In diverse guide ci siamo occupati dei minori e dei casi in cui gli stessi si ritrovano ad essere titolari di beni di una certa entità. In tutti questi casi si è notato come il patrimonio del minore possa essere gestito dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ma in realtà non possono essere utilizzati in modo libero e ciò perché sui beni c’è il vincolo pupillare, ma cos’è esattamente?
Il vincolo pupillare
Il vincolo pupillare ha l’obiettivo di tutelare gli interessi del minore, di conseguenza nel caso in cui minore risulti intestatario di un conto corrente o di altri investimenti in denaro, le somme non possono essere utilizzate. Il legislatore con questa disciplina ha inteso tutelare il minore dal rischio che i genitori possano dilapidare i suoi beni, prevedendo così una serie di limiti. E’ bene sottolineare fin da subito che il vincolo pupillare sussiste anche nel caso in cui l’apertura del conto corrente sia opera dei genitori e che questo sia stato alimentato dagli stessi.
Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale possono essere autorizzati dal tribunale a utilizzare le somme, ma per poterlo fare devono ottenere l’autorizzazione del giudice. Costui però concede la stessa solo nel caso in cui ravvisi che tale utilizzo sia conforme agli interessi del minore.
Il vincolo pupillare cade al compimento del 18° anno di vita del minore. Da questo momento in poi sarà lo stesso minore a poter disporre del patrimonio.
Come nasce il vincolo pupillare
Il vincolo pupillare sorge in modo automatico ogni volta in cui il minore risulti titolare di beni, ad esempio nel caso in cui il minore subisca un danno derivante da un fatto altrui e ottenga un risarcimento danni, lo stesso va versato su un conto intestato al minore e automaticamente si attiva il vincolo pupillare. Non solo, ma nel momento in cui le parti determinano la somma del risarcimento, il giudice tutelare deve valutare se la stessa risulti congrua rispetto al danno patito, anche in questo caso quindi si limita il potere dei genitori che potrebbero essere portati ad accettare risarcimenti irrisori.
Ad esempio, la sentenza della Corte di Cassazione 4562 del 22 maggio 1997 sottolinea che gli atti transattivi stipulati dai genitori ed aventi ad oggetto il risarcimento danni in favore dei minori è da considerare un atto di straordinaria amministrazione. Tale natura però dipende dall’entità del risarcimento, infatti la straordinaria amministrazione si verifica quando l’entità del danno sia tale da incidere in modo rilevante sulla vita presente e futura del minore stesso. In questo caso affinché la transazione sia valida è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare prevista dall’articolo 320 del codice civile.
Se il minore riceve una donazione, da qualunque soggetto, oppure eredita dei beni, gli atti di disposizione di essi sono limitati perché vi è appunto il vincolo pupillare.
Atti che possono essere compiuti dal genitore
Gli unici atti che possono essere compiuti dai genitori o da altro rappresentante legale del minore senza autorizzazione del giudice sono quelli conservativi del patrimonio stesso. Secondo la Corte di Cassazione possono inoltre essere compiuti gli atti con un valore economico non particolarmente rilevante e quelli che hanno un limitato rischio di perdite. Queste caratteristiche devono essere presenti contemporaneamente, in caso contrario si è di fronte a un atto di straordinaria amministrazione che quindi non può essere esercitato senza autorizzazione del giudice. Sentenza 7546 della Corte di Cassazione del 15 maggio 2003.
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