I minori di età non hanno capacità di agire, cioè non possono porre in essere atti giuridici, ad esempio non possono acquistare un’auto, una casa o stipulare un contratto di lavoro. Tra gli atti che i minori non possono compiere autonomamente c’è anche l’accettazione di una donazione e allora ci si chiede: come fare una donazione a un bambino?
Donazione a un bambino: differenza tra quella di modico valore e donazione di valore
La domanda è importante infatti capita spesso che genitori, nonni o altri parenti vogliano fare delle elargizioni direttamente ai piccoli di casa, ad esempio il nonno potrebbe voler regalare dei soldi al nipote, oppure un terreno o altro immobile in quanto vuole beneficiare direttamente quella persona oppure perché vuole evitare doppi passaggi, prima ai figli e poi ai nipoti, con gli oneri maggiori che ne deriverebbero.
Devono essere fatte delle precisazioni, infatti donazioni di modico valore possono essere fatte senza particolari formalità, ad esempio il nonno può scegliere di andare in posta e sottoscrivere un buono fruttifero postale intestato al minore. Questo non potrà poi essere riscosso fino al compimento della maggiore età del minore stesso, ma di fatto la donazione può essere fatta in modo semplice e soprattutto senza pagare le imposte di donazione.
Diverso però è il caso in cui le donazioni sono di una certa entità. In tali casi occorre determinare se l’accettazione di questo bene possa danneggiare il minore o sia in realtà nel suo interesse. Questo implica che per la donazione di beni a minorenni occorre seguire delle procedure particolari.
Il reale problema è che nel nostro ordinamento non viene chiarito qual è il limite tra una donazione di modico valore e una che non abbia tale caratteristica, sono indicati dei criteri molto generici, infatti per determinare se una elargizione è di modico valore deve essere tenuta in considerazione la capacità economica del donante. Può quindi capitare che una donazione importante di denaro possa non essere considerata come tale, molto dipende anche dalla sensibilità dell’operatore che esegue l’operazione in banca.
Donazione a minori, concepito e non concepito
La disciplina prevista sulla donazione è piuttosto ampia, infatti prevede la possibilità di effettuare una donazione in favore di minori, ma non solo. L’articolo 784 del codice civile stabilisce che la donazione può essere fatta in favore del concepito e anche in favore del figlio di determinate persone sebbene non ancora concepito. Salva diversa disposizione del donante:
- la gestione dei beni donati al concepito o al soggetto non ancora concepito spetta al donante;
- i frutti maturati prima del concepimento, ma dopo l’atto di donazione, spettano al donante, cioè a colui che effettua la donazione ;
- i frutti maturati prima della nascita a un concepito spettano al donatario/beneficiario.
La procedura per la donazione a un bambino/minore di età
Affinché si possa validamente donare a un minorenne, occorre in primo luogo recarsi da un notaio, infatti le donazioni sono valide se eseguite con atto pubblico e di conseguenza è necessaria la presenza del notaio e di due testimoni (articolo 769 del codice civile). Per quanto riguarda i testimoni, la legge notarile (89 del 1913) all’articolo 50 stabilisce che devono essere persone disinteressate agli atti da compiere. Inoltre devono essere maggiorenni e dotati della capacità di agire. La donazione deve essere fatta con atto scritto. Una volta effettuata la donazione sarà necessario procedere all’accettazione. In caso di persone maggiori di età l’accettazione viene fatta dal donatario, cioè da colui che riceve, tutto però cambia nel caso in cui si tratti di un minorenne.
Per l’accettazione della donazione a un bambino trova applicazione l’articolo 320 del codice civile, il quale stabilisce in modo specifico al comma 3 che i genitori, o chi esercita la responsabilità genitoriale, non possono accettare o rinunziare a eredità, donazioni o legati senza la previa autorizzazione del giudice tutelare che per ogni atto deve valutare l’interesse del minore e in particolare gli atti devono rispondere a necessità e utilità del minore. Sugli stessi beni l’ordinaria amministrazione spetta a chi esercita la responsabilità genitoriale ( i genitori congiuntamente), mentre atti di straordinaria amministrazione, ad esempio l’iscrizione di un pegno o ipoteca, devono essere autorizzati dal giudice.
Donazioni a minori e lesione di legittima
Ricordiamo, infine, che le donazioni sono atti di disposizione del patrimonio fatte tra vivi, queste in teoria potrebbero ledere la quota legittima di altri soggetti, ad esempio dei figli o del coniuge del donante. Questo vuol dire che, in seguito alla morte del donante, può essere necessario imputare nuovamente le donazioni al patrimonio al fine di valutare se vi è stata tale lesione.
In caso di esito positivo, potrebbe essere necessario restituire il bene o il suo controvalore, proprio per questo è sempre bene stare attenti a tali atti e il ruolo del giudice tutelare è molto importante. L’azione di lesione di legittima deve essere esercitata entro 10 anni dall’apertura della successione, questo sottopone il minore a un rischio di lunga durata perché tra la donazione e la morte potrebbero intercorrere molti anni e a questi si devono aggiungere ulteriori 10 anni per la prescrizione. A ciò deve essere aggiunto che neanche eliminerebbe tale rischio un’eventuale rinuncia all’eredità fatta dagli eredi mentre è ancora in vita il donante in quanto la rinuncia all’eredità è valida solo se fatta dopo l’apertura della successione.
Per saperne di più sulla gestione dei beni intestati al minore, leggi l’articolo: Amministrazione e vendita beni di minori: come ci si deve comportare