I concorsi pubblici sono sempre più una chimera per chi ambisce ad un lavoro stabile e consistente. In questa rapida guida andremo a vedere quanti punti porta il servizio militare per i concorsi pubblici.
Concorsi pubblici, punteggi: come funziona
Diciamo innanzitutto, in una breve sintesi che i concorsi pubblici funzionano con dei punteggi di graduatoria.
Il punteggio in graduatoria è dato dalla somma dei punteggi ottenuti alle prove di concorso e dai titoli posseduti ed altre eventuali condizioni da considerare. Se un vincitore di concorso non accetta l’assunzione, si procede con lo scorrimento della graduatoria fino a copertura dei posti banditi.
Sostanzialmente, per quanto riguarda i concorsi, la regola principale è che bisogna superare gli scritti per accedere all’orale. Al termine del colloquio si ottiene un determinato punteggio a cui sarà aggiunto quello dei titoli e di altre eventuali preferenze. La Commissione sulla base di questi dati formerà gli elenchi degli idonei e approverà la graduatoria finale.
Servizio militare, quali punti porta
Per rispondere a questa domanda, che è poi nucleica al fine della guida, possiamo dire che attraverso una pronuncia del 2008 la Corte aveva detto che, in tema di pubblici concorsi, l’art. 77 del d.P.R. n. 237/1964 equipara il periodo di effettivo servizio militare di leva al servizio prestato presso un’altra amministrazione limitatamente ai concorsi per l’assunzione e l’immissione di personale esterno; tale disposizione non si applica pertanto ai concorsi interni per avanzamenti di carriera.
Nello specifico, tale norma stabilisce che «I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici».
Quindi, come si valutano i punteggi del servizio di leva?
In merito a quanto detto sopra, la Corte ha successivamente stabilito che il servizio di leva ai fini del computo del punteggio nei concorsi scolastici, è valutato al pari di ogni altro servizio reso negli impieghi civili presso un ente pubblico. Quindi, anche ai fini dei concorsi scolastici, la leva garantisce lo stesso punteggio del servizio civile presso enti pubblici.
In questo quadro rientrano il servizio di leva, il richiamo alle armi, la ferma e la rafferma prestati alle Forze dell’ordine.
Va aggiunto, inoltre che nel caso di specie, è stato riconosciuto il diritto di un cittadino all’attribuzione, nell’ambito delle graduatorie a esaurimento del punteggio per il servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento.
Peraltro, cosa non da poco conto, va precisato che ai sensi dell’articolo 22 della legge 958/1986, i periodi di servizio militare di leva, quelli di richiamo alle armi, o di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e/o nell’Arma dei carabinieri, vengono valutati nei concorsi pubblici con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
In ultimo, ma non ultimo, una più recente pronuncia della Cassazione ha stabilito che il punteggio per il servizio di leva obbligatorio ed anche il servizio civile ad esso equiparato dev’essere valutato anche ai fini dell’accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni “lato sensu” concorsuali, aperte ad una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali dunque può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all’art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010.
Dunque, questo è quanto vi fosse di più necessario ed esaustivo da sapere in merito ai punteggi in graduatoria per concorsi di lavoro, per coloro che hanno sostenuto la leva o hanno prestato un ruolo nelle forze armate.