario il termine massimo per concludere la procedura è di 10 giorni. Non impone l’atto pubblico per la redazione dell’atto costitutivo, ma di fatto lascia gli Stati Membri liberi di utilizzare la tipologia di atto utilizzata nel diritto societario interno, nel caso dell’Italia quindi atto pubblico. I documenti devono però essere in formato aperto e strutturato e devono essere inviati in forma digitale al Registro delle Imprese.
Il recepimento della direttiva
Trattandosi di un decreto legislativo è naturalmente presente una legge di delega del Parlamento che indica i criteri generali a cui deve attenersi il Governo nella redazione della disciplina di dettaglio, contenuta poi nel decreto legislativo. La legge di delega all’articolo 29 prevede che possano accedere alla costituzione online SRL e SRLS che abbiano:
- sede in Italia;
- il capitale deve essere versato con conferimenti in denaro attraverso un bonifico su un conto corrente intestato al notaio rogante. Sono quindi esclusi i conferimenti in natura o in opere. La direttiva prevede la possibilità di versare i conferimenti su un conto bancario di una banca che opera nell’Unione Europea e che consenta di identificare l’ordinante, ma l’Italia ha preferito non recepire questa parte;
- inoltre l’atto deve essere stipulato con atto pubblico, attraverso una videoconferenza effettuata con l’uso di una piattaforma internet e con sottoscrizione dello stesso mediante firma elettronica riconosciuta (firma digitale o altro tipo di firma elettronica avanzata);
La piattaforma deve assicurare:
- un collegamento continuo;
- visualizzazione dell’atto da sottoscrivere;
- tracciamento di ogni attività;
- conservazione degli atti.
Deve essere, infine, sottolineato che nel caso in cui una delle parti sia sprovvista di forma elettronica qualificata o firma digitale, il notaio attraverso la piattaforma telematica deve essere in grado di fornire immediatamente una firma digitale. In realtà il servizio è già fornito da Notartel.
Costituire online SRL e SRLS: obblighi del notaio
Si deve rammendare che le procedure devono essere seguite in modo molto rigoroso, infatti è previsto che qualora il notaio dubiti dell’identità di uno o più partecipanti alla videoconferenza, debba immediatamente interromperla e richiedere la presenza fisica delle stesse. Tale procedura trova applicazione anche nel caso in cui il notaio abbia dubbi sulla capacità di agire di uno dei soggetti presenti in videoconferenza. Siccome la disciplina prevede che l’attuazione della normativa sulla costituzione online della SRL e della SRLS non debba prevedere maggiori oneri per le finanze pubbliche, è previsto che la piattaforma sia predisposta e amministrata dal Consiglio Nazionale del Notariato.
La piattaforma naturalmente deve avere caratteristiche ben specifiche, cioè deve consentire al notaio di identificare in modo univoco i partecipanti, deve consentire la verifica della firma digitale apposta e la validità dei certificati di firma e infine deve consentire di percepire ciò che accade intorno ai partecipanti. Queste norme molto precise hanno l’obiettivo di evitare che attraverso questa procedura ci possano essere degli illeciti.
Al fine di evitare errori per la costituzione online di SRL e SRLS è possibile utilizzare i modelli di statuto e atto costitutivo standard, messi a disposizione dal Ministero per lo Sviluppo Economico e disponibili sui siti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura . Nel caso in cui la società venga costituita con l’uso di moduli standard degli atti il compenso del notaio deve essere ridotto del 50%.
Deve infine essere sottolineato che alla SRL costituita online si applicano le stesse clausole di ineleggibilità e decadenza prevista per gli amministratori di una Società Per Azioni (articolo 2382 del codice civile, cioè interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna, incapacità ad esercitare uffici direttivi) ed è responsabilità degli stessi autodichiarare la presenza di cause di ineleggibilità o decadenza.
Come viene individuato il notaio a cui rivolgersi?
Abbiamo detto che per potersi avvalere delle novità introdotte con il decreto legislativo e inerenti la costituzione online della SRL è necessario che la società abbia sede in Italia, questo però non vuol dire che i soci debbano essere residenti in Italia. Fatta questa premessa, se i “fondatori” hanno residenza all’estero e vogliono una SRL con sede in Italia, per la costituzione possono rivolgersi a qualunque notaio con sede in Italia. In caso contrario e quindi se i soci fondatori abbiano la residenza in Italia occorre scegliere un notaio con sede nella regione in cui ha la residenza almeno uno dei soci o nella regione dove si fissa la sede legale della SRL.Viene quindi mantenuto il principio della territorialità.
Non è prevista per ora la possibilità di utilizzare la procedura online per la costituzione di altre tipologie di società, infatti l’Italia ha deciso di recepire la direttiva nei suoi contenuti minimi.
E’ prevista la possibilità per il notaio di procedere a una rettifica unilaterale dell’atto solo per l’eliminazione di meri errori materiali. In questo caso è tenuto a certificare l’operato attraverso un atto pubblico da lui redatto e deve trattarsi comunque di una mera attività ricognitiva della volontà delle parti che sia possibile comunque ricostruire attraverso atti propedeutici.
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