Il contributo a fondo perduto Resto al Sud concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell’Irpef e dell’Irap? Per fornire una risposta al quesito è necessario rifarsi a quanto prevede la regola generale, secondo la quale i contributi a fondo perduto ottenuti devono essere considerati redditi imponibili. A meno che la norma di legge non disponga esplicitamente la non imponibilità dei contributi ricevuti ai fini dell’Irap e dell’Irpef.
Imponibilità dei redditi Irpef e Irap per i contributi Resto al Sud nei periodi di Covid
Ai fini dell’imponibilità Irpef e Irap dei contributi ricevuti, deve essere preso in considerazione anche l’articolo 10 bis, della legge numero 137 del 2020. Si tratta della la conversione del decreto “Ristori”. E, da ultima, l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate. Quest’ultima ha chiarito come deve essere trattata la detassazione dei contributi a fondo perduto ricevuti nel periodo di emergenza sanitaria ed economica.
Contributi a fondo perduto Resto al Sud: non concorrono alla formazione del reddito imponibile
A decidere se i contributi a fondo perduto Resto al Sud concorrano alla formazione del reddito è stata l’Agenzia delle entrate con la risposta all’interpello numero 815 del 2021. In particolare, i contributi percepiti non concorrono a formare il reddito e, dunque, l’imponibile ai fini dell’Irpef e dell’Irap.
Resto al Sud: i contributi a fondo perduti previsti dal decreto 34 del 2020
L’Agenzia delle entrate ha infatti chiarito che la società che fruisce dei contributi a fondo perduto, nello specifico di quelli previsti dall’articolo 54 del decreto legge numero 34 del 2020, ne beneficiano per il rilancio produttivo e per la capacità di far fronte agli effetti sociali ed economici dell’emergenza da Covid-19. Pertanto, in base a questi elementi, i contributi a fondo perduto non sono soggetti a tassazione.
Il quesito sull’imponibilità dei redditi per i contributi ricevuti a fondo perduto
L’Agenzia delle entrate, nel suo giudizio, si è espressa sul quesito presentato da una ditta che ha percepito un contributo a fondo perduto rientrante nella misura Resto al Sud. L’articolo 245 del decreto legge numero 34 del 2020, che ha previsto il contributo, non pone esplicitamente la non imponibilità ai fini dell’Irpef e dell’Irap dei fondi ricevuti.
Sono imponibili ai fini Irpef e Irap i contributi a fondo perduto ottenuti non per l’emergenza Covid?
In situazioni di questo tipo, l’Agenzia delle entrate si era espressa in passato disponendo che “i contributi a fondo perduto, per i quali la legge non riporta esplicitamente la non imponibilità ai fini Irpef e Irap devono essere considerati redditi imponibili”.
Aiuti di Stato alle imprese e ai professionisti in tempi di emergenza sanitaria: cosa prevede la conversione del decreto Ristori?
Tuttavia, nella conversione del decreto “Ristori” (numero 137 del 2020) è stata introdotta una importante variazione all’articolo 10 bis. La norma, infatti, specifica che “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap)”.
Resto al Sud, i contributi a fondo perduto alle imprese vanno per il rilancio dall’emergenza Covid
I contributi a fondo perduto di Resto al Sud vanno proprio nella direzione del rilancio delle imprese dopo l’emergenza da Covid. Infatti, il comma 1, dell’articolo 245, del decreto legge numero 34 del 2020 (cosiddetto “Rilancio”) sancisce che: “Al fine di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle attività finanziate dalla misura agevolativa ‘Resto al Sud’, nonché di sostenere il rilancio produttivo dei beneficiari della suddetta misura e la loro capacità di far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell’emergenza Covid-19, i fruitori del suddetto incentivo possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, a un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante, il cui ammontare è determinato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013”.
Contributi a fondo perduto Resto al Sud: devono essere considerati aiuti di Stato nell’emergenza da Covid
Nel fornire il chiarimento, dunque, l’Agenzia delle entrate ha considerato i contributi a fondo perduto della misura Resto al Sud rientranti tra quelli erogati in fase di emergenza. I contributi a fondo perduto vanno, pertanto, a integrarsi nel quadro temporaneo delle misure di aiuto di Stato per il sostegno dell’economia nella fase di emergenza da Covid 19.
Come considerare ai fini Irap e Irpef i contributi a fondo perduto della misura Resto al Sud?
In definitiva, le imprese che percepiscono contributi a fondo perduto della misura Resto al Sud, nel dubbio se detti aiuti concorrano alla formazione del reddito e dunque siano imponibili ai dell’Irap e dell’Irpef, devono considerare:
- che la misura è finalizzata a rilanciare la produttività dei beneficiari e a far fronte alle crisi di liquidità emerse nella fase di emergenza sanitaria ed economica;
- inoltre, che la misura si concretizza in un contributo a fondo perduto a copertura del fabbisogno di circolante dell’azienda beneficiaria. Pertanto, l’aiuto ottenuto è differente rispetto alla medesima misura Resto al Sud esistente anteriormente all’emergenza sanitaria.